XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2032
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CATALDI
Modifiche al codice civile in materia di responsabilità genitoriale, di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli
Presentata il 29 luglio 2019
Onorevoli Colleghi! – Sappiamo tutti quanto sia difficile affrontare umanamente e psicologicamente una separazione tra coniugi con figli minori. A volte diventa straziante assistere alle infinite diatribe tra due persone che prima si amavano e che ora sembrano aver perso il senno, accecati dalla voglia di farsi reciprocamente del male.
In queste diatribe spesso si perdono di vista i diritti delle principali vittime di una separazione: i figli minori.
La presente proposta di legge nasce proprio dalla necessità di privilegiare innanzitutto la tutela dei figli minori per riconoscere il loro diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Siamo consapevoli del fatto che quando si parla di riforma dell'affidamento condiviso possono esserci molte diverse proposte e che tutte sono meritevoli di essere prese in considerazione dal Parlamento. Sta di fatto, però, che la delicatezza della materia ha scatenato accesi dibattiti sia in merito alla mediazione, che molti ritengono non debba porsi come obbligatoria, sia in merito al rischio di provvedimenti che rischiano di privilegiare o di penalizzare l'uno o l'altro sesso creando così squilibri difficilmente accettabili da coloro che sono destinatari delle norme.
Le diverse criticità che ruotano intorno al tema dovrebbero trovare, dunque, delle soluzioni equilibrate ed è ciò che si vuol fare con la presente proposta di legge che, da un lato, fissa delle regole e, dall'altro lato, non cancella del tutto la discrezionalità del magistrato.
La presente proposta di legge potrebbe rappresentare il punto di incontro tra le diverse correnti di pensiero e gli interessi emergenti.
Ma come si può, a livello legislativo, affrontare una problematica così delicata e complessa? La soluzione più semplice e immediata potrebbe sembrare quella di standardizzare le situazioni: il rischio, tuttavia, è di confliggere proprio con la realtà e con la sua variegata casistica, che necessita piuttosto di soluzioni il più possibile personalizzabili.
Le norme, dunque, dovranno restare nel loro ambito, che è quello di fissare princìpi di carattere generale e astratto lasciando invece al magistrato il compito di trovare la soluzione giusta per il caso singolo.
Dobbiamo avere la consapevolezza che in un mondo così complesso come quello del diritto di famiglia è impossibile uniformare tutte le situazioni, soprattutto quando in ballo ci sono esseri umani che per loro natura sono unici e irripetibili.
Se davvero vogliamo avere a cuore la tutela dell'interesse del minore non c'è nulla che possa essere dato per scontato. Neppure l'ipotesi del mantenimento diretto che nella presente proposta di legge, infatti, non costituisce un limite invalicabile e prevede dei correttivi come quello di consentire un rendiconto da parte del coniuge che riceve il mantenimento per i figli.
L'articolato tiene conto anche dell'evoluzione della coscienza sociale che spinge verso scelte legislative equilibrate, che non alimentino inutili conflitti.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 337-ter e introduzione degli articoli 337-ter.1, 337-ter.2, 337-ter.3 e 337-ter.4 del codice civile)
1. L'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-ter. – (Diritti dei figli minori) – Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».
2. Dopo l'articolo 337-ter del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 337-ter.1. – (Affidamento condiviso e paritetico) – L'affidamento condiviso dei figli costituisce la formula ordinaria e privilegiata per realizzare le finalità indicate dall'articolo 337-ter. I provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
L'affidamento condiviso comporta la condivisione, da parte dei genitori, di tutte le facoltà connesse alla responsabilità genitoriale, nonché la presenza dei minori presso ciascuno di essi secondo tempi tendenzialmente ispirati al criterio della parità.
Ove il giudice disponga il collocamento abitativo prevalente del minore presso uno dei genitori deve comunque garantire, secondo criteri tendenzialmente ispirati al principio di pariteticità, la frequentazione del minore stesso con l'altro genitore. La deroga al principio della frequentazione paritetica, per i minori di età superiore a tre anni, deve essere motivata in modo esplicito e specifico.
Art. 337-ter.2. – (Accordi dei genitori) – Il raggiungimento di accordi, da parte dei genitori, completi o parziali, per l'affidamento e il mantenimento dei figli deve essere favorito in ogni fase processuale.
Ove l'accordo non sia contrario all'interesse della prole, il giudice è tenuto a ratificarlo, eventualmente inserendolo, in caso di contenuto parziale, nei suoi provvedimenti.
