PROGETTO DI LEGGE
Capo I
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Capo II
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Capo III
Articolo 10
Articolo 11
Capo IV
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2176
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato DAVIDE CRIPPA
Disposizioni per la promozione dell'efficienza energetica e per l'utilizzo dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
Presentata il 15 ottobre 2019
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a razionalizzare e ottimizzare le risorse e gli strumenti del settore energetico in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale.
Nello specifico, la proposta di legge intende dare seguito alla politica energetica degli ultimi anni, che, in linea con quanto stabilito a livello europeo, ha contribuito a un deciso aumento delle capacità installate di energia da fonti rinnovabili, nonché agire per continuare quest'opera virtuosa, preservando, con tutti gli strumenti possibili, il benessere e l'interesse dei cittadini italiani.
L'Accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della ventunesima Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) e sottoscritto il 22 aprile 2016 a New York da oltre 170 Paesi, ha rappresentato una svolta a livello mondiale nel rafforzamento dell'azione collettiva e nell'accelerazione della transizione verso una società a basse emissioni di carbonio, definendo un piano d'azione per limitare il riscaldamento terrestre al di sotto di 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, attraverso una serie di impegni a carico degli Stati firmatari; impegni che, successivamente alla loro formalizzazione nel corso della Conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima di Bonn (COP23), conclusasi il 18 novembre 2017, sono stati ritenuti insufficienti per raggiungere l'obiettivo prefissato di mantenere il riscaldamento globale entro la soglia stabilita.
A livello europeo, risale al 2009 la prima direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009), il cosiddetto «Pacchetto per il clima e l'energia 2020» con il quale si è inteso dare il via a una serie di interventi legislativi per la creazione di un contesto favorevole allo sviluppo delle energie rinnovabili.
A seguito, poi, dell'approvazione degli atti relativi al mercato dell'energia elettrica e all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, nell'ambito del cosiddetto pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» (anche noto come Clean Energy Package) presentato nel 2016, la Commissione ha presentato ulteriori e diverse misure legislative con l'intento di creare uno strumento legale e programmatico che potesse combinare gli ambiziosi obiettivi dell'Accordo di Parigi con la necessità di creare un mercato unico dell'energia europea.
In particolare, il Clean Energy Package ha posto al centro della nuova strategia energetica europea la figura del cliente attivo (inteso sia come singolo cliente che come gruppo di clienti), ha definito le comunità dell'energia e ha previsto una serie di misure atte a facilitare la transizione energetica attraverso un maggiore ricorso all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili, alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e a un nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica caratterizzato da una produzione maggiormente variabile e decentralizzata, da un aumento dell'interdipendenza tra i singoli mercati nazionali e da maggiori opportunità per i consumatori di partecipare al mercato mediante la gestione della domanda, l'aggregazione, l'autogenerazione e i sistemi intelligenti di monitoraggio e accumulo dell'energia.
La proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), trasmessa lo scorso 8 gennaio alla Commissione europea, nelle sue linee di indirizzo ha recepito il Clean Energy Package e il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia, fornendo un indirizzo fondamentale alle politiche di sviluppo del sistema energetico nazionale per il prossimo futuro.
La proposta di PNIEC, infatti, ha aggiornato, incrementandoli, gli obiettivi della Strategia energetica nazionale (SEN) intorno a cinque «dimensioni» fondamentali: efficienza energetica, decarbonizzazione, mercato interno, sicurezza energetica e ricerca, innovazione e sviluppo, stabilendo che, entro il 2030, il 30 per cento dei consumi finali lordi devono essere coperti da fonti energetiche rinnovabili e che i consumi di energia primaria devono essere ridotti del 43 per cento e quelli di energia finale del 39,7 per cento. Sul fronte delle emissioni è stata prevista una riduzione dei gas a effetto serra del 33 per cento per tutti i settori.
Il tema della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e della decarbonizzazione come misura per perseguire i suddetti obiettivi è, dunque, mai come oggi, di stretta attualità e necessita dell'adozione di politiche efficaci e capaci di conseguire gli obiettivi posti con l'Accordo di Parigi.
Occorre accelerare il processo di decarbonizzazione attraverso l'adozione di strategie che promuovano con forza l'utilizzo di tecnologie pulite e che agiscano efficacemente alla luce dei grandi benefìci che questo settore può dare a livello occupazionale, di crescita e di sviluppo produttivo.
In coerenza con gli indirizzi europei e con gli obiettivi nazionali prefissati dalla proposta di PNIEC, la presente proposta di legge, composta da quattro capi e da diciannove articoli, si propone di risolvere alcune criticità, più che altro congiunturali, che rallentano la promozione dell'efficienza energetica e l'utilizzo dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nonché la penetrazione di queste ultime nel mix energetico nazionale.
