ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1941
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)
di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)
con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016
Presentato il 27 giugno 2019
Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti Trattati:
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;
b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;
c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016
I. Premessa.
Il presente Trattato, parafato a Bogotà il 29 gennaio 2016, si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.
Il presente Trattato permetterà una più stretta e incisiva collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia nel campo della cooperazione giudiziaria penale, in particolare in materia di estradizione.
II. Disposizioni generali.
Ciascuno Stato contraente si impegna a estradare all'altro Stato le persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, sia al fine di eseguire una misura privativa della libertà disposta nell'ambito di un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1).
L'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto principio della doppia incriminazione) (articolo 2, paragrafo 1).
In ogni caso, ai fini della determinazione della sussistenza della doppia incriminazione, è irrilevante l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (articolo 2, paragrafi 1 e 3).
Per l'estradizione processuale è previsto un limite di pena edittale non inferiore a tre anni nel minimo (articolo 2, paragrafo 1).
Per l'estradizione esecutiva è previsto un limite di pena pari ad un anno di pena residua da scontare (articolo 2, paragrafo 2).
È altresì prevista la possibilità di concedere l'estradizione anche per fatti diversi e connessi, per i quali non sussistano i presupposti di cui all'articolo 2 in relazione ai limiti di pena (articolo 2, paragrafo 5).
Sono fatte salve le previsioni contenute in trattati multilaterali di carattere regionale o universale, rispetto alle quali non opereranno i limiti di pena previsti dal Trattato (articolo 2, paragrafo 5).
Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'estradizione, segnatamente consistenti in motivi obbligatori e facoltativi di rifiuto.
Le ipotesi di rifiuto obbligatorio sono previste dall'articolo 3 del Trattato.
In particolare, l'estradizione sarà negata, analogamente a quanto previsto dalle convenzioni multilaterali in materia, quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare, quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalità od opinioni politiche, se l'azione penale o la pena per la quale viene richiesta l'estradizione è prescritta, in base all'ordinamento sia dello Stato richiedente sia di quello richiesto, quando la pena da eseguire violi i princìpi fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto, in caso di bis in idem, quando per il reato per il quale è chiesta l'estradizione è stata concessa dalla Parte richiesta o dalla Parte richiedente amnistia, indulto o qualsiasi altra forma di condono della pena, se l'estradizione può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, ovvero contrasta con princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico o dei trattati in materia di diritti umani in vigore per gli Stati, nonché se alla persona richiesta è stato concesso asilo politico o analoga protezione nello Stato richiesto.
È stato inoltre introdotto, su richiesta della Parte colombiana, un ulteriore motivo obbligatorio di rifiuto, correlato a vicende che hanno interessato la Repubblica di Colombia, relativo all'estradizione di cittadini colombiani per nascita nel caso di reati commessi antecedentemente al 17 dicembre 1997 [articolo 3, lettera h)].
Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall'articolo 4 del Trattato.
In particolare, l'estradizione potrà essere negata quando la persona richiesta in consegna è sottoposta a processo nello Stato per gli stessi fatti, ovvero quando le condizioni di salute dell'estradando siano tali da ritenere che la consegna potrebbe metterne in pericolo la vita.
Un particolare motivo di rifiuto facoltativo dell'estradizione, oggetto di autonoma disciplina, riguarda l'estradizione del cittadino (articolo 5). Ciascuno Stato si è riservato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. Tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiederne il perseguimento penale, in conformità alle leggi dello Stato richiesto (articolo 5, paragrafo 2), ovvero, nel caso di estradizione esecutiva, potrà richiedere l'esecuzione della pena, senza dover celebrare un nuovo processo penale.
Il principio di specialità è previsto dall'articolo 6 in maniera analoga ad altri Trattati bilaterali e multilaterali; in particolare, la persona estradata non potrà essere sottoposta a procedimento penale o sottoposta a misura cautelare o a privazione della libertà in esecuzione di una pena per fatti diversi rispetto a quelli per i quali è stata consegnata, salvo che si verifichino le ipotesi di cosiddetta «purgazione della specialità» indicate alle lettere a), b) o c), e segnatamente quando la persona consegnata abbia abbandonato il territorio della Parte richiedente e vi abbia fatto volontariamente ritorno, quando non abbia abbandonato il territorio della Parte richiedente entro trenta giorni dalla data in cui sia stata posta in libertà, ovvero quando lo Stato richiesto abbia dato il suo consenso.
