XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2263
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MAGGIONI, MOLINARI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMENCINI, COVOLO, DARA, DI MURO, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TOMBOLATO, TONELLI, ZICCHIERI, ZORDAN
Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni per l'abbandono di rifiuti e di impiego di sistemi di videosorveglianza per l'accertamento delle violazioni
Presentata il 21 novembre 2019
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende porre rimedio al grave e sgradevole fenomeno dell'abbandono di rifiuti lungo le strade, nei fossi o nelle campagne, che purtroppo aumenta il degrado di aree già degradate e deteriora siti di particolare pregio. E i rifiuti attirano rifiuti! Basta il deposito incontrollato di pochi sacchetti di materiali inerti o di rifiuti urbani in un'area per farla diventare dopo poco tempo una discarica abusiva.
Il degrado ambientale generato dall'abbandono di rifiuti è un fatto di immediata percezione e riguarda ogni tipologia di rifiuto (domestico e speciale). Le cause della crescente massa di rifiuti abbandonati sono molteplici.
L'abbandono incontrollato dei rifiuti è un fenomeno che, oltre a deturpare l'ambiente e il paesaggio, genera un costo non indifferente per la collettività, in quanto la rimozione dei rifiuti ed il loro smaltimento sono posti a carico degli enti proprietari delle strade o dei comuni nel cui territorio vengono abbandonati.
Si tratta, tuttavia, di un illecito di cui non è semplice, anzi spesso è quasi impossibile accertare gli autori. Al di fuori dei rari casi in cui si è colti in flagranza o vi sono testimoni oculari dell'abbandono, per l'accertamento dell'illecito non rimane che la videosorveglianza o l'ispezione sul contenuto dei rifiuti.
Negli ultimi anni, in Italia, la videosorveglianza ha avuto una fortissima espansione; sistemi di videoripresa a circuito chiuso sono stati installati in molte strutture pubbliche e private considerate a rischio, quali banche e uffici postali, ma anche supermercati, musei, stazioni ferroviarie e altro. Inoltre, sempre più spesso sistemi di videosorveglianza sono utilizzati come strumento di vigilanza dei centri urbani.
La videosorveglianza si è dimostrata anche un valido strumento di deterrenza rispetto allo sversamento abusivo di rifiuti; per combattere l'inciviltà di chi abbandona i rifiuti in molti comuni sono state installate telecamere mobili.
La distribuzione capillare e strategica di queste «fototrappole» mobili di ultima generazione permette agli uomini delle polizie locali di mantenere un buon controllo del territorio nonostante il numero sempre più esiguo di agenti a disposizione.
Le telecamere posizionate nelle zone più a rischio, perché isolate oppure facilmente raggiungibili con mezzi idonei a trasportare rifiuti ingombranti, serviranno a riconoscere e sanzionare tutti coloro che scaricano materiale non autorizzato. Queste speciali telecamere permettono infatti di individuare le persone e anche le targhe dei mezzi dai quali vengono abbandonati i sacchetti della spazzatura e rifiuti di ogni genere.
Il possibile controllo a distanza di aree oggetto di deposito incontrollato di rifiuti per mezzo di sistemi di videosorveglianza è preso in esame dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, dell'8 aprile 2010. Al punto 5.2 si legge che: «l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689)».
Non sussistono, quindi, dubbi sulla legittimità di procedere all'accertamento di illeciti, penali od amministrativi, tramite sistemi di videosorveglianza, attinenti al deposito incontrollato o all'abbandono di rifiuti. Occorre però rispettare e seguire tutte le indicazioni del citato provvedimento del Garante (in particolare, l'obbligo di preventiva notificazione del trattamento dei dati, l'adozione di sistemi di sicurezza, il rispetto dei termini massimi di conservazione dei dati, la rilevazione esclusiva dei dati utili alle finalità istituzionali del soggetto titolare del trattamento).
La normativa esistente, e in particolare gli articoli 192 e 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, sancisce il divieto assoluto di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee. La violazione di tale divieto comporta una sanzione penale, se l'abbandono è riconducibile ad un'attività di impresa o ad un ente, o amministrativa, se si tratta di rifiuti di natura domestica abbandonati dai privati cittadini. In ogni caso, il responsabile dell'abbandono è tenuto a rimuovere e ad avviare a recupero o smaltimento i rifiuti, assicurando il ripristino dello stato dei luoghi.
Ma, come abbiamo già evidenziato, si tratta di un illecito di cui non è semplice, anzi spesso è quasi impossibile accertare l'autore.
Bisogna pertanto prendere atto che, al di fuori dei rari casi di flagranza o di presenza di testimoni oculari dell'abbandono, per l'accertamento dell'illecito non rimane che la videosorveglianza.
La presente iniziativa vuole contribuire in maniera efficiente all'accertamento delle violazioni in materia di deposito dei rifiuti e discariche e quindi interviene proprio modificando il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Si prevede la pena della reclusione fino a tre anni anche per i privati cittadini nelle ipotesi di reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ovvero per immissione nelle acque superficiali o sotterranee, al di fuori dei centri abitati.
Inoltre, si stabilisce che sia sempre consentito l'utilizzo di telecamere per il foto rilevamento di ultima generazione attive ventiquattro ore su ventiquattro, collegate alle centrali operative della polizia municipale; a tal fine le amministrazioni locali saranno tenute a munirsi di appositi regolamenti per disciplinare l'attività di videosorveglianza e a rendere nota alla cittadinanza l'installazione dei sistemi di videosorveglianza fuori dai centri abitati.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sanzioni per l'abbandono di rifiuti e impiego di sistemi di videosorveglianza per l'accertamento delle violazioni)
1. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 252, comma 2,» sono inserite le seguenti: «e dal comma 1.1 del presente articolo»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1.1. Chiunque abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti sul suolo o nel suolo ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee al di fuori dei centri abitati, come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni.
1.2. Al fine di potenziare l'attività di controllo volta all'accertamento delle violazioni delle norme in materia di deposito di rifiuti e di discariche, è sempre consentito l'utilizzo di dispositivi mobili di rilevamento fotografico di ultima generazione, attivi senza interruzione e collegati alle centrali operative dei comandi di polizia locale. I dispositivi di cui al presente comma sono utilizzati nelle diverse aree soggette all'abbandono di rifiuti.
1.3. I comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottano appositi regolamenti per la disciplina delle attività di videosorveglianza di cui al comma 1.2 e rendono noto ai cittadini, tramite apposito avviso, che fuori dai centri abitati l'installazione dei dispositivi di cui al medesimo comma 1.2 non è segnalato, in coerenza con quanto previsto in materia di deroghe agli obblighi di informativa preventiva del trattamento di dati personali dal punto 3.1.1 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, in materia di videosorveglianza. Il regolamento e l'avviso di cui al presente comma sono posti a disposizione del pubblico presso i comandi della polizia locale, dove chiunque ne può prendere visione o estrarne copia.
1.4. I comuni, con apposito regolamento, definiscono le modalità per il potenziamento delle attività volte alla verifica, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti di chi abbandona o deposita in modo incontrollato i rifiuti, con particolare riferimento all'attività di controllo del territorio svolta dagli ispettori ambientali».
Art. 2.
(Destinazione dei proventi)
1. Le maggiori entrate rivenienti dall'applicazione dei commi da 1.1 a 1.4 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, sono destinate agli enti proprietari delle strade, dei terreni o dei corsi d'acqua interessati dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, anche ai fini della rimozione dei rifiuti e del loro smaltimento nonché della definizione e attuazione di azioni dirette ad agevolare l'accertamento degli illeciti in materia.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.