In particolare, la proposta affida un ruolo di primo piano alla tutela del cliente finale, da un lato introducendo iniziative volte a prevenire, monitorare e contrastare il fenomeno della morosità intenzionale gravante sul sistema elettrico, dall'altro convertendo l'importo riconosciuto per la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (bonus elettrico) a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati in chilowattora verdi.
Di grande rilevanza sono anche le modifiche proposte alla normativa vigente volte a snellire e ad agevolare gli interventi di efficienza energetica nella pubblica amministrazione. In primis, per aumentare la sicurezza e l'efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico si consente di sfruttare la disponibilità, oggi inutilizzata, del contingente di risorse previsto dal conto termico per gli interventi di riqualificazione energetica attuati nelle scuole pubbliche, elevando la percentuale di copertura delle spese sostenute al 100 per cento. Si revisiona, poi, il contratto di prestazione energetica (EPC) cruciale per reperire nuove forme di finanziamento meno onerose e in grado di offrire vantaggi in termini manutentivi e gestionali. Ad oggi, i soggetti pubblici fanno poco ricorso a questa tipologia contrattuale a causa delle incertezze dovute a un erroneo inquadramento della stessa – concessione o appalto – e a una normativa di settore superata dalla disciplina dei contratti pubblici. Si modifica, inoltre, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014 con l'intento di semplificare e rendere più veloci le procedure relative alla realizzazione del programma degli interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, cosiddetto «Prepac».
Sempre in tema di soggetti pubblici (ma non solo) e di risparmio energetico sono previste semplificazioni degli adempimenti per gli impianti a fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento, che chiariscono i presupposti per l'applicabilità del modello unico.
Per il settore privato, invece, viene introdotta la facoltà, per i soggetti beneficiari delle detrazioni per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi e viene istituita, all'interno del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, un'apposita sezione per il rimborso, in tempi brevi, dell'importo del credito acquistato dalle micro e piccole imprese che realizzano i suddetti interventi salvaguardando così gli operatori del settore di piccole dimensioni e garantendo un importante beneficio ai clienti finali.
Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, viene semplificata, ai fini del potenziamento del meccanismo dello scambio sul posto, l'interlocuzione tra i principali portatori di interesse (stakeholder) del sistema elettrico (Gestore dei servizi energetici – GSE Spa, Acquirente unico Spa e Terna Spa), prevedendo che il GSE acquisisca le informazioni anagrafiche e quelle relative alla tipologia di utenza necessarie, tramite l'interoperabilità con il Sistema informativo integrato attivo presso Acquirente unico.
La proposta di legge dispone anche in merito alla valorizzazione, all'utilizzo e all'apporto che possono dare gli impianti di fonti energetiche rinnovabili confiscati alle organizzazioni criminali – e, quindi, non più incentivati e a rischio di cessazione della produzione perché fuori mercato – alla produzione di energia elettrica nazionale, prevedendo che la titolarità e la gestione di tali asset sia affidata al GSE il quale ha la facoltà di vendere l'energia elettrica da questi prodotta attraverso il ricorso ai Power Purchase Agreement (PPA) con grandi consumatori di energia ovvero utilizzarne i proventi per sovvenzionare i casi di povertà energetica.
In un'ottica di valorizzazione energetica di aree già compromesse da un punto di vista ambientale viene, inoltre, superato il divieto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, consentendo l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (FER 1) agli impianti fotovoltaici realizzati a terra su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati e su cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, sebbene classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici.
Viene poi esteso l'utilizzo delle risorse del fondo per l'innovazione tecnologica in ambito energetico, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030, superando così le limitazioni d'uso delle risorse disponibili, confinate dal decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, «ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici» e «ai fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici».
Al fine di risolvere le criticità legate alle modifiche di progetti già approvati e al relativo riconoscimento dei titoli di efficienza energetica (TEE, anche conosciuti come «certificati bianchi»), la proposta di legge regola l'accesso al beneficio concesso da questi ultimi nei casi in cui si realizzino nuovi investimenti sostanziali su una linea produttiva, un impianto, un singolo macchinario, una rete o un edificio già oggetto di incentivazione tramite il medesimo meccanismo ovvero si modifichino eventuali progetti già approvati che hanno beneficiato o beneficiano del coefficiente di durabilità ai sensi delle linee guida attuative del meccanismo dei certificati bianchi.
