FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2313-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DI STASIO, FASSINO, MIGLIORE, CABRAS, OLGIATI, SABRINA DE CARLO, ROMANIELLO, EMILIOZZI, SURIANO, CORDA, DEIANA, ALBERTO MANCA, MARINO, PERANTONI, SCANU, LAPIA, CADEDDU

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale

Presentata il 20 dicembre 2019

(Relatore: CABRAS)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 13 ottobre 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge n. 2313 Di Stasio, recante Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale;

   rilevato come la proposta di legge sia volta a prevedere l'istituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale italiano;

   considerato che il diritto internazionale marittimo, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), attribuisce agli Stati costieri il diritto di istituire una zona economica esclusiva;
   segnalato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2313 Di Stasio, recante Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

    l'ampliamento dello «spazio marittimo», connesso all'istituzione di una zona economica esclusiva prevista dal provvedimento in esame, non comporta adempimenti aggiuntivi a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    tale intervento si colloca infatti nel quadro di un processo di pianificazione dello spazio marittimo disciplinato dal decreto legislativo n. 201 del 2016, attuativo di obblighi UE, cui non sono stati ascritti effetti finanziari;

    in riferimento invece alle «acque marine», il decreto legislativo n. 190 del 2010, attuativo di obblighi UE, già prevede una serie di azioni volte a conseguire e mantenere un «buono stato ambientale» mediante un sistema di traguardi e indicatori da sottoporre a monitoraggio costante da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

    il provvedimento in esame presenta quindi natura meramente ordinamentale e non comporta attività aggiuntive in capo al predetto Ministero, giacché esso si limita a disciplinare le modalità di esercizio di una facoltà già consentita a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2313 Di Stasio, recante Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 17 giugno scorso;

   evidenziato come l'istituzione della ZEE potrà costituire un importante strumento per mettere in campo iniziative più mirate per la tutela dell'ambiente marino e per la sicurezza delle nostre coste, in particolare a salvaguardia dei fondali della costa sarda dai rischi di uno sfruttamento eccessivo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

  La XIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    la proposta di legge in esame individua i suoi presupposti giuridici nella Convenzione delle Nazioni sul diritto del mare (UNCLOS) fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689;

    tale Convenzione si configura come un codice esaustivo volto a regolare i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti; essa adegua il diritto del mare anzitutto al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, espandendone i poteri sui mari adiacenti, in particolare con la previsione dell'istituto giuridico della «zona economica esclusiva»;

    nella «zona economica esclusiva», disciplinata dalla Parte V della Convenzione, tutti gli Stati, costieri e privi di litorale, hanno libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di cavi e condotte sottomarine; inoltre, lo Stato interessato può loro consentire di esercitare la pesca qualora la propria capacità di sfruttamento sia inferiore al volume massimo di risorse ittiche sfruttabili (Total Allowable Catch), fissato dallo stesso Stato costiero e in forza di accordi bilaterali conclusi con i relativi Stati di appartenenza tenuto conto, in particolare, della necessità degli Stati che non hanno sbocchi sul mare (land-locked) o geograficamente svantaggiati;

   rilevato che:

    l'articolo 1 del provvedimento autorizza, in conformità alla richiamata Convenzione, l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia;

    l'articolo 2 dispone che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti;

    l'articolo 3 stabilisce che l'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione e di sorvolo, nonché di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2313 Di Stasio, recante l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale;

   rilevato come la proposta di legge sia volta a prevedere l'istituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale italiano;

   considerato che il diritto territoriale marittimo, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), sottoscritta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese, attribuisce agli Stati costieri il diritto di istituire una zona economica esclusiva;

   evidenziato come l'istituzione della ZEE possa rappresentare un importante strumento funzionale anche all'adozione di iniziative dirette alla salvaguardia dell'ambiente marino e del patrimonio ittico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale)

Art. 1.
(Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale)

  1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, di seguito denominata «Convenzione», resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

  Identico.

  2. All'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

  3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

Art. 2.
(Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva)

Art. 2.
(Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva)

  1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i propri diritti sovrani in materia di:

  1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

   a) esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, anche ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e con lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti;

   b) giurisdizione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, relativamente:

    1) all'installazione e all'utilizzazione di isole artificiali, di impianti e di strutture;

    2) alla ricerca scientifica marina;

    3) alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino;

   c) gli altri diritti e doveri previsti dalla Convenzione.

  2. All'interno della zona economica esclusiva si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia.

  Soppresso.

Art. 3.
(Diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva)

Art. 3.
(Diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva)

  1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, delle libertà di navigazione e di sorvolo nonché di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini.

  1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.