FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2300

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE MENECH

Interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali
«Milano Cortina 2026»

Presentata il 12 dicembre 2019

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge nasce con l'obiettivo di fornire gli strumenti normativi indispensabili all'organizzazione dei Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026» e le risorse economiche per la realizzazione o l'ammodernamento sia degli impianti sportivi sia delle opere complementari. In particolare, la presente proposta di legge si propone principalmente l'obiettivo di favorire la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie e delle opere relative alla cosiddetta «legacy», ossia ai benefìci futuri e duraturi, che la manifestazione deve produrre.
  A tale scopo è, quindi, prevista la nomina di un commissario straordinario per provvedere alle opere infrastrutturali necessarie in sinergia con il comitato organizzatore (fondazione) e con l'Agenzia olimpica che si intende istituire. La nomina governativa e l'insieme delle norme di semplificazione e di velocizzazione delle procedure consentiranno al commissario di avere gli strumenti necessari per raggiungere gli obbiettivi fissati.
  I Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026» saranno uno straordinario volano economico per l'intero Paese e specialmente per i territori che li hanno fortemente voluti e che li ospiteranno. Ma i Giochi potranno essere anche una grande occasione di rilancio dei territori del nord-est che negli ultimi anni, a differenza di Milano e di altre regioni del nord, hanno evidenziato limiti che rischiano di pregiudicarne la competitività, quali la mancata realizzazione di alcune infrastrutture come le linee ferroviarie ad alta velocità (TAV) e la «fuga» dei suoi migliori giovani talenti in primis.
  La manifestazione sportiva, come sempre accade per i grandi eventi di richiamo internazionale, costituisce un'opportunità per far emergere la cultura, le vocazioni e le identità delle città e dei territori coinvolti non solo in un'ottica olimpica, ma anche in chiave economica e di ridisegno funzionale rispetto al resto dell'Italia e del contesto europeo. L'attenzione che le città e i territori coinvolti riceveranno nei prossimi sei anni può diventare una leva per il rilancio economico e sociale di aree interne oggi ingiustamente considerate periferiche e marginali. Ma è soprattutto l'accostamento di Milano con le Dolomiti a rappresentare, oltre che una magnifica suggestione dai richiami letterari, una moderna opportunità di sviluppo. Milano, l'unica città che in Italia partecipa al sistema globale dello sviluppo, può sperimentare concretamente la possibilità di diventare una piattaforma di facilitazione, un acceleratore per tutto il Paese, evitando di tramutarsi in una «città-Stato». D'altro canto, il territorio delle Dolomiti è stato e continua ad essere un luogo di straordinarie eccellenze ambientali e turistiche, ma anche imprenditoriali, che possono offrire a Milano e a tutto il Paese una parte di quella biodiversità culturale, sociale ed economica che è la vera ricchezza dell'Italia.
  I punti dai quali ripartire grazie a questa occasione offerta dalla convergenza che si è venuta a creare tra la principale area metropolitana del Paese e le Dolomiti sono, appunto, il paesaggio, la cultura e quelle imprese che costituiscono la spina dorsale dei territori del nord-est che innovano, producono e creano occupazione e coesione sociale. Il turismo e la cultura restano fattori che, se elaborati in chiave contemporanea, possono portare a un rilancio di territori un tempo considerati marginali e che invece, come dimostra la candidatura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) di Padova a urbs picta, ossia a «città dipinta», possono far diventare centrali le nostre città d'arte.
  Sono sempre più evidenti e dimostrate le implicazioni positive, dirette e indirette, che eventi come le Olimpiadi hanno sulle comunità locali, soprattutto in termini economici, turistici e promozionali, oltre che logistici. Organizzarli significa riqualificare e ammodernare le infrastrutture esistenti, migliorare l'organizzazione territoriale, qualificare l'impiantistica, i trasporti e i servizi ricettivi, nonché rafforzare la competitività internazionale del nostro Paese.