In tema di sicurezza energetica, la presente proposta di legge interviene su vari aspetti: modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, estendendo le risorse attualmente destinate alle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare al finanziamento di attività connesse al settore delle energie rinnovabili ed ecosostenibili; dispone circa l'utilizzo dell'accumulo di energia prodotta da sistemi di pompaggio idroelettrico come soluzione per affrontare i problemi di flessibilità dei carichi e di accumulo dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili non programmabili; infine, detta disposizioni che garantiscono la sicurezza del sistema elettrico ai fini del conseguimento dell'obiettivo «di graduale cessazione della produzione elettrica con carbone entro il 2025», come risultante nella proposta di PNIEC, prevedendo anche modalità semplificate per l'installazione di sistemi di accumulo di dimensioni limitate che siano realizzati all'interno di aree industriali esistenti o in dismissione.
Nella prospettiva di valorizzare i siti oggetto di investimenti passati e di minimizzare il consumo di suolo, la proposta di legge si occupa di apportare modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che semplificano gli adempimenti ambientali connessi agli interventi su impianti eolici esistenti, oltre che ai progetti, consentendo in tal modo una semplificazione nei casi in cui, a seguito di modifiche progettuali, vi sia, come probabile, il superamento della soglia di applicabilità della procedura abilitativa semplificata.
La proposta di legge, in tema di mobilità sostenibile, semplifica lo sviluppo delle infrastrutture per i veicoli elettrici o ibridi plug-in in tutto il territorio nazionale, al fine di garantire una diffusione capillare e rapida di questa tecnologia, in linea con gli impegni internazionali presi dall'Italia per la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, tanto negli agglomerati urbani, quanto nelle zone rurali. Inoltre, per limitare l'incremento di energia consumata per la ricarica in ore notturne, ovvero quando non è possibile ricorrere all'energia prodotta da fotovoltaico, si dispone di accordarla ai clienti che abbiano attivato un contratto di energia da fonti rinnovabili, opzione ampiamente disponibile sul mercato.
Per gestire al meglio l'evoluzione del sistema energetico in corso e realizzare percorsi di crescita e sviluppo sul territorio nazionale di attività di ricerca nel settore elettroenergetico, con particolare riferimento ai progetti strategici nazionali, viene garantita una maggiore stabilità economica e finanziaria alle attività svolte dalla società, controllata dal GSE, denominata Ricerca sistema energetico (RSE) Spa, consentendo che parte delle spese di funzionamento ordinario della stessa possano trovare adeguata copertura su un fondo di dotazione, alimentato dalla componente tariffaria A5 (ARIM), che prescinde dall'attuazione di specifici progetti.
In sintesi, la presente proposta di legge intende trasformare la transizione verso un modello energetico pulito e sostenibile in una concreta opportunità anche a livello economico, incoraggiando investimenti pubblici e privati per aumentare la competitività industriale e, allo stesso tempo, ridurre notevolmente l'impatto ambientale e climatico.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Art. 1.
(Riforma del modello di riscossione degli oneri generali di sistema)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire la verificabilità del processo di versamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i flussi informativi gestiti dal Sistema informativo integrato di cui al comma 1 comprendono altresì le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia elettrica al cliente finale, il pagamento della fattura da parte del cliente finale e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri versati dai clienti finali. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente individua i soggetti tenuti a comunicare alla società Acquirente unico Spa, in qualità di gestore del Sistema, le informazioni di cui al primo periodo».
2. Entro un anno dall'entrata in funzione del Sistema informativo integrato di cui al citato articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) trasmette al Ministero dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio del sistema di esazione e trasferimento degli oneri generali di sistema.
Art. 2.
(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)
1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi non sono applicati livelli massimi dell'incentivo.
2. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa può promuovere la sottoscrizione di convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con istituti bancari al fine di favorire la semplificazione dei controlli connessi alla verifica dell'ammissibilità agli incentivi di cui al comma 1 degli interventi realizzati da soggetti privati, anche sulla base dei codici delle fatture elettroniche e dei codici univoci dei bonifici.
Art. 3.
(Potenziamento del meccanismo di scambio sul posto per i piccoli comuni)
1. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. Al fine di semplificare l'interlocuzione tra i principali soggetti portatori di interesse del sistema elettrico e di favorire lo scambio di informazioni tramite l'interoperabilità tra le diverse banche di dati, il Gestore dei servizi energetici Spa estrae le informazioni relative alle anagrafiche dei punti di prelievo nella titolarità dei comuni e delle relative misure disponibili dal Sistema informativo integrato della società Acquirente unico Spa, per il tramite di flussi informativi automatizzati. Il Gestore dei servizi energetici Spa provvede conseguentemente a semplificare le modalità di pagamento del risultante contributo in conto scambio».
