XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2269
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa delle deputate
SIRAGUSA, MACINA, BALDINO, SABRINA DE CARLO,
CORNELI, SARLI, SURIANO
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 91, in materia di cittadinanza
Presentata il 25 novembre 2019
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di modificare la disciplina concernente l'ottenimento della cittadinanza italiana; un tema ineludibile, oggi più che mai, per diverse motivazioni, di seguito illustrate.
Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che ha disposto l'abrogazione della legge, previgente, 13 giugno 1912, n. 555. Uno dei princìpi sui quali si fonda la nuova normativa è quello della trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (ius sanguinis): l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, infatti, dispone che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991 del Ministero dell'interno – la cui validità giuridica non è venuta meno neanche dopo l'entrata in vigore della successiva legge n. 91 del 1992 – ha, in particolare, formalizzato le modalità di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano, sottolineando come possano acquistare la cittadinanza i discendenti, senza limite di generazioni, di cittadini italiani, tenuto conto della trasmissibilità iure sanguinis in derivazione materna. Vale la pena ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 28 gennaio-9 febbraio 1983 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, numero 1), della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, legittimando in tal modo la trasmissibilità della cittadinanza anche per via materna per tutti i nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano è tuttavia subordinato al verificarsi di determinate condizioni e all'accertamento di alcune circostanze: in primo luogo, è necessario dimostrare che la discendenza abbia avuto inizio da un avo italiano; in secondo luogo, si deve provare l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione).
I cittadini stranieri che possono dimostrare, presentando l'opportuna documentazione, di avere nel loro albero genealogico un lontanissimo ascendente italiano possono ottenere, quindi, la cittadinanza, anche se le loro famiglie vivono all'estero da generazioni e non esiste più un legame culturale e linguistico con il nostro Paese.
Come riportato dal «Rapporto italiani nel mondo 2011» della Fondazione Migrantes, tra il 1861 e il 1985 gli italiani che hanno lasciato il nostro Paese sono stati circa 30 milioni; di questi, circa la metà non sono mai tornati in patria e si sono definitivamente stabiliti all'estero. Ad oggi, i discendenti degli italiani nel mondo – gli oriundi – sono stimati essere tra i 60 e gli 80 milioni. Potenzialmente, se parte di queste persone riuscisse a dimostrare di possedere i requisiti necessari per il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza, il numero degli italiani residenti all'estero potrebbe giungere a una cifra abnorme, assurda; considerando la situazione attuale, già oggi il numero degli italiani all'estero è assai elevato.
Il «Rapporto italiani nel mondo 2019», recentemente edito dalla stessa Fondazione Migrantes, presenta molte e interessanti informazioni per quel che riguarda i concittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Il primo, macroscopico dato meritevole di essere menzionato riguarda appunto lo stesso numero degli iscritti e la crescita vertiginosa che tale numero ha avuto negli ultimi anni: dal 2006 al 2019 la mobilità italiana è aumentata del 70,2 per cento, passando – in valore assoluto – da poco più di 3,1 milioni a quasi 5,3 milioni (al 1° gennaio 2019). Le ultime e più recenti statistiche concordano, poi, sul fatto che si sia arrivati addirittura alla ragguardevole cifra di 6 milioni. In soli tredici anni, quindi, il numero di iscritti è di fatto quasi raddoppiato; gli italiani nel mondo potrebbero rappresentare, se considerati secondo la loro consistenza numerica, la seconda regione più popolosa d'Italia dopo la Lombardia, avendo superato gli oltre 5,8 milioni della regione Lazio. Il precedente «Rapporto italiani nel mondo 2018», inoltre, fornisce ulteriori decisive informazioni, relative alla tipologia dei nostri concittadini all'estero: si evince infatti che, al 1° gennaio 2018, oltre 2,6 milioni (il 51,9 per cento) degli iscritti all'AIRE hanno indicato come motivazione dell'iscrizione l'espatrio o la residenza all'estero, mentre sono circa 2 milioni (pari al 39,5 per cento del totale) gli iscritti per nascita. Sempre nello stesso Rapporto si sottolinea come nel 2018 le motivazioni relative all'iscrizione per nascita e per acquisizione di cittadinanza abbiano registrato aumenti più significativi rispetto all'espatrio e alla residenza all'estero.
Anche dai dati relativi all'acquisto della cittadinanza degli stranieri residenti in Italia si traggono informazioni meritevoli di riflessione.
Nel report dell'ISTAT «Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza», pubblicato il 14 novembre 2018, vengono analizzati i dati sugli stranieri non appartenenti all'Unione europea residenti in Italia divenuti italiani iure sanguinis. Il rapporto mostra come sia un collettivo in crescita: nel 2016 erano circa 7.000 unità, salite a 8.211 nel 2017 (circa il 6,1 per cento di tutte le acquisizioni di cittadinanza da parte di cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti in Italia). In particolare, il rapporto rileva come stia crescendo il numero di cittadini brasiliani, residenti in Italia, divenuti italiani; nel 2017 si sono registrati, inoltre, quasi 10.000 nuovi cittadini italiani, di cui oltre il 70 per cento sulla base dello ius sanguinis.
