PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 11
PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1951-3106-3184-3315-A
PROPOSTE DI LEGGE
1951
d'iniziativa dei deputati
BRUNO BOSSIO, MAGI
Modifiche agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia
Presentata il 2 luglio 2019
3106
d'iniziativa dei deputati
FERRARESI, BONAFEDE, ASCARI, SARTI, CATALDI, DI SARNO, D'ORSO, GIULIANO, PERANTONI, SAITTA, SALAFIA, SCUTELLÀ, DAVIDE AIELLO, BALDINO, CASO, MIGLIORINO, PALMISANO, DORI, ELISA TRIPODI
Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefìci penitenziari e di accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni gravi delitti, nonché delega al Governo in materia di accentramento della competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza per i giudizi riguardanti i detenuti o internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della medesima legge
Presentata l'11 maggio 2021
3184
d'iniziativa dei deputati
DELMASTRO DELLE VEDOVE, BUTTI, CIABURRO, DEIDDA, DONZELLI, FERRO, FOTI, GALANTINO, LUCASELLI, MASCHIO, MONTARULI, PRISCO, ROTELLI, SILVESTRONI, VARCHI, VINCI
Modifiche agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di concessione di benefìci penitenziari e di accertamento della pericolosità sociale nei confronti dei detenuti o internati
Presentata il 30 giugno 2021
3315
d'iniziativa dei deputati
PAOLINI, TURRI, BISA, DI MURO, MARCHETTI, MORRONE, POTENTI, TATEO, TOMASI
Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia
Presentata il 13 ottobre 2021
(Relatore: PERANTONI)
NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 24 febbraio 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1951, 3106, 3184 e 3315. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1951 e abbinate, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione Giustizia;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
ricordato che nella sentenza n. 149 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 58-quater della predetta legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), ritenendo contrarie ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena quelle previsioni che, in ragione della particolare gravità di alcuni reati, con automatismo assoluto, impediscono alla magistratura di sorveglianza di procedere a qualsiasi valutazione dei risultati ottenuti nel corso del suo percorso intra-muros dal detenuto, rispetto ai quali non sussistono gli indizi di perdurante pericolosità sociale, privilegiando l'aspetto retributivo o di prevenzione generale della pena a detrimento della sua finalità di risocializzazione;
ricordato inoltre che, con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, ha rilevato il carattere di assolutezza – in quanto non superabile se non dalla collaborazione con la giustizia, ai fini dell'accesso ai benefìci penitenziari da parte dei condannati – della presunzione, dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (e della mancata rescissione dei collegamenti stessi), così come prevista dal medesimo articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, sottolineando come sia proprio tale carattere assoluto a risultare in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;
ricordato altresì che sul tema è pendente un giudizio di legittimità costituzionale, atteso che, con l'ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, e disponendo quindi, per «esigenze di collaborazione istituzionale», il rinvio del giudizio alla data del 10 maggio 2022, dando così al Parlamento «un congruo tempo per affrontare la materia»;
evidenziato quindi come il provvedimento in esame faccia seguito alla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1951 Bruno Bossio e abbinate, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative in sede referente;
considerato che il provvedimento interviene in materia di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, che non collaborino con la giustizia, introducendo modifiche alla disciplina più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale, allo scopo di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati «comuni», subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni;
rilevata, con riferimento ai condannati per reati cosiddetti ostativi, la devoluzione al tribunale di sorveglianza, disposta dall'articolo 1, della competenza di approvare il provvedimento di ammissione al lavoro esterno nonché quella di concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
TESTO UNIFICATO
della Commissione
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
Art. 1.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al primo periodo, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefìci, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa»;
3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di cui al comma 1-bis, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefìci il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo»;
4) al comma 2-bis, le parole: «Ai fini della concessione dei benefìci» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»;
5) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefìci di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado»;
6) il comma 3-bis è abrogato;
b) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza»;
c) all'articolo 30-ter:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza»;
2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «emesso dal magistrato di sorveglianza».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni ivi indicate per la concessione dei benefìci. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del medesimo codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere».
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)
1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono inserite le seguenti: «sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1».
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.