Art. 4.
(Disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati o da realizzare su discariche e su lotti di discarica chiusi e ripristinati, su cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui al medesimo articolo 242, comma 2».
Art. 5.
(Disposizioni concernenti l'utilizzo dell'accumulo di energia prodotta da sistemi di pompaggio idroelettrico)
1. Il presente articolo è finalizzato al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) sistema di accumulo: l'insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la Rete di trasmissione nazionale (RTN) con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la RTN mediante immissione o prelievo;
b) unità idroelettriche di produzione e pompaggio: le unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;
c) zona della rete rilevante: una porzione della RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nessun soggetto può disporre, anche per tramite di società collegate o controllate, direttamente o indirettamente, di oltre il 30 per cento della potenza nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'ARERA, per ciascuna zona rilevante della RTN, come definita dalla società Terna Spa in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e sulla base della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 250/04 del 30 dicembre 2004.
4. Ai fini di cui al comma 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'ARERA, identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al medesimo comma 3, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al citato comma 3 gli impianti identificati come unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 63.1, dell'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare per le finalità di cui al comma 6.
6. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 5 assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti:
a) attraverso contratti bilaterali stipulati con i produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, a esclusione delle società collegate o controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi soggetti di cui all'alinea, secondo le modalità e i princìpi stabiliti dall'ARERA;
b) al Gestore dei mercati energetici (GME) Spa, incaricato di organizzare il mercato dei sistemi di accumulo di cui al comma 2, secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività.
7. La disciplina del mercato, predisposta dall'ARERA, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo stesso mercato è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili che non hanno accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico.
8. I proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui alla lettera b) del comma 2 sono tenuti a mantenere l'impianto in perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo, l'ARERA determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento il cui totale, in ogni caso, non può superare le somme rese disponibili ai sensi della medesima lettera b) del comma 2.
9. Nel caso in cui la soglia del 30 per cento di cui al comma 3 del presente articolo, calcolata come media su base biennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 6.
(Valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di confisca)
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, trasferisce al GSE Spa la titolarità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali, al fine di valorizzarne la produzione attraverso la vendita sui mercati organizzati dell'energia elettrica ovvero attraverso la negoziazione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile con grandi consumatori di energia o con gruppi di acquisto di piccoli consumatori per finalità di contrasto alla povertà energetica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite:
a) le modalità attuative del trasferimento degli impianti di cui al comma 1 al GSE Spa, che ne garantisce separata evidenza contabile e patrimoniale;
b) le modalità di impiego degli eventuali utili di esercizio derivanti dalla gestione operativa degli impianti di cui al comma 1.
3. In ragione del trasferimento della titolarità degli impianti al GSE Spa ai sensi del comma 1, si intende cessata la materia del contendere di ogni eventuale contenzioso in essere avente a oggetto gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli stessi impianti, fatti salvi gli adempimenti processuali gravanti sulle parti.
Capo II
EFFICIENZA ENERGETICA
Art. 7.
(Servizio di prestazione energetica per edifici pubblici e contratto di prestazione energetica per edifici pubblici e partenariato pubblico privato)
1. Il servizio di prestazione energetica per edifici pubblici consiste nella prestazione materiale, nell'utilità o nel vantaggio derivante dall'uso dell'energia abbinato a tecnologie che si esplica nella fornitura e posa in opera di prodotti, di componenti e di sistemi per l'edificio, nella gestione, nella manutenzione e nel controllo finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio stesso e all'ottenimento di risparmi energetici primari verificabili e misurabili. Il servizio è regolato sulla base di un contratto di prestazione energetica per edifici (EPC), le cui prestazioni non sono separabili. Fa parte del servizio di cui al presente comma anche l'eventuale fornitura dei vettori energetici.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e, in particolare, per l'aggiudicazione del servizio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato «codice», che disciplinano l'appalto di servizi nei settori ordinari. In ogni caso non si applica l'articolo 28 del codice.
3. La progettazione del servizio di cui al comma 1 è articolata su un unico livello. Il progetto deve contenere, oltre agli elementi previsti all'articolo 23, comma 15, del codice, anche gli elementi previsti all'articolo 23, comma 5, del codice. Il progetto di fattibilità deve essere inoltre corredato della diagnosi energetica riferita alla prestazione riguardante i lavori di riqualificazione energetica degli edifici su cui incide il servizio.