Con la vigente legge sulla cittadinanza il numero di italiani in Italia, ma soprattutto all'estero, potrebbe aumentare considerevolmente. Attualmente, in alcune parti del mondo le richieste della cittadinanza italiana sembrano essere talmente numerose da compromettere addirittura l'operatività dei servizi consolari; ciò accade in particolare nei Paesi sudamericani. L'assenza di un limite per quanto concerne la discendenza, infatti, causa un'eccessiva proliferazione di richieste, determinando un malfunzionamento degli istituti consolari, nonché diversi giudizi pendenti a fronte dell'impossibilità di rispondere entro i termini previsti.
Già a fronte della mera esposizione di tali dati si ritiene, dunque, necessario un intervento normativo teso alla limitazione dello ius sanguinis.
Un ulteriore tema da evidenziare – e che la presente proposta di legge intende affrontare – è quello dell'acquisizione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'articolo 5 della legge n. 91 del 1992: «1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».
L'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto modifiche alla legge n. 91 del 1992 in materia di acquisizione della cittadinanza per matrimonio, subordinando la stessa al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) (articolo 9.1 della legge n. 91 del 1992).
Nella disciplina vigente non è previsto, quindi, nessun requisito di residenza nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, come ad esempio nel Regno Unito; quello della residenza in Italia sembra invece, ad opinione delle proponenti, un requisito fondamentale per sviluppare un autentico legame linguistico e culturale con il nostro Paese, oltre che per maturare la consapevolezza civile necessaria per esercitare – con piena coscienza – il diritto di voto.
Si sottolinea, infatti, che in base alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli italiani iscritti all'AIRE possono votare per le elezioni nazionali, eleggendo i rappresentanti della circoscrizione Estero, e per i referendum.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge è volta, dunque, a modificare la legge vigente in materia di cittadinanza, prevedendo norme a favore di coloro che abbiano un effettivo legame con il nostro Paese.
In particolare, il testo si compone di due articoli; il primo reca le modifiche alla legge n. 91 del 1992, il secondo definisce la loro data di entrata in vigore.
All'articolo 1, comma 1, lettera a), si interviene sull'acquisto della cittadinanza iure sanguinis per i figli nati all'estero, limitandola, di fatto, alla prima generazione; alla lettera b) si interviene sull'acquisto della cittadinanza di bambini stranieri adottati all'estero, limitandola ai soli casi di ascendenti adottivi di primo grado nati all'estero; alla lettera c) si introduce la possibilità per lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, di diventare cittadino se, entro il compimento del ventiduesimo anno di età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, al momento della dichiarazione, dimostra di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi dell'articolo 9.1 oppure se, a seguito di una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza espressa dal genitore non decaduto dalla responsabilità genitoriale o dal tutore, risiede in Italia prima del compimento della maggiore età. Entro due anni dal compimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza se è in possesso di un'altra cittadinanza; alla lettera d) si elimina la possibilità che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano possa acquistare la cittadinanza italiana dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero; alla lettera f) si subordina la previsione introdotta dalla lettera c) al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi dall'articolo 9.1; alla lettera g) si estende il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9-ter anche ai procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza acquistata ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, comma 1, lettera b-bis), e 14 della stessa legge n. 91 del 1992 e degli articoli 1, 2, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555; infine, alla lettera h) si prevede che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica.
L'articolo 2 stabilisce che le nuove norme entrano in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto al comma 1-bis»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comma 1, lettera a), non si applica al figlio nato all'estero in possesso di un'altra cittadinanza, i cui ascendenti di primo grado sono nati all'estero»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non si applica ai nati all'estero, ivi adottati, in possesso di altra cittadinanza, i cui ascendenti adottivi di primo grado sono nati all'estero»;
c) all'articolo 4, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «secondo grado» sono inserite le seguenti: «sono o»;
2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) se, entro il compimento del ventiduesimo anno di età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, al momento della dichiarazione, dimostra di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi dell'articolo 9.1;
b-ter) se, a seguito di una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza espressa dal genitore non decaduto dalla responsabilità genitoriale o dal tutore, risiede in Italia prima del compimento della maggiore età. Entro due anni dal compimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza se è in possesso di un'altra cittadinanza»;
d) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, oppure dopo tre anni dal matrimonio se residente all'estero» sono soppresse;
e) all'articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole: «secondo grado» sono inserite le seguenti: «sono o»;
f) all'articolo 9.1, comma 1, le parole: «è subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «e l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), sono subordinati»;
g) all'articolo 9-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza acquistata ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, comma 1, lettera b-bis), e 14 della presente legge e degli articoli 1, 2, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555»;
h) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica».
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.