  Investire in questi eventi di particolare richiamo internazionale vuol dire esporre un territorio e, quindi, tutto il Paese a effetti positivi sia nel breve periodo – legati all'evento in sé – sia nel lungo periodo, che ricadono nella vita di tutti i giorni delle comunità ospitanti: impianti più moderni, una migliore viabilità, aumento delle presenze turistiche e trasporti più efficienti.
  Il tema degli investimenti e dei tempi di realizzazione delle opere è tutt'altro che banale, specialmente in un Paese come l'Italia. Importanti investimenti infrastrutturali, progettati ma in grande ritardo, sono destinati a riavvicinare i territori, a farli confluire in una macroarea che tiene insieme città della pianura padana e località alpine e dolomitiche. L'alta velocità sulla tratta ferroviaria Venezia-Milano, l'aumento di capacità della linea ferroviaria del Brennero in vista dell'apertura del tunnel di base e la programmata crescita dei poli aeroportuali saranno le infrastrutture fondamentali su cui si reggerà una manifestazione complessa come i Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026».
  Accanto a queste iniziative appare necessario intervenire per connettere le valli alpine alle grandi reti investendo sulle reti di dati, sui collegamenti di superficie e sugli impianti sportivi.
  Negli ultimi anni, grazie al programma per la diffusione della banda larga approvato dai Governi del centrosinistra, le reti e le tecnologie per il trasferimento di dati sono state portate in tutti i territori, compresi quelli in una situazione cosiddetta «di fallimento di mercato», cioè nei quali non era conveniente. La banda larga con capacità di almeno 30 megabyte al secondo (Mbs) sarà disponibile in ciascun comune italiano dalla fine del 2020. Si ritiene opportuno che questa opera debba essere completata connettendo l'ultimo miglio, quindi rendendo disponibili a tutti servizi di connessione ad alta capacità. Essa sarà un fattore di ammodernamento decisivo per il futuro di comunità remote e potrà contribuire a frenare lo spopolamento se non, addirittura, diventare un elemento di attrattività: un progetto che andrà ben oltre la manifestazione sportiva in sé, così come guardano al futuro della mobilità le nuove tratte ferroviarie dolomitiche per unire Cortina a Venezia, alla Badia, alla Pusteria e all'Alto Adige e forse, un giorno, anche alla Svizzera e a Bormio. Non si correrà a 350 chilometri l'ora, ma la scarsa viabilità su gomma avrà un'alternativa sostenibile che farà viaggiare meglio economie, culture, cervelli e, appunto, sport. Il ritorno del treno unirà le capitali della produttività e della qualità della vita in Italia: Bolzano e Milano, Padova e Verona, Milano e la Valtellina, le Dolomiti e la pianura. Territori che condividono, con l'Emilia-Romagna, situata più a sud, piccole e medie imprese tra le più dinamiche e innovative al mondo, eccellenze del food, università e centri di ricerca di grande prestigio.
  Sarà necessario, inoltre, continuare l'opera di ammodernamento e di messa in sicurezza della rete stradale locale avviata due anni fa in previsione dell'organizzazione di un altro grande evento legato allo sci, i Campionati del mondo di sci alpino in programma a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021.
  La presente proposta di legge intende occuparsi esclusivamente della parte realizzativa delle infrastrutture necessarie per realizzare i Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026» in quanto la puntuale organizzazione verrà seguita da una fondazione attualmente in fase di costituzione e nella quale saranno protagonisti, insieme al mondo dello sport, anche gli enti territoriali.
  Nel dettaglio, la presente proposta di legge consta di diciassette articoli. All'articolo 1 sono fissati l'oggetto e le finalità, all'articolo 2 si prevede la nomina di un commissario straordinario, all'articolo 3 è nominato un comitato di coordinamento fra tutti gli enti interessati, all'articolo 4 si prevede il piano degli interventi, gli articoli da 5 a 13 recano norme per l'approvazione semplificata dei piani e dei progetti, l'articolo 14 stabilisce la destinazione finale delle opere, l'articolo 15 prevede l'obbligo di garanzie, l'articolo 16 tratta delle eventuali controversie e, infine, l'articolo 17 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge detta le disposizioni per lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026», di seguito denominati «Olimpiadi invernali».
  2. La presente legge ha come finalità la realizzazione delle infrastrutture propedeutiche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali e delle opere relative ai benefìci futuri e duraturi prodotti dalla manifestazione.