4. Qualora la progettazione unica sia oggetto di procedura di gara è ammessa la partecipazione del progettista aggiudicatario alla procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dell'EPC, con esclusione del diritto di prelazione e a condizione che la stazione appaltante adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla sua partecipazione.
5. La procedura di affidamento della progettazione del servizio di cui al comma 1 può prevedere che la copertura economica della spesa relativa al progetto sia a carico dell'aggiudicatario dell'EPC. In tal caso, il servizio di cui al comma 1 deve essere affidato entro i termini indicati nella documentazione di gara per la progettazione. Ove l'amministrazione non proceda all'affidamento del servizio di cui al comma 1 nei predetti termini deve procedere alla corresponsione all'aggiudicatario dell'importo previsto in sede di sottoscrizione del contratto.
6. Nella redazione dei documenti posti a base di gara, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a conformarsi alle indicazioni fornite dalle linee guida dell'Ente nazionale per le energie alternative per gli EPC emanate dal Ministero dello sviluppo economico.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente all'EPC, come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
8. L'EPC deve contenere tutti i requisiti previsti dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché dai criteri ambientali minimi vigenti alla data di indizione della procedura di gara.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il servizio di prestazione energetica per gli edifici pubblici può essere affidato anche attraverso il ricorso al partenariato pubblico privato, qualora sia previsto un investimento iniziale e ricorrano i presupposti della corretta allocazione dei rischi tra le parti. In particolare, conformemente alla disciplina dell'Eurostat, il rischio operativo deve essere allocato in capo al concessionario, considerando sufficiente per la qualificazione del rischio operativo la presenza congiunta a carico del concessionario:
a) del rischio di costruzione e installazione, inteso quale investimento nella riqualificazione energetica dell'edificio o degli edifici a carico del concessionario;
b) del rischio di manutenzione e riparazione consistente nella gestione del servizio comprensiva degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria programmata;
c) del rischio di obsolescenza tecnica e tecnologica.
10. È ammesso il contributo pubblico nella forma di partecipazione economica alla spesa di riqualificazione energetica degli edifici nella misura e con le modalità indicate dall'articolo 180, comma 6, del codice. In tal caso il contributo pubblico deve essere recuperato attraverso il risparmio di energia primaria garantito dal contratto di concessione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
11. Il canone verso il fornitore è commisurato al livello di prestazione energetica raggiunta.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168 del codice, la durata della concessione, comprensiva di eventuali proroghe contrattuali, non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero dell'investimento.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente all'EPC per edifici, così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Art. 8.
(Misure per la promozione di nuovi interventi di efficienza energetica)
1. Al fine di promuovere la realizzazione di nuovi interventi di efficienza energetica e tenuto conto degli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, il GSE Spa esaurisce i controlli per la verifica di cui al comma 1 del citato articolo 14 sugli interventi di efficienza energetica che hanno beneficiato del coefficiente di durabilità ai sensi della deliberazione dell'ARERA 27 ottobre 2011, EEN 9/11, per i quali la vita utile è in corso o terminata, a condizione che:
a) la linea produttiva, l'impianto, il singolo macchinario, la rete, le opere edilizie o comunque qualsiasi altro elemento o componente su cui insiste l'intervento di efficienza siano interessati da nuovi investimenti sostanziali che li modificano in maniera tale da incidere sul programma di misura di cui alla deliberazione dell'ARERA 27 ottobre 2011, EEN 9/11;
b) il soggetto proponente dell'intervento di efficienza che ha beneficiato dei certificati bianchi e del coefficiente di durabilità trasmetta al GSE Spa il modulo di cui al comma 7 almeno novanta giorni prima della data di avvio della realizzazione dell'intervento oggetto degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Il GSE Spa esaurisce i controlli per la verifica di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, alla data di avvio della realizzazione dell'intervento oggetto degli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
3. Il soggetto proponente che realizza, anche per il tramite del soggetto titolare del progetto, gli investimenti sostanziali di cui alla lettera a) del comma 1, che comportino effetti sugli interventi di efficienza energetica che hanno beneficiato dei certificati bianchi e del coefficiente di durabilità ai sensi della deliberazione dell'ARERA 27 ottobre 2011, EEN 9/11, per i quali la vita utile è in corso, per continuare a beneficiare dei certificati bianchi per la restante vita utile, può avanzare al GSE Spa specifica e dettagliata istanza di modifica del programma di misura.