Nel caso di riqualificazione giuridica del fatto non è necessario l'inoltro di una nuova richiesta di estradizione, purché i fatti e i documenti siano i medesimi posti a fondamento della domanda di estradizione (articolo 6, paragrafo 2). In tal caso, però, non potrà applicarsi una pena superiore a quella prevista per il reato per il quale la persona è stata estradata.
Il Trattato disciplina, poi, dettagliatamente quali debbano essere la forma e il contenuto della richiesta di estradizione nonché dei documenti da allegare a sostegno della domanda (articolo 8). In ogni caso, i documenti trasmessi in applicazione del Trattato sono esenti da ogni formalità di legalizzazione o apostille e si presumono autentici quando sono inoltrati per via diplomatica.
La lingua da utilizzare è quella della Parte richiesta (articolo 10).
La procedura estradizionale, per quanto non espressamente previsto dal Trattato, è disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali degli Stati contraenti (articolo 16)
Il Trattato accorda alle autorità dello Stato richiesto la possibilità di ottenere informazioni supplementari (articolo 9).
Nel caso di consenso all'estradizione da parte dell'estradando, espresso per iscritto, con l'assistenza di un difensore, e reso dinanzi all'autorità competente dello Stato richiesto, sarà possibile procedere all'estradizione senza ulteriori formalità (articolo 7).
Il Trattato prevede espressamente per lo Stato richiesto la possibilità di chiedere garanzie in merito al trattamento dell'estradando e in particolare che allo stesso sia stato offerto o si offrirà un giusto processo e che non sarà sottoposto «a sparizione forzata, tortura o a trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti» (articolo 11).
Gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta; la presentazione della formale domanda di estradizione dovrà essere trasmessa entro novanta giorni, a far data dal giorno successivo a quello dell'esecuzione dell'arresto (articolo 12).
Per l'ipotesi in cui siano state presentate, nei confronti della medesima persona, più richieste di estradizione da parte dello Stato richiedente e di altri Stati terzi, sono stabiliti specifici criteri da utilizzare per decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (articolo 13).
La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'estradizione (articolo 14).
In caso di mancato rispetto di detto termine, l'estradando deve essere posto in libertà e lo Stato richiesto può rifiutare di estradarlo per lo stesso reato successivamente (articolo 14, paragrafo 5).
Resta salva la possibilità per lo Stato richiesto di differire la consegna qualora, per le particolari condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento possa porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato; in tal caso il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione della cessazione dell'impedimento (articolo 14, paragrafo 4).
Un'ulteriore ipotesi di differimento della consegna è prevista dall'articolo 15 per il caso in cui nello Stato richiesto sia in corso un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico dell'estradando, per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione. In tale caso sarà comunque possibile raggiungere un accordo per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo 15).
Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto (articolo 17), al transito di una persona estradata da uno Stato terzo attraverso i rispettivi territori (articolo 18), nonché alle spese sostenute per la procedura di estradizione (articolo 19).
III. Disposizioni conclusive.
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte mediante consultazione diplomatica (articolo 20).
Quanto all'ambito temporale di applicazione l'articolo 21 prevede che il Trattato troverà applicazione in relazione a tutti i reati commessi sia anteriormente sia successivamente alla sua entrata in vigore ma, nel caso di procedure già pendenti, le stesse dovranno essere concluse secondo le disposizioni previgenti.
Il Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui gli Stati si saranno comunicati, per via diplomatica, l'adempimento dei requisiti previsti dalla loro legislazione interna. Il trattato avrà durata illimitata. È comunque fatta salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione dell'efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione (articolo 23).
Il Trattato è stato parafato nella sola lingua spagnola in Bogotà, il 29 gennaio 2016, indi sottoscritto, nelle lingue italiana e spagnola, a Roma il 16 dicembre del medesimo anno.
b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016
I. Premessa.
Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.
Infatti, con tale Trattato si avvia un processo di sviluppo estremamente significativo e importante dei rapporti tra l'Italia e la Colombia, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Stati nel campo della cooperazione giudiziaria penale.
L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'assenza di trattati bilaterali e nel contempo dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.
II. Disposizioni generali.
L'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l'altro – la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, l'intercettazione di comunicazioni e, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte richiesta (articolo 2).
Coerentemente con i più moderni strumenti di cooperazione internazionale, il Trattato circoscrive l'ambito di operatività del cosiddetto principio della doppia incriminazione ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia a oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone o risultino invasivi di luoghi o cose. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto (articolo 12).