Art. 2.
(Commissario straordinario)

  1. Ai fini dello svolgimento delle Olimpiadi invernali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province di Milano e di Belluno e i sindaci dei comuni di Milano e di Cortina d'Ampezzo, è nominato un commissario straordinario ed è determinato il relativo compenso. Il commissario straordinario ha il compito di provvedere a interventi volti:

   a) alla progettazione e alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi necessari allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché all'adeguamento e al miglioramento di quelli esistenti;

   b) alla progettazione e alla realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti sportivi, nonché all'adeguamento e al miglioramento di quelli esistenti;

   c) all'individuazione, alla progettazione e alla tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale, regionale, provinciale e comunale nei territori delle regioni Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige;

   d) alla progettazione e alla realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica delle province di Milano e di Belluno, in particolare nei comuni di Milano e di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la realizzazione di infrastrutture e di servizi sostenibili destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva.

Art. 3.
(Comitato di coordinamento)

  1. Con decreto del commissario straordinario è nominato il comitato di coordinamento, del quale fanno parte un rappresentante indicato da ciascuno degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, alinea, nonché un rappresentante nominato da ciascuno dei seguenti soggetti:

   a) Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

   b) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   c) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

   d) Comitato olimpico nazionale italiano;

   e) Ente nazionale per le strade Spa;

   f) Rete ferroviaria italiana Spa;

   g) Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali;

   h) Regole d'Ampezzo.

  2. Il commissario straordinario opera in sinergia con il comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali al fine di velocizzare la progettazione e l'esecuzione delle opere necessarie allo svolgimento delle stesse Olimpiadi, nonché alla progettazione e alla realizzazione delle opere relative ai benefìci futuri e duraturi prodotti dalla manifestazione.

Art. 4.
(Piano degli interventi)

  1. Entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, il commissario straordinario, nel limite delle risorse finanziarie previste dall'articolo 17, nonché di quelle messe a disposizione dagli enti territoriali interessati, predispone, sentito il comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali, il piano degli interventi di cui all'articolo 2, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, nonché alle Camere.
  2. Fatta salva la possibilità di una revisione nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 17, il piano degli interventi contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e il costo stimato.

Art. 5.
(Conferenze di servizi)

  1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti previsti nel piano degli interventi, il commissario straordinario, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del medesimo piano ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più conferenze di servizi, alle quali partecipano i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti d'intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.
  2. Ogni conferenza di servizi si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se opportuno, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale.
  3. I termini delle conferenze di servizi di cui al presente articolo sono dimezzati e il commissario straordinario è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4. Eventuali modifiche e integrazioni del piano degli interventi successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse senza indugio dal commissario straordinario ai soggetti di cui al comma 1 e sottoposte entro dieci giorni dalla loro trasmissione alla medesima conferenza di servizi.

Art. 6.
(Approvazione del piano degli interventi)

  1. All'esito della conferenza di servizi, il commissario straordinario approva il piano degli interventi con proprio decreto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini dell'individuazione delle priorità e dell'armonizzazione con le iniziative già previste dalle intese e dagli accordi stessi. Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
  2. Il decreto di cui al comma 1 di approvazione del piano degli interventi, nonché gli eventuali decreti adottati in caso di revisioni del medesimo piano sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  3. Il decreto di cui al comma 1 sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dei singoli interventi e può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove la regione interessata abbia espresso il proprio assenso in sede di conferenza di servizi, il decreto è trasmesso al sindaco del comune o dei comuni interessati dall'intervento, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 7.
(Potere di ordinanza del commissario
straordinario)

  1. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei princìpi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 17, il commissario straordinario esercita i poteri sostitutivi in caso di eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano di cui all'articolo 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Tali poteri sono esercitati nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, nonché i sindaci dei comuni di Milano e di Cortina d'Ampezzo.
  2. Le ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi del comma 1 sono immediatamente efficaci.