4. Qualora il GSE Spa non accolga la modifica al programma di misura avanzata con l'istanza di cui al comma 3, il soggetto che ha presentato l'istanza, o altro soggetto proponente identificato dal soggetto titolare del progetto, trasmette al GSE Spa la documentazione che attesti l'avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), al fine di consentire a quest'ultimo il termine della rendicontazione dell'intervento, senza nulla a pretendere sui mancati risparmi perseguiti. La documentazione stessa deve essere trasmessa entro diciotto mesi dalla comunicazione del GSE Spa di non accoglimento della modifica del programma di misura. Il presente comma non trova applicazione qualora il proponente, entro sessanta giorni dal mancato accoglimento della modifica al programma di misura, presenti al GSE Spa formale rinuncia all'istanza.
5. Ai fini del presente articolo, per nuovi investimenti sostanziali si intendono tutti gli investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi che modifichino i risparmi di energia primaria già rendicontati nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, i cui effetti non sono scorporabili dall'intervento approvato e che prevedono almeno una delle seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale dei componenti del progetto di efficienza energetica già approvato;
b) modifica sostanziale del prodotto in uscita;
c) modifica sostanziale del servizio reso.
6. A titolo esemplificativo, rientrano tra i nuovi investimenti sostanziali le modifiche a interi processi produttivi o alle reti di distribuzione ovvero la sostituzione di macchinari, di elementi edilizi e di veicoli finalizzati a un aumento della produzione o delle prestazioni energetiche del macchinario o del processo produttivo, a un cambio di prodotto o di servizio reso.
7. Il GSE Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un apposito modulo contenente tutte le informazioni necessarie per poter effettuare la comunicazione di cui al comma 1. Il modulo è approvato con provvedimento della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico.
8. Gli interventi di efficienza energetica negli usi finali correlati ai nuovi investimenti sostanziali di cui al comma 5, compresi quelli di cui al comma 3, possono accedere al beneficio dei certificati bianchi ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017.
9. Nell'ambito del programma annuale di verifiche di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, il GSE Spa prevede un'apposita sezione dedicata agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 9.
(Semplificazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «anche avvalendosi» sono inserite le seguenti: «dell'Agenzia del demanio o»;
b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Agenzia del demanio o dalle strutture operative dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove occorra, in avvalimento e con il supporto delle amministrazioni interessate, tenendo conto della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che riguardano il medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi.
8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di riservatezza, flessibilità e continuità operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della difesa è di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li eseguono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero competente a erogare il finanziamento e il Ministero della difesa».
2. Il decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, continua ad applicarsi nelle parti non incompatibili con le disposizioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificate dal presente articolo
Capo III
NORME IN MATERIA
DI AUTORIZZAZIONI
Art. 10.
(Semplificazione degli interventi su progetti o su impianti alimentati da fonti rinnovabili)
1. Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di massimizzarne la produzione e di incrementare il conseguente gettito fiscale, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici e idroelettrici che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche progettuali, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi né delle opere connesse. Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi di modifica su progetti autorizzati o su impianti esistenti consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche progettuali, comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la semplificazione delle procedure al fine di favorire la riqualificazione degli impianti eolici esistenti, individuando la tipologia di interventi che, non comportando effetti significativi sull'ambiente, non sono soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152».
2. Al fine di agevolare la revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. – (Progetti che comportano la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile esistenti) – 1. Nel rispetto dell'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel caso di progetti che comportano la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile esistenti, afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, sottoposti a valutazione di impatto ambientale, il termine di conclusione del procedimento di cui agli articoli 12 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è fissato in un anno dalla data di presentazione della domanda completa della necessaria documentazione. In tali casi, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto la variazione dell'impatto sull'ambiente determinata dal progetto rispetto alla situazione preesistente.
2. La proroga del termine di cui al comma 1, ove debitamente giustificata dall'incidenza del progetto sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, è ammessa fino a un anno».
Art. 11.
(Disposizioni per la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima)
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuate, sulla base degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di trasformazione di impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica e di infrastrutture di trasmissione e trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi del citato Piano, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive europee in materia di energia, e di assicurare un adeguato livello di sicurezza nonché l'economicità e la concorrenza delle forniture di energia.
2. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato, con le stesse modalità di cui al citato comma 1, con cadenza biennale in funzione delle esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi indicati al medesimo comma, tenendo conto dell'effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima».
2. La valutazione di impatto ambientale degli impianti e delle infrastrutture di rete compresi nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo la disciplina semplificata che prevede il dimezzamento di tutti i termini previsti.
3. L'istruttoria tecnica dei progetti degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 2 è affidata a un'apposita sezione della Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, composta da otto membri scelti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i componenti della Commissione stessa.
