PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1943
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata ROSTAN
Istituzione di un programma nazionale per l'assicurazione obbligatoria degli edifici privati contro i danni derivanti da calamità naturali
Presentata il 28 giugno 2019
Onorevoli Colleghi! – Si avverte ormai da più parti la necessità di definire un sistema di garanzie e di coperture che tuteli il patrimonio abitativo dai danni economici derivanti dalle calamità naturali, cioè da eventi catastrofici che possono mettere a dura prova la tenuta di città e di insediamenti abitativi.
Sappiamo che fino a oggi si è ritenuto che il compito di supportare economicamente i danni subìti a seguito di eventi catastrofici fosse esclusivamente dello Stato, con risultati non sempre brillanti: stanziamenti insufficienti, ritardi nell'erogazione delle risorse, problemi burocratici e di copertura, difficoltà nella determinazione del costo degli interventi e nella loro ripartizione nel tempo.
Quando parliamo di eventi catastrofici ci riferiamo a quegli eventi, come alluvioni, frane e terremoti, che, purtroppo, nel nostro Paese spesso accadono. Tra il 1900 e il 2002, secondo i dati riportati dal Consiglio nazionale delle ricerche, l'Italia ha registrato circa 29.000 alluvioni in 14.000 siti. Inoltre, fra il 1950 e il 2012 sono state registrate almeno 1.061 frane con vittime in 962 località e almeno 672 inondazioni con vittime in 563 località. In questo periodo, il numero complessivo di morti, feriti e dispersi provocato da eventi idrogeologici è stato di oltre 9.000; gli sfollati e i senza dimora sono stati oltre 700.000.
Secondo l'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) e il Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (CRESME) (ANCE/CRESME, 2012), dal 1944 al 2011 il danno complessivo prodotto da terremoti, frane e alluvioni in Italia ha superato i 240 miliardi di euro, con una media di 3,5 miliardi di euro l'anno.
In Italia, secondo l'Istituto nazionale di statistica e il Centro regionale di studi e ricerche economico-sociali dell'Abruzzo, le unità abitative sono circa 27 milioni, per un valore di ricostruzione stimabile intorno a 3.900 miliardi di euro.
È evidente che occorre un cambio di passo nelle politiche risarcitorie. Non tutto può essere posto a carico dello Stato, ma deve essere predisposto un programma organico e articolato che interessi più soggetti. È necessario un sistema di coperture assicurative o di garanzie contro le catastrofi naturali a favore del patrimonio abitativo civile che si affianchi allo Stato. In questo senso diversi sono stati i tentativi, negli ultimi anni, di legiferare sulla materia. Senza però che mai nessuno andasse a buon fine. Eppure molti Paesi nel mondo hanno affrontato il tema con modalità innovative: basti pensare alla Francia, alla Spagna, al Belgio, al Regno Unito e agli Stati Uniti d'America.
La presente proposta di legge intende istituire un programma nazionale per l'assicurazione obbligatoria degli edifici privati contro i danni derivanti da calamità naturali stabilendo una ripartizione dei ruoli che prevede tre livelli d'intervento:
1) il primo assicurativo privato, tramite le singole imprese di assicurazione o i consorzi obbligatori cui aderiranno le imprese di assicurazione operanti in Italia e autorizzate per le assicurazioni contro incendio ed esplosione dei corpi di fabbricati che non intendano prestare la singola garanzia in via diretta;
2) il secondo riassicurativo – attivato in caso di insufficienza del primo livello –, che potrà essere delegato al consorzio assicurativo per il trasferimento di una parte del rischio assunto dal consorzio stesso o da imprese di riassicurazione operanti nel territorio nazionale, censite e autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), e comunque a valore a nuovo;
3) il terzo statale – attivato in caso di insufficienza del secondo livello –, che prevede un fondo di garanzia appositamente istituito con un limite di esposizione massima, a cui concorrerebbero soggetti privati e pubblici, aggiornabile nel tempo.
Al primo livello di copertura contribuiranno i cittadini proprietari di immobili privati (sono esclusi dall'assicurazione gli immobili abusivi o con abusi edilizi sopravvenuti, se non condonati), con il pagamento di un onere annuo obbligatorio (premio assicurativo), basato sulla pura mutualità per categorie di immobili secondo la destinazione d'uso, per i sinistri derivanti da calamità naturali individuate da un decreto attuativo dell'IVASS. Il premio imponibile potrà essere integralmente detraibile dalla dichiarazione dei redditi o compensare debiti di qualsiasi tipo e usufruire di un'imposta assicurativa agevolata.