Art. 8.
(Ulteriori poteri del commissario
straordinario)

  1. Il commissario straordinario può:

   a) nel rispetto degli articoli 37, 38 e 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;

   b) fare ricorso alle procedure, anche semplificate, previste dagli articoli 59 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   c) fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato previste dagli articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   d) individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali interessati;

   e) operare le riduzioni dei termini stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   f) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   g) ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine previsto dall'articolo 32 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   h) applicare l'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rivolgendo l'invito ad almeno cinque operatori economici.

Art. 9.
(Consegna delle opere e termine dell'incarico commissariale)

  1. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi e sottoposte a collaudo tecnico deve avvenire entro il 31 dicembre 2025.
  2. Il piano degli interventi indica le opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, possono essere ultimate oltre il termine del 31 dicembre 2025, previsto dal comma 1, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento delle stesse Olimpiadi.
  3. Il commissario straordinario cessa dalle proprie funzioni alla data di consegna delle opere ai sensi del presente articolo e, comunque, entro sette anni dalla data della sua nomina.

Art. 10.
(Nomina di esperti in discipline giuridico-economiche o ingegneristiche)

  1. Il commissario straordinario può, nel limite delle risorse disponibili e, comunque, nella misura massima di 500.000 euro annui, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi prevista dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11.
(Obblighi di informativa del commissario straordinario)

  1. Con cadenza annuale e al termine del proprio incarico, il commissario straordinario invia alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

Art. 12.
(Supporto organizzativo e funzionale
degli enti locali)

  1. Gli enti locali interessati nella realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi mettono a disposizione del commissario straordinario, previa intesa con esso, i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento della sua attività, nel limite di quelle già disponibili ai sensi dell'articolo 17.

Art. 13.
(Procedure espropriative e di occupazione d'urgenza)

  1. Le stazioni appaltanti, individuate dal commissario straordinario ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata nei territori delle regioni Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, essenziali per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi.
  2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 hanno, altresì, facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali di cui al comma 1 qualora l'occupazione sia necessaria per integrare le finalità delle opere previste dal piano degli interventi ovvero per soddisfarne prevedibili e ragionevoli esigenze future.
  3. Le stazioni appaltanti esercitano la facoltà di cui al comma 2 anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e per l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi invernali.
  4. La facoltà di cui al comma 2 è esercitata mediante decreto, che determina, altresì, in via provvisoria le indennità di occupazione spettanti ai proprietari ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
  5. Ai proprietari degli immobili di cui al presente articolo, in base alle risultanze catastali, è notificato almeno quindici giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso è pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune o dei comuni in cui è situato l'immobile e nei siti internet istituzionali dei medesimi comuni. In caso di irreperibilità del proprietario dell'immobile, la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennità di occupazione e di espropriazione sono poste a carico alle stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie.

Art. 14.
(Proprietà delle opere realizzate in attuazione del piano degli interventi)

  1. Al termine delle Olimpiadi invernali, le opere realizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), restano acquisite al patrimonio delle regioni o degli altri enti locali territorialmente competenti.
  2. Le opere realizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), restano acquisite al patrimonio dell'ente pubblico proprietario della sede viaria nella quale è stato realizzato l'intervento di adeguamento.

Art. 15.
(Obblighi di garanzia delle imprese
affidatarie)

  1. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi, ferme restando le garanzie e le coperture assicurative previste dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire un'ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara.

Art. 16.
(Norme processuali)

  1. Alle controversie relative all'approvazione del piano degli interventi, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, nonché alle procedure di progettazione, di approvazione e di realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; tali controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

Art. 17.
(Copertura finanziaria)

  1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.