L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ovverosia:
quando la richiesta di assistenza è contraria alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle previsioni del Trattato;
quando si procede per un reato politico o per un reato connesso ad un reato politico ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente;
quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto;
quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi.
La richiesta di assistenza potrà altresì essere respinta quando il suo accoglimento possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto. Essendo stato recepito il cosiddetto principio del ne bis in idem, costituisce motivo di rifiuto dell'assistenza la circostanza che la persona nei cui confronti si procede sia già stata indagata o giudicata per il medesimo fatto nello Stato richiesto (articolo 7).
Il Trattato individua, poi, le Autorità centrali legittimate alla trasmissione e alla ricezione, tramite i canali diplomatici delle richieste di assistenza giudiziaria (articolo 3), disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e prevedendo, in ogni caso, la facoltà dello Stato richiesto di sollecitare le eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie ai fini delle valutazioni di sua competenza; di significativa utilità, sul piano operativo, risulta la possibilità di anticipare con mezzi di comunicazione rapida (quali fax e posta elettronica) le richieste di assistenza, da inoltrarsi comunque per le vie ordinarie non appena possibile (articolo 5).
Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo (articolo 4).
Sempre nel rispetto di quest'ultima, lo Stato richiesto può autorizzare a presenziare all'esecuzione della richiesta le persone in essa specificamente individuate, cui è altresì riconosciuta la facoltà – da esercitarsi, peraltro, tramite le autorità competenti dello Stato richiesto – di rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, di acquisire direttamente documentazione attinente alla prova da raccogliere o, ancora, di chiedere l'esecuzione di ulteriori atti istruttori comunque collegati a dette attività.
III. Disposizioni specifiche.
Una disciplina di dettaglio è prevista per talune attività di assistenza giudiziaria, quali l'assunzione probatoria nel territorio della Parte richiesta (articolo 11) ovvero della Parte richiedente (articolo 15).
In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il cosiddetto principio di specialità (articolo 16). Ampia e articolata disciplina è, inoltre, dettata in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza (articolo 12).
Solo laddove quest'ultima non risulti tecnicamente praticabile, è contemplata la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente. Tale attività, oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto, presuppone inoltre necessariamente il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 16), il previo raggiungimento di un accordo tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni nonché il mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato richiedente (articolo 17).
Le Parti contraenti si sono impegnate a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 18).
Costituiscono, altresì, oggetto di specifica disciplina la trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni (articolo 13), la localizzazione e identificazione di persone e oggetti (articolo 14), nonché le misure sui beni (articolo 21), che comprendono anche le misure patrimoniali di prevenzione (novità di particolare rilievo in sede di accordi bilaterali), nonché la possibilità di concordare la ripartizione dei beni confiscati.
Significativa è altresì la previsione di una norma relativa alla richiesta di esercizio dell'azione penale (articolo 20). Ciascuna delle Parti può infatti presentare all'altra Parte una richiesta di esercizio dell'azione penale nei confronti di cittadini della Parte richiesta, nonché nei confronti degli apolidi che vivono stabilmente nel territorio di quest'ultima, accusati di aver commesso reati sottoposti alla giurisdizione della Parte richiedente. La Parte richiesta trasmette la richiesta alle proprie autorità competenti, perché sia adottata la decisione di esercitare l'azione penale secondo la propria legislazione interna e, nel momento in cui comunica alla Parte richiedente che accetta di avviare il rispettivo procedimento penale, l'autorità competente di quest'ultima sospende il procedimento penale condotto nei confronti della persona per gli stessi fatti che formano oggetto della richiesta di esercizio dell'azione penale all'altra Parte.
Se dopo la richiesta risulta che è stata pronunciata una sentenza o che è divenuta esecutiva una decisione emessa da un organo giudiziario della Parte richiesta nei confronti della persona indicata nella richiesta, le autorità competenti della Parte richiedente non possono esercitare l'azione penale nei confronti della stessa per i medesimi fatti.
Qualora, infine, la Parte richiesta adotti la decisione di non dare corso alla richiesta ovvero di rifiutare o concludere l'esercizio dell'azione penale, restituisce senza indugio alla Parte richiedente i fascicoli e le prove materiali che le sono state trasmesse.
Altra significativa e innovativa attività di collaborazione prevista, anche e soprattutto alla luce delle peculiarità delle attività investigative che interessano la Colombia, è quella relativa alle squadre investigative comuni, cui il Trattato dedica una lunga e articolata disciplina in relazione alle modalità di composizione, ai poteri dei membri, all'ambito di operatività e all'utilizzabilità delle prove raccolte (articoli 24 e 25).
