FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2303

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MURONI

Disposizioni concernenti l'istituzione del fascicolo del fabbricato e agevolazione tributaria per le spese sostenute per la sua predisposizione, nonché norme per la realizzazione di una mappa informatizzata per la sicurezza sismica, idrogeologica ed edilizia del territorio nazionale e per l'adozione di un programma educativo concernente la condotta da tenere in caso di calamità

Presentata il 16 dicembre 2019

  Onorevoli Colleghi! – Il 23 novembre è stato un anniversario importante e drammatico per il nostro Paese: trentanove anni dal terremoto dell'Irpinia. Possiamo dire che trentanove anni fa tutto è iniziato, in quel maledetto sabato 23 novembre, alle 19,32 della sera: l'Italia tremò in un punto particolarmente fragile, in Irpinia, e da allora il nostro Paese si dibatte tra emergenze rimandate; trentanove anni fa iniziò anche, soprattutto in quel territorio, un connubio drammatico per il nostro Paese, tra l'incapacità della politica di dare risposte, lo sfruttamento dell'emergenza da parte di quelle che Legambiente ha chiamato le «ecomafie» e l'interesse della camorra sugli appalti e sulle ricostruzioni seguiti agli eventi sismici di quell'area.
  Oltre agli eventi sismici, il nostro Paese è sempre più drammaticamente colpito da eventi che continuiamo a imputare al «maltempo» e che, invece, sono dovuti, in realtà, all'emergenza climatica e al dissesto idrogeologico di molte zone del nostro Paese. Queste situazioni non sono poi così distanti tra di loro, perché gli eventi sismici, così come il dissesto idrogeologico, testimoniano la fragilità del territorio, la fragilità di fronte alle alluvioni e alle inondazioni, che colpiscono i territori marginali ma anche le città.
  È una realtà con la quale il nostro Paese deve imparare a fare i conti e a partire dalla quale deve costruire il proprio futuro. I terremoti sono eventi naturali catastrofici e imprevedibili, mentre il dissesto idrogeologico, le alluvioni, le frane e le inondazioni sono aggravati dai cambiamenti climatici in atto e sono frutto di scelte umane dissennate, ma tutti questi eventi hanno un solo filo conduttore: l'assenza di una politica che sappia dare risposte adeguate ai cittadini vulnerabili o in difficoltà.
  Per questo è importante il tema della prevenzione, che non può essere più rimandato. I dati generali indicano, infatti, che il 46 per cento dell'intero territorio nazionale è situato in aree ad elevata pericolosità sismica, in cui sono presenti 6 milioni di edifici e abitano più di 22 milioni di persone.
  Legambiente ricorda che tra il 1944 e il 2012 sono stati 61,5 i miliardi di euro spesi solo per i danni provocati dagli eventi estremi nel territorio italiano e che l'Italia è tra i primi Paesi al mondo per risarcimenti e per riparazioni di danni derivanti da eventi di dissesto, con circa 3,5 miliardi di euro all'anno. Il consumo di suolo e le nuove edificazioni continuano a riguardare anche le aree considerate a rischio idrogeologico nonostante i vincoli esistenti: nel 9 per cento delle amministrazioni si è continuato a costruire nelle aree a rischio anche nell'ultimo decennio, un dato che potrebbe essere anche maggiore se si pensa a quanto è stato costruito in maniera abusiva. Una gestione dissennata che continua a esporre al rischio milioni di persone: 7.275 comuni (il 91 per cento del totale) sono a rischio di frane o di alluvioni (dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA relativi all'anno 2018) e circa 7,5 milioni di abitanti vivono o lavorano in aree a rischio di frane o di alluvioni. Su scala nazionale, addirittura il 13 per cento delle famiglie italiane vive in aree a rischio idrogeologico.
  A tale proposito si evidenzia che sono 437 i fenomeni meteorologici (riportati dalla mappa CittàClima.it di Legambiente) che dal 2010 al dicembre 2018 hanno provocato danni nel territorio italiano e che 264 sono stati i comuni dove si sono registrati eventi con impatti rilevanti che hanno provocato 189 vittime e l'evacuazione di oltre 45.000 persone a causa di eventi quali frane e alluvioni.
  Si ritiene necessario e urgente, alla luce di questi dati, affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi, aggravate dai cambiamenti climatici, che colpiscono con sempre maggiore frequenza il nostro già debole territorio, prevedendo provvedimenti strutturali quali l'istituzione della carta d'identità del territorio e del fascicolo del fabbricato.
  Per questi motivi si presenta questa proposta di legge.
  L'articolo 1 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali del territorio di riferimento, entro il 31 dicembre 2020, adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni edificio e alle sue eventuali pertinenze di proprietà privata presenti nel proprio territorio, qualsiasi sia la loro destinazione funzionale, in modo da mettere in sicurezza il patrimonio edilizio nazionale.
  Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze e l'attestato di prestazione energetica, registra gli interventi di adeguamento antisismico e le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni lavoro edilizio eseguito sull'edificio e sulle sue eventuali pertinenze, compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando i seguenti dati obbligatori: la localizzazione dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze; la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante; le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, comprese quelle volumetriche o dimensionali, dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute; l'epoca di costruzione e il sistema e i materiali utilizzati; la situazione catastale storica e corrente; le eventuali pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione; gli interventi di adeguamento antisismico; le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali per la valutazione della sicurezza; la rilevazione dell'eventuale presenza di fessurazioni o lesioni; le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.
  L'articolo 2 prevede che il proprietario del fabbricato che abbia fatto istanza per l'ottenimento del relativo fascicolo possa godere di una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento per le spese debitamente documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2021. La disposizione è volta a incentivare la predisposizione del più alto numero di fascicoli, facendo leva su un beneficio di natura fiscale.
  L'articolo 3 istituisce la «carta d'identità del territorio» allo scopo di predisporre un articolato strumento di conoscenze integrate che permettano di definire e di attuare politiche pubbliche in grado di intervenire per la messa in sicurezza sismica e idrogeologica del territorio e del patrimonio edilizio nazionale. La carta d'identità del territorio è predisposta, anche su supporto informatico, sulla base dei dati dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. La carta deve riportare, oltre alle caratteristiche idrogeologiche del suolo, gli effetti indotti da un evento sismico o idrogeologico, i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio, la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica, e la mappatura dell'abusivismo edilizio. La carta è pubblicata nei siti internet istituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le amministrazioni procedenti concludono il procedimento entro il 31 dicembre 2020.
  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente a un programma di messa in sicurezza del territorio.
  L'articolo 4 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è adottato un programma educativo destinato ai più giovani. Il programma è finalizzato ad affrontare situazioni di emergenza causate da ogni tipo di calamità e dai cambiamenti climatici in atto e ad approfondire le conoscenze integrate relative al territorio interessato. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con l'ISPRA, attivano a tale scopo corsi di formazione.
  Infine, l'articolo 5 individua la copertura finanziaria necessaria per fare fronte ai nuovi oneri previsti dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del fascicolo del fabbricato)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali del rispettivo territorio, entro il 31 dicembre 2020, adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativo a ogni edificio e alle sue eventuali pertinenze di proprietà privata presenti nel rispettivo territorio, indipendentemente dalla destinazione funzionale degli stessi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano i termini per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato, da eseguire comunque a intervalli non superiori a tre anni.
  2. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze, agli interventi di adeguamento antisismico, alle eventuali modifiche apportate al progetto originario e a ogni lavoro edilizio eseguito sull'edificio e sulle sue eventuali pertinenze, compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, riportando i seguenti dati obbligatori:

   a) la localizzazione dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze;

   b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze;

   c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, comprese quelle volumetriche o dimensionali, dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze all'atto di predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;

   d) l'epoca di costruzione dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze, nonché il sistema e i materiali utilizzati;

   e) la situazione catastale storica e corrente dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze;

   f) le eventuali pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;

   g) gli interventi di adeguamento antisismico dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze;

   h) l'attestato di prestazione energetica dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze;

   i) le segnalazioni al proprietario dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze e alle amministrazioni competenti di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali per la valutazione della sicurezza degli stessi;

   l) la rilevazione dell'eventuale presenza di fessurazioni o lesioni nell'edificio e nelle sue eventuali pertinenze;

   m) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo nei quali sono situati l'edificio e le sue eventuali pertinenze.