4. Le infrastrutture di rete di cui al comma 2 possono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, anche se non inserite nei Piani decennali di sviluppo della rete di trasmissione nazionale approvati ai sensi della normativa vigente e non sono soggette alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:
«12. La società Terna Spa predispone, ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce il parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma ove esse non si siano già espresse nell'ambito della VAS, che è rilasciato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del Piano nel caso di avvio della procedura VAS ovvero entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del Piano nel caso di mancato avvio della procedura VAS e, tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee strategiche degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita alla società Terna Spa ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno la società Terna Spa presenta al Ministro dello sviluppo economico e all'ARERA una nota di aggiornamento contenente una scheda sintetica degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo, da compiere nei successivi tre anni, e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti documenti».
6. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la realizzazione di nuova capacità di accumulo elettrochimico per le esigenze del settore elettrico entro il limite di 1.500 MW in aree occupate da impianti industriali, anche in corso di dismissione, che non comportino l'estensione delle stesse o l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, è libera, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di emissioni inquinanti.
7. I soggetti che realizzano gli impianti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare, sei mesi prima dell'inizio dei lavori, al Ministero dello sviluppo economico e alla società Terna Spa le caratteristiche degli stessi impianti. La società Terna Spa, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, notifica agli stessi soggetti le modalità, i requisiti e le eventuali limitazioni per l'allaccio di tali impianti alla rete di trasmissione.
8. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «ogni due anni».
Capo IV
ALTRE MISURE
Art. 12.
(Semplificazioni per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici)
1. La realizzazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili e aree private anche ad uso pubblico, diverse dalle stazioni di ricarica di cui al comma 4, è libera, non è soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di inizio lavori, fermi restando:
a) il rispetto della regolazione adottata dall'ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;
b) il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.
2. Ai soli fini statistici, il soggetto che realizza un punto o una stazione di ricarica è tenuto, entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio, a renderne pubblica l'ubicazione geografica sulla Piattaforma unica nazionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica dei veicoli elettrici si intende un'area, pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.
4. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico adiacente alla strada, che occupi complessivamente non oltre 100 metri quadrati, che non comporti la realizzazione di volumetrie superiori a 6 metri cubi e che sia di altezza non superiore a 2 metri, è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione illustrativa del progetto, il progetto dettagliato e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale il proponente attesta il rispetto:
a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di impianti elettrici;
b) della regolazione adottata dall'ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;
c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.
5. Salvo motivato diniego del comune, la richiesta di cui al comma 4 si intende automaticamente assentita decorsi trenta giorni dalla data della presentazione.
6. L'autorizzazione alla realizzazione delle stazioni di ricarica su aree pubbliche o private, diverse da quelle di cui al comma 4, è sottoposta alla disciplina per la distribuzione dei carburanti, di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. A tale scopo, i termini ivi indicati decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e la programmazione di riferimento è costituita dal Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
7. I soggetti che intendono realizzare stazioni di ricarica dei veicoli elettrici devono tenere conto, ove adottati, dei piani urbani di mobilità sostenibile di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
8. Per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici messe in esercizio entro il 31 dicembre 2022 non sono dovuti il canone di occupazione di suolo pubblico e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per cinque anni dalla data di messa in esercizio. Per il periodo successivo, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle stazioni di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimangono nella disponibilità del pubblico.
9. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono abrogati.
10. Il decreto direttoriale del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, è abrogato.
11. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera h-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in cui il veicolo elettrico o ibrido plug-in può sostare gratuitamente per non oltre un'ora dal completamento della ricarica».
Art. 13.
(Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:
a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» sono aggiunte le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;
2) alla lettera a), le parole: «di cui al presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica»;
3) il punto i della lettera b) è sostituito dal seguente:
«i. ai progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico e ai progetti dimostrativi, con particolare riguardo ai sistemi di accumulo, alle tecnologie per la produzione di combustibili da fonti rinnovabili e per la mobilità sostenibile e alle tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili»;
b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».
Art. 14.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All'articolo 6, comma 17, settimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare» sono inserite le seguenti: «nonché per le attività connesse alla transizione ecosostenibile del settore».
Art. 15.
(Modifiche alla disciplina del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica a favore dei soggetti in condizione di disagio economico)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è erogato sotto forma di quota di energia rinnovabile. La società Acquirente unico Spa, in qualità di gruppo di acquisto pubblico, svolge l'attività di approvvigionamento, tramite negoziazione di contratti di lungo termine, da impianti alimentati da fonti rinnovabili di nuova costruzione definiti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017 e che non beneficiano di incentivi sull'energia prodotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ARERA definisce, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione del bonus elettrico sotto forma di quota parte di energia rinnovabile, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai chilowattora verdi tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche. L'ARERA stipula, altresì, un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative alla quota di energia rinnovabile loro spettante come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica.