Analoga rilevanza è senz'altro rivestita dalla disciplina in materia di consegne vigilate o controllate (articolo 26), che sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta e in conformità alle previsioni delle convenzioni o dei trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti.
Il Trattato, inoltre, non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o di assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili (articolo 27).
IV. Disposizioni conclusive.
È stato assunto l'impegno a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte (articolo 9).
Sono presenti specifiche previsioni in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte Richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte Richiedente (articolo 22).
Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 28).
L'ultima clausola dell'accordo disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato (articolo 29).
Entrambi le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne.
c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016
Il Trattato in esame ha ad oggetto il trasferimento delle persone condannate.
La scelta di sottoscrivere un trattato bilaterale tra l'Italia e la Colombia è derivata dalla mancanza di uno strumento internazionale applicabile per il trasferimento di persone condannate, non avendo la Colombia ratificato, quale Paese non membro del Consiglio d'Europa, la convenzione sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, che, come è noto, costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
Il Trattato contiene, in primo luogo, le definizioni di «Parte che Trasferisce», di «Parte che Riceve», di «Persona condannata» e di «Sentenza» (articolo 1).
Il Trattato consente il trasferimento dei cittadini dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine per ivi scontare la pena residua. La finalità dell'accordo è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari («ragioni umanitarie») (articolo 2 , paragrafo 2).
Il trasferimento potrà avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a un anno, il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre, peraltro, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata dalle Parti (articolo 4).
Le Parti potranno altresì prendere in considerazione, ai fini dell'assunzione della decisione relativa al trasferimento, eventuali condizioni di salute del condannato, nonché dei genitori, dei figli, del coniuge e del convivente dello stesso, l'età avanzata (superiore a 65 anni) ovvero il suo stato di invalidità fisica o psichica (articolo 4, paragrafo 2).
La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, ovvero da una delle Parti contraenti (articolo 5). L'articolo 3 individua le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della giustizia per il Governo della Repubblica italiana e nel Ministero della giustizia e del diritto per la Repubblica di Colombia.
Il Trattato prevede una disciplina dettagliata in relazione ai documenti che devono essere presentati dalla Parte che Trasferisce (articolo 6, paragrafo 1) nonché dalla Parte che Riceve (articolo 6, paragrafo 2), alla lingua di redazione degli atti (articolo 15) e alle spese (articolo 17). In un'ottica di massima semplificazione dei rapporti tra gli Stati è inoltre previsto che i documenti e ogni altro materiale trasmesso in base al Trattato sono esenti da qualunque forma di legalizzazione, autenticazione o altri requisiti formali, essendo sufficiente a tal fine la garanzia di autenticità prestata dalle Autorità Centrali (articolo 16).
Al fine di favorire il ricorso allo strumento del trasferimento delle persone condannate è previsto l'impegno di entrambe le Parti ad adottare le misure necessarie a informare tempestivamente le persone, detenute nel proprio territorio in espiazione di una pena definitiva, dell'esistenza del Trattato e delle condizioni di applicabilità dello stesso (articolo 7, paragrafo 1).
È inoltre previsto l'obbligo, per ciascuna Parte, di informare la persona interessata delle decisioni assunte.
Al fine di un valido consenso è prevista l'acquisizione dello stesso con apposita dichiarazione e con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche (articolo 8, paragrafo 2).
La consegna della persona interessata è concordata tramite le Autorità centrali (articolo 9).
In relazione al trattamento della persona condannata, il Trattato impone alle Parti il rispetto della vita e il divieto di tortura o di altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, conformemente agli accordi internazionali in tema di diritti umani (articolo 10).
Quanto alla disciplina applicabile a seguito del trasferimento, è previsto che le autorità della Parte che Riceve continuano l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite dalle autorità della Parte che Trasferisce.
In caso di incompatibilità con la legge della Parte che Riceve, per natura o durata della pena, è prevista la possibilità di commutarla in conformità al diritto interno (articolo 11).
La Parte che Trasferisce conserva, tuttavia, la propria giurisdizione in merito alla modifica o revoca delle condanne o delle sentenze adottate dalle proprie autorità giudiziarie. Per tale motivo è stato introdotto un obbligo, per la Parte che Riceve, di modificare o revocare la condanna a seguito di adozione di analogo provvedimento nella Parte che Trasferisce (Art 12).