La garanzia assicurativa, a discrezione delle imprese di assicurazione, potrà prevedere una franchigia o uno scoperto per i danni di lieve entità, che rimarrà a carico degli assicurati. Tale meccanismo, oltre a mitigare i costi delle coperture, ha il vantaggio di responsabilizzare l'assicurato nella prevenzione e nel contenimento dei danni.
La formula assicurativa da utilizzare per gli immobili da assicurare sarà a valore a nuovo onde garantire l'intero importo necessario alla ricostruzione dell'immobile, con l'applicazione delle tabelle dei valori di ricostruzione elaborate da un comitato tecnico.
Si prevede altresì un fondo di garanzia per gli eventi catastrofali, istituito presso la CONSAP Spa, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro garantita dallo Stato; il fondo sarà poi alimentato direttamente dalle imprese di assicurazione mediante il versamento di una quota pari al 5 per cento delle somme incassate per il premio puro dai privati e tale quota potrà essere compresa nel premio complessivo sia applicando il principio dell'onnicomprensività sia come voce aggiunta al premio puro da pagare.
In caso di sinistro, la valutazione del danno sarà esperita direttamente da periti iscritti a un apposito registro tenuto dalla CONSAP Spa che, attraverso un idoneo sistema informatico, garantiranno ai cittadini un tempestivo intervento e la congruità della valutazione del danno per il suo successivo risarcimento, contenendo i costi e accelerando il processo di liquidazione.
L'efficacia della garanzia sarà subordinata alla dichiarazione dello stato di emergenza da calamità naturale da parte dello Stato ovvero di un ente preposto quale, ad esempio, la protezione civile.
Per la valutazione dell'efficacia degli interventi, la congruità delle somme, la liquidazione degli importi e delle parcelle peritali, sarà competente un comitato tecnico istituito presso la CONSAP Spa con decreto del Ministro dello sviluppo economico e rinnovato con cadenza triennale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di un programma nazionale per l'assicurazione obbligatoria degli edifici privati contro i danni derivanti da calamità naturali)
1. È istituito un programma nazionale per l'assicurazione obbligatoria degli edifici privati contro i danni derivanti da calamità naturali, di seguito denominato «Programma nazionale». Al fine di assicurare l'attuazione del Programma nazionale, presso la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa sono istituiti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un fondo di garanzia nazionale obbligatorio per gli interventi sul patrimonio edilizio privato colpito da calamità naturali, di seguito denominato «fondo di garanzia», e un comitato tecnico per gli interventi finalizzati al risarcimento dei danni subìti da edifici privati derivanti da calamità naturali, di seguito denominato «comitato», avente sede presso la stessa CONSAP Spa e rinnovato ogni tre anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Del Programma nazionale fanno parte il Servizio nazionale della protezione civile, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la CONSAP Spa e le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Lo Stato è garante dell'idoneo funzionamento del Programma nazionale e interviene, in ultima istanza, per i danni derivanti da calamità naturali in caso di esaurimento delle risorse del fondo di garanzia e per le eventuali inadempienze di soggetti privati su cui rivalersi.
3. È stabilito l'obbligo di assicurare il patrimonio edilizio privato per la specifica copertura dei danni derivanti da calamità naturali. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese, in tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso la CONSAP Spa e approvato dall'IVASS che ne valuta la stabilità.
4. Sono sottoposti all'obbligo di assicurazione per danni derivanti da calamità naturali tutti i proprietari di unità immobiliari, ad eccezione delle unità che risultano gravate da abuso edilizio o costruite in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravate da abuso sorto successivamente alla data di costruzione, per le quali non è previsto né l'obbligo assicurativo né l'indennizzo.
5. Sono altresì sottoposti all'obbligo di assicurazione tutti i fabbricati privati in pluriproprietà indivisa e indivisibile. In tal caso la responsabilità rispetto all'adempimento spetta agli amministratori, ove esistenti, i quali devono produrre almeno tre preventivi di spesa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea condominiale. Nei casi di assenza dell'amministratore e di presenza di parti comuni di proprietà, queste devono essere ripartite in base ai millesimi tra i singoli condomini e incluse nelle rispettive quote di proprietà tra i singoli proprietari.