Art. 16.
(Finanziamento delle spese di funzionamento ordinario della società Ricerca sul sistema energetico Spa)
1. Nell'ambito del ruolo istituzionale svolto dal GSE Spa, le attività di ricerca di interesse generale per il sistema nazionale dell'energia sono affidate alla società Ricerca sul sistema energetico (RSE) Spa. Gli oneri sostenuti dalla società RSE Spa per le attività statutarie, al netto dei proventi derivanti dal finanziamento destinato ai singoli progetti di ricerca, sono coperti dal sistema elettrico nazionale secondo le seguenti modalità:
a) le risorse economiche necessarie per la copertura del disavanzo risultante dalla differenza tra i costi e i relativi proventi, compresi i costi riconosciuti per il funzionamento della società RSE Spa, sono coperte attraverso il ricorso alla componente tariffaria A5 (ARIM);
b) gli oneri a carico del sistema elettrico nazionale sono comunque riconosciuti fino a un massimo del 35 per cento dei proventi derivanti dal finanziamento destinato ai singoli progetti di ricerca.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
Art. 17.
(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi agli impianti a fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento)
1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e dal GSE SpA» sono sostituite dalle seguenti: «, dal GSE Spa e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con il medesimo modello sono effettuate anche le denunce preventive previste dall'articolo 53, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fermi restando i controlli e le verifiche di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini del rilascio della licenza di esercizio»;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti impianti, anche se ricadenti in aree con vincolo paesaggistico, non sono soggetti a ulteriori prescrizioni tecniche dei piani paesaggistici regionali»;
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I gestori delle reti elettriche trasmettono, per via telematica, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi al
l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, di potenza disponibile superiore a 20 kW, secondo modalità stabilite con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, adottata d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 5-bis, sono stabilite le modalità di tenuta telematica dei registri relativi alla produzione dell'energia elettrica previsti dall'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da parte degli esercenti officine di produzione azionate da fonti rinnovabili, di potenza disponibile superiore a 20 kW».
2. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, aggiorna, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il modello unico di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 1 del presente articolo, estendendone l'efficacia agli adempimenti fiscali e l'ambito applicativo agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW da realizzare su edifici.
Art. 18.
(Misure per favorire la diffusione della mobilità elettrica)
1. In accordo con gli obiettivi di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti contenuti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e l'ARERA, ciascuno per le rispettive competenze, promuovono l'adozione di provvedimenti necessari al superamento delle barriere alla diffusione dei veicoli elettrici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
2. Al fine di cui al comma 1, al capo IV-bis del titolo I del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'articolo 17-terdecies è aggiunto il seguente:
«Art. 17-quaterdecies. – (Misure per favorire la ricarica notturna dei veicoli presso le abitazioni) – 1. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2022, gli intestatari di un veicolo elettrico di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, se tecnicamente possibile, possono chiedere un aumento della potenza contrattuale fino a 6 kW presso la propria abitazione e limitatamente alla fascia di consumo F3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta i necessari provvedimenti per l'attuazione del presente articolo, prevedendo che per le attività di ricarica sia utilizzata in modo prevalente energia da fonti rinnovabili».
Art. 19.
(Modifiche alla disciplina in materia di detrazione delle spese per le opere finalizzate al risparmio energetico)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e di servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
2. Per l'anno 2020, per le micro e piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, che rientrano nei parametri dimensionali di cui alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, un'apposita sezione, pari al 15 per cento delle risorse disponibili al 31 dicembre 2019, destinata al rimborso del credito d'imposta ceduto ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il rimborso, pari all'80 per cento del valore del credito d'imposta o al minor valore del contributo anticipato, è erogato, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di presentazione della domanda, su un conto corrente dedicato e con un codice identificativo univoco con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, il Fondo di cui al citato articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014 è reintegrato in misura corrispondente alle somme rimborsate in ragione d'anno ai sensi del presente comma.
3. Per le finalità di cui al comma 2, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i criteri per l'accesso al Fondo di cui al citato comma 2 per il rimborso del credito ceduto. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa, mediante apposita convenzione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate alla sezione riservata del Fondo di cui al citato comma 2, nel limite massimo dell'1 per cento di tali risorse.
4. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non impegnate per le finalità di cui al comma 9 del medesimo articolo 8, nonché le risorse impegnate ma non spese entro il 1° gennaio 2020, sono destinate all'incremento della sezione istituita ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.