Il Trattato prevede inoltre un obbligo di informazione, a carico della Parte che Riceve, in merito all'esecuzione della pena ovvero all'eventuale fuga o decesso della persona trasferita, qualora ciò avvenga prima dell'espiazione della pena (articolo 13).
Sono, infine, contenute nel Trattato le disposizioni relative al transito (articolo 14), ai rapporti con altri accordi internazionali (articolo 18), alla soluzione delle controversie (articolo 19) nonché all'entrata in vigore, alla durata e all'eventuale cessazione del Trattato (articolo 20).
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196).
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
Il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia è volto a promuovere un'efficace collaborazione tra i due Paesi in materia di cooperazione giudiziaria penale.
Si tratta, in particolare, di un accordo in base al quale i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.
Il Trattato è conforme al programma di Governo per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale e il contrasto del crimine transnazionale.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 697 a 722-bis del medesimo codice, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il Trattato non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Il Trattato rispetta i princìpi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.
Deve evidenziarsi, in particolare, che ai sensi dell'articolo 3 del Trattato costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione la circostanza che il reato per il quale è richiesta l'estradizione sia un reato politico o, ancora, la circostanza che vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta in estradizione possa essere sottoposta a un trattamento che violi i suoi diritti fondamentali.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.
Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
L'accordo, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su analoga materia.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Il contenuto del Trattato è coerente con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione. Non pendono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.
11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L'intervento è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia nelle quali è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia è Parte della Convenzione di estradizione del Consiglio d'Europa, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, di cui, però, la Colombia non è Parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.
Il Trattato non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'estradizione.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Il Trattato appare conforme agli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di estradizione.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di estradizione del Consiglio d'Europa, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, apparendo, dunque, coerente con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.
PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.
Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.
Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non sono contemplati effetti abrogativi.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il Trattato non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.
I termini contenuti nell'accordo appaiono congrui.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'applicazione del Trattato saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
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b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
Il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia risulta volto a promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai princìpi del diritto internazionale, in materia di cooperazione giudiziaria penale.
In virtù di tale accordo i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato di volta in volta richiedente.
L'accordo è conforme al programma di Governo per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale e il contrasto del crimine transnazionale.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il Trattato non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Il Trattato rispetta i princìpi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.
Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Il Trattato, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.
Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di assistenza giudiziaria penale, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Il contenuto dell'accordo è coerente con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.
PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europeo.
Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.
11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L'intervento è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia nelle quali è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione di assistenza giudiziaria del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 di cui, però, la Repubblica di Colombia non è Parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.
Il Trattato non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Il Trattato appare coerente con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di assistenza giudiziaria del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.
PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.
Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.
Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non si producono effetti abrogativi impliciti di disposizioni normative né vi è necessità di loro traduzione in norme abrogative espresse.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il Trattato non ha effetto retroattivo né contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'applicazione del Trattato saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
Il Trattato in materia di trasferimento delle persone condannate è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere loro di scontare la pena irrogata nel proprio Paese di origine.
In questo modo cittadini italiani, reclusi in carceri della Colombia, potranno tornare in Italia evitando di essere verosimilmente sottoposti a condizioni detentive particolarmente dure.
Analogamente ad altri consimili strumenti convenzionali internazionali, il presente Trattato mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena, ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò quella «pena nella pena» rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e di socializzazione che incontra chi sia detenuto fuori del proprio Paese di origine.
Tale strumento negoziale bilaterale appare conforme al programma di Governo per il rafforzamento della cooperazione internazionale anche in materia di trasferimento di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 730 a 746 del medesimo codice, che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate nonché dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il Trattato non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Il Trattato rispetta i princìpi costituzionali (articoli 10 e 27 della Costituzione). La ratifica del Trattato avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
L'accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Il Trattato, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non pendono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, al quale non sono attribuite competenze nella materia regolamentata.
11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L'intervento è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia e con i conseguenti obblighi internazionali.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non pendono giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, apparendo, dunque, coerente con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.
PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.
Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.
Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
In ragione della natura dell'atto in esame, non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
La natura del Trattato non determina alcuna abrogazione implicita di disposizioni dell'atto normativo.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il Trattato non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Non sono previsti successivi atti attuativi, eccezion fatta per la ratifica.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'applicazione del Trattato saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti trattati:
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;
b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;
c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 29 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 20 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 30.261 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 8 e 9, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 11, 15, 17, 21, 23, 24 e 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 124.330 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 22, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 20.261 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6 e 15, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.