6. Non sono sottoposti all'obbligo di assicurazione i mobili, le suppellettili e in genere tutto ciò che è presente nelle unità immobiliari, i veicoli in generale, e le persone. Tali beni possono essere assicurati attraverso l'estensione del contratto di assicurazione o mediante la stipulazione di contratti separati a discrezione delle singole imprese di assicurazione che ne garantiscono il rischio.
7. Possono essere assicurati gli edifici e le unità immobiliari oggetto di una procedura di condono. Nei casi in cui l'abuso condonato riguardi la struttura portante dell'immobile, la copertura assicurativa è prestata con un sovraprezzo fino al 50 per cento, modulabile in relazione alla gravità dell'abuso sanato.
8. Per gli edifici dotati di rilevatori di staticità in esercizio, il premio assicurativo può essere ridotto fino al 30 per cento dell'importo originariamente previsto per la tariffa da applicare.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) coperture assicurative: l'insieme dei capitali messi a disposizione dalle singole imprese di assicurazione, dai consorzi di imprese e dalle imprese di coassicurazione quali importi di massimo indennizzo;
b) calamità naturali: i sismi, le alluvioni, le eruzioni vulcaniche, i fenomeni di bradisismo, le frane, le inondazioni e le esondazioni;
c) oggetto della copertura: gli immobili privati;
d) sinistro: il verificarsi del fatto dannoso derivante da calamità naturali individuato dal decreto che dichiara lo stato di calamità naturale e per il quale è prestata la copertura del Programma nazionale;
e) danni: i danni diretti e consequenziali derivanti dall'effetto immediato del sinistro, causati esclusivamente ai beni immobiliari oggetto di copertura del Programma nazionale;
f) indennizzo: l'importo pagato ai beneficiari dei beni immobiliari oggetto di copertura del Programma nazionale;
g) premio assicurativo: la somma dovuta alle imprese di assicurazione quale contributo annuo obbligatorio a carico dei proprietari degli immobili privati;
h) franchigia o scoperto: la somma o la percentuale prestabilita che, per ciascun sinistro, resta a carico dell'assicurato o beneficiario della copertura del Programma nazionale.
Art. 3.
(Livelli della copertura del Programma nazionale)
1. La copertura del Programma nazionale è assicurata mediante i seguenti livelli di intervento:
a) l'istituzione del fondo di garanzia, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e alimentato dal versamento obbligatorio delle imprese di assicurazione e dai consorzi di imprese di un'aliquota del 5 per cento dei premi puri incassati. Il fondo garantisce:
1) l'istituzione e la tenuta del registro dei periti per danni al patrimonio edilizio privato derivanti da calamità naturali;
2) il funzionamento del comitato tecnico;
3) il pronto intervento dei periti incaricati delle stime dei danni nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale;
4) l'erogazione dei rimborsi delle spese sostenute dai periti e delle loro parcelle;
5) l'intervento a favore degli assicurati nei casi in cui un'impresa di assicurazione non faccia fronte agli impegni presi con gli assicurati;
6) l'azione di rivalsa presso le imprese di assicurazione inadempienti;
b) l'intervento dello Stato in caso di esaurimento delle risorse del fondo di garanzia.
Art. 4.
(Funzioni del Programma nazionale)
1. Nel rispetto delle competenze dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, il Programma nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) organizza le attività dei soggetti componenti, monitorandone l'operatività anche attraverso il comitato tecnico;
b) controlla l'andamento dei sinistri e gestisce le attività di valutazione e di quantificazione dei danni; trasmette alle imprese di assicurazione e ai consorzi di imprese le valutazioni per la liquidazione dei danni accertando l'effettivo pagamento entro trenta giorni dall'invio delle perizie;
c) riceve dalle imprese di assicurazione gli eventuali rifiuti di indennizzo accertandone le motivazioni;
d) organizza un idoneo sistema informatico per la gestione dei sinistri e per i relativi processi peritali, da assegnare agli iscritti nel registro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1);
e) coordina e fornisce supporto per:
1) l'istituzione del fondo di garanzia;
2) la facilitazione della cessione dei rischi alle imprese di riassicurazione da parte delle imprese di assicurazione e dei consorzi di imprese;
f) richiede l'intervento dello Stato in caso di insufficienza dei capitali messi a disposizioni dal medesimo Programma nazionale, di esaurimento delle risorse del fondo di garanzia o di insolvenza di un'impresa di assicurazione.