  3. Il fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono predisposti per ciascun edificio e per le sue eventuali pertinenze a seguito di un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale. Il previo rilascio del permesso di costruire, ai sensi di quanto stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di un altro titolo edilizio equipollente, è condizione necessaria per la predisposizione del fascicolo del fabbricato. Ai fini del presente articolo, per soggetto responsabile si intende il proprietario dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze o l'amministratore del condominio.
  4. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dal competente ufficio comunale.
  5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ai fini della stipulazione di una convenzione che stabilisce i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali connesse alla predisposizione del fascicolo del fabbricato e definisce i rispettivi compensi.
  6. Il professionista incaricato di cui al comma 4 predispone e aggiorna il fascicolo del fabbricato con riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa fornita dal soggetto responsabile e, ove necessario, può presentare osservazioni e svolgere ulteriori indagini. In ogni caso, entro un anno dal conferimento dell'incarico, il professionista incaricato trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente a una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che assevera la conformità e la sicurezza dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze ovvero che evidenzia rilievi critici.
  7. Il comune, sulla base del fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:

   a) rilasciare il fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;

   b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti, con particolare riferimento ai rischi sismici e idrogeologici, senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tale fine un termine, comunque non superiore a un anno, per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori;

   c) adottare un provvedimento di diniego del rilascio del fascicolo del fabbricato, dichiarare la totale inagibilità dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze e ordinare lo sgombero degli stessi.

  8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi a danno dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipo.
  9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì forniti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.
  10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono all'intero edificio e alle sue eventuali pertinenze o a singole parti degli stessi. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'atto della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e in caso di alienazione dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze o di singole parti degli stessi, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli edifici in costruzione ed è condizione per l'ottenimento dell'abitabilità e dell'agibilità degli stessi.
  12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema tipo del fascicolo del fabbricato e sono stabilite, altresì, le modalità di rilascio, di redazione e di aggiornamento dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso, il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassume le principali caratteristiche dell'edificio e delle sue eventuali pertinenze.

Art. 2.
(Detrazione d'imposta)

  1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2021, relative alla predisposizione del fascicolo del fabbricato e all'attuazione delle ulteriori disposizioni dell'articolo 1, spetta, ai fini delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento degli importi a carico del contribuente.

Art. 3.
(Carta d'identità del territorio)

  1. Ai fini della messa in sicurezza sismica e idrogeologica del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, predispongono una cartografia informatizzata su supporto satellitare del rispettivo territorio. Tale cartografia, denominata «carta d'identità del territorio», è pubblicata nei siti internet istituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le amministrazioni procedenti concludono il procedimento entro il 31 dicembre 2020.
  2. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio interessato, la carta d'identità di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:

   a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;

   b) i dati concernenti la resistenza e la stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti dagli eventi sismici o idrogeologici;

   c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;

   d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;

   e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;

   f) le rilevazioni e le analisi effettuate;

   g) la mappatura dell'abusivismo edilizio, anche tramite l'utilizzo dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, che devono contenere tutte le informazioni relative agli edifici e alle loro eventuali pertinenze non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la carta d'identità del territorio e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente a un programma di messa in sicurezza del territorio.

Art. 4.
(Programma educativo)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è adottato un programma educativo finalizzato all'acquisizione di competenze utili ad affrontare situazioni di emergenza che possono derivare da qualsiasi calamità, nonché all'approfondimento delle conoscenze integrate relative al territorio interessato. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, attivano a tale scopo corsi di formazione e di sensibilizzazione.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, si provvede, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.