Art. 337-ter.3. – (Esercizio della responsabilità genitoriale) – La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente, sulla base di un progetto unitario, che assicuri al minore la continuità delle indicazioni educative. In caso di inadempimento, si applica quanto disposto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile.
Art. 337-ter.4. – (Mantenimento dei figli minori) – Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti e non contrari all'interesse della prole, il giudice detta disposizioni per il mantenimento dei figli minori privilegiando nella misura più ampia possibile il mantenimento diretto. Può, con specifica motivazione, prevedere un assegno perequativo periodico, da versare da parte di uno dei genitori all'altro. In tal caso il beneficiario è tenuto, a richiesta della controparte, a fornire periodicamente un rendiconto sintetico delle spese effettuate.
Per determinare il carico del mantenimento diretto per entrambi i genitori e, ove occorra, la misura dell'assegno perequativo, il giudice deve tenere conto, anche avvalendosi di accertamenti e di analisi statistiche, del reddito dei genitori e delle esigenze dei figli, attribuendo valore ai compiti domestici di cura e mantenendo come riferimento il precedente tenore di vita.
L'assegno, ove disposto, è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 337-quater e introduzione dell'articolo 337-quater.1 del codice civile)
1. Al terzo comma dell'articolo 337-quater del codice civile sono aggiunte, in fine, seguenti le parole: «, fermo restando, comunque, che la facoltà di ricorrere può essere esclusa dal giudice, con provvedimento motivato, qualora sussistano eccezionali ragioni».
2. Dopo l'articolo 337-quater è inserito il seguente:
«Art. 337-quater.1. – (Affidamento familiare) – In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore a uno dei genitori, il giudice può disporre l'affidamento familiare, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, privilegiando gli ascendenti o gli altri componenti dei rispettivi nuclei familiare. A tale fine una copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare».
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 337-sexies
del codice civile)
1. L'articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-sexies. – (Assegnazione della casa familiare) – In presenza di figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse degli stessi. In forza del predetto interesse, il godimento della casa può essere attribuito a uno dei genitori, anche non proprietario o titolare di diritti sull'immobile.
L'assegnazione della casa coniugale direttamente ai figli è un istituto eccezionale, che deve essere adeguatamente motivato e non può avere una durata complessiva superiore a tre anni. In tale caso, in presenza di figli minori, il provvedimento deve indicare quale dei genitori, o in che misura ove tali compiti vengano divisi, assume ogni responsabilità relativa alla gestione amministrativa e di fatto del bene, nonché alle relative spese.
In caso di assegnazione a uno dei genitori, il valore locatizio dell'immobile deve essere indicato nel provvedimento di assegnazione e deve essere espressamente considerato nella regolazione dei rapporti economici tra gli stessi, rilevando a tutti gli effetti come parte dell'eventuale mantenimento.
Il diritto al godimento della casa familiare può venire meno, previa valutazione da parte del giudice, comunque subordinata alla realizzazione dell'interesse della prole, nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento della propria residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto».
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 337-septies
del codice civile)
1. L'articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-septies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente forme di mantenimento diretto per entrambi i genitori o il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Il versamento dell'assegno in favore del figlio maggiorenne, ove disposto oltre il venticinquesimo anno di età, deve essere motivato con riferimento a particolari ragioni di studio o di formazione professionale. L'assegno non può essere più corrisposto, nelle forme previste dal presente codice e dalla legge, oltre il trentesimo anno di età».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 337-octies e introduzione dell'articolo 337-novies del codice civile)
1. Il secondo comma dell'articolo 337-octies del codice civile è abrogato.
2. Al titolo IX del libro primo del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 337-novies. – (Conciliazione familiare) – Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 337-ter e seguenti o adottarli parzialmente e provvisoriamente per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti i cui nominativi siano iscritti nell'elenco dei conciliatori familiari tenuto presso ogni corte di appello, tentino di raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. A tale fine, il giudice dispone la sospensione del processo per il tempo ritenuto necessario.
I conciliatori iscritti nell'elenco di cui al primo comma, al momento della domanda di iscrizione, devono dichiarare i costi del procedimento che si svolge dinanzi a loro e sono tenuti a prevedere la gratuità del primo incontro».
Art. 6.
(Modifica all'articolo 151 del codice civile)
1. Il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile è abrogato.