Art. 5.
(Caratteristiche della copertura assicurativa)
1. Per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali agli immobili privati si adotta la forma assicurativa prestata a valore a nuovo; il danno subìto a seguito del sinistro è indennizzato fino al ripristino completo dell'immobile.
2. Il Programma nazionale fissa i valori medi di ricostruzione per classi o tipologie di immobili privati, di concerto con le associazioni nazionali di categoria dei costruttori edili, tenendo in considerazione le differenze esistenti nel territorio nazionale suddiviso nelle tre macroaree del sud Italia, del centro Italia e del nord Italia. Le tabelle degli indennizzi medi sono adottate dal comitato tecnico, sono pubblicate nel sito internet istituzionale della CONSAP Spa e sono consultabili in forma libera e gratuita.
3. La garanzia assicurativa, in caso di sinistro, può prevedere una franchigia o uno scoperto per i danni di lieve entità che restano a carico dei proprietari degli immobili privati. In questo caso tali somme non possono superare il 10 per cento del valore assicurato e danno luogo a uno sconto del premio pagato non inferiore al 15 per cento.
Art. 6.
(Premi assicurativi)
1. Il pagamento del premio assicurativo è obbligatorio per tutti i proprietari di immobili privati nel territorio nazionale.
2. Il premio assicurativo è unitario per ogni immobile o gruppo di immobili di cui al comma 1 del presente articolo in funzione del massimale di copertura determinato dai costi di costruzione degli immobili, tenendo conto delle diversità di costo tra le macroaree di cui all'articolo 5, comma 2, e la tariffa a carico dei proprietari è stabilita sulla base della piena mutualità tra cittadini assicurati.
3. I premi assicurativi sono soggetti ad adeguamento annuale. Le imprese di assicurazione rinunciano agli adeguamenti nei casi in cui siano offerte coperture pluriennali prescindendo dall'anticipazione o no del pagamento del premio.
4. Le coperture per danni derivanti da calamità naturali possono essere accese anche in concomitanza all'acquisto dell'immobile; in tal caso, se l'acquisto avviene attraverso l'accensione di un mutuo fondiario, il premio anticipato può essere compreso nel costo complessivo dell'immobile e inserito nel piano di rientro del mutuo.
5. Il premio assicurativo può essere pagato in un'unica soluzione o frazionato semestralmente.
6. I premi assicurativi imponibili sono integralmente detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e possono, altresì, essere utilizzati per compensare debiti d'imposta di qualsiasi tipo.
7. Sui premi assicurativi relativi alla copertura da danni derivanti da calamità naturali non viene applicata alcuna tassa o imposta. Qualora tali premi siano associati alla garanzia globale dei fabbricati, l'imposta relativa a essa è stabilita nella misura pari al 10 per cento.
Art. 7.
(Efficacia della copertura)
1. L'efficacia della copertura del Programma nazionale è subordinata alla dichiarazione dello stato di emergenza da calamità naturale. Tale dichiarazione deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione competente.
2. La garanzia della copertura del Programma nazionale ha piena efficacia a partire dall'orario di sottoscrizione del contratto con il relativo pagamento del premio, o frazione di premio, riportato nella quietanza controfirmata dall'assicuratore.
3. Le eventuali divergenze sulla quantificazione e sulla liquidazione dei danni, in prima istanza, sono affidate a un confronto tra le parti in una camera di conciliazione organizzata e resa operativa dalla CONSAP Spa e disciplinata da un apposito regolamento dell'IVASS, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Servizio nazionale per la protezione civile, l'IVASS e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione della presente legge.
2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, d'intesa con l'IVASS e con la CONSAP Spa, provvede ad acquisire e a trasmettere ai Ministeri competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'istituzione del Programma nazionale e in particolare:
a) la mappatura del territorio nazionale in base al grado di rischio di calamità naturali;
b) la stima della platea dei soggetti interessati;
c) i dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici già concessi in caso di stato di emergenza dovuto a calamità naturali;
d) la simulazione complessiva dei premi assicurativi per gli immobili privati;
e) le modalità di funzionamento e di gestione delle obbligazioni derivanti dalle calamità naturali.