FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1886

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE MARIA

Modifica dell'articolo 656 del codice penale e altre disposizioni in materia di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose

Presentata il 3 giugno 2019

  Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge intendiamo porre in campo misure per il contrasto della manipolazione e della distorsione dell'informazione, in particolare con riferimento alla diffusione in rete: ci riferiamo, anche se non esclusivamente, al fenomeno delle cosiddette fake news, un'espressione inglese traducibile in italiano con notizie false. La si utilizza per indicare quelle fonti che «inventano del tutto le informazioni, disseminano contenuti ingannevoli, distorcono in maniera esagerata le notizie vere». Questa definizione è di Melissa Zimdars, docente di comunicazione al Merrimack College e promotrice del progetto OpenSources, nato per mappare in maniera collaborativa le «fonti false, ingannevoli, clickbait o satiriche». Negli ultimi mesi l'espressione fake news è stata utilizzata per indicare fenomeni molto diversi tra loro. Tanto che c'è chi ha proposto di abbandonare del tutto quest'espressione, perché ormai svuotata di significato. Oltre che dell'uso distorto del web, inoltre, le fake news appaiono, come sottolineato di recente anche dal Garante per la protezione dei dati personali, il prodotto di una certa tendenza all'autismo informativo, per cui si tende a ricercare, in una spirale auto-confermativa, le notizie che rafforzano le nostre convinzioni. Si tratta di una definizione attribuita a cose molto diverse tra loro (falsità, tweet automatizzati, hate speech, veri attacchi cibernetici), accomunate dalla tendenza a far dipendere l'attendibilità della notizia non dalla sua verificabilità, ma dalla quantità di condivisioni ottenute.
  Nel nostro ordinamento, la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico è già sanzionata dall'articolo 656 del codice penale.
  La Corte di cassazione, tra le altre con la sentenza n. 9475 del 1996, ha sottolineato come il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (articolo 656 del codice penale), è un reato di pericolo, sicché nulla rileva, ai fini della sua esclusione, il fatto che non si sia verificato alcun turbamento dell'ordine pubblico, essendo sufficiente che vi fosse un'astratta possibilità che un tale turbamento in effetti si verificasse, inserendosi nel solco della precedente sentenza n. 3967 del 1977, che delinea la gravità del comportamento. A differenza della «voce», caratterizzata dalla vaghezza e dall'incontrollabilità, la «notizia» rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 656 del codice penale (pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose), è non del tutto svincolata da oggettivi punti di riferimento che consentano l'identificazione degli elementi essenziali di un fatto e ne rendano possibile il controllo. Nella specie, è stata ritenuta legittima l'assoluzione di un giornalista il quale aveva scritto su un quotidiano di essere a conoscenza, attraverso voci spontanee di cittadini, che in ambienti dell'estrema sinistra e governativi si stava meditando di provocare a Napoli gravissimi incidenti sulla falsariga dei sistemi praticati a Milano in Piazza Fontana.
  Trovando, dunque, a disposizione nel codice penale uno strumento che riteniamo centrato, interveniamo al fine di «attualizzarlo» e di renderlo strumento efficace per il contrasto della manipolazione e della diffusione in via telematica di tali notizie. Prevediamo, inoltre, un inasprimento delle pene, nonché la possibilità di segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 656 del codice penale)

  1. L'articolo 656 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 656. – (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico o ad arrecare danno ingiusto alle persone) – Chiunque pubblica o diffonde, anche mediante l'utilizzo della rete telefonica o attraverso strumenti telematici o informatici, notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico ovvero ad arrecare danno ingiusto alle persone, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre mesi a cinque anni.
   La pena è aumentata se il fatto è commesso per fini di lucro, ovvero se le notizie riguardano atti di violenza a sfondo razziale, sessuale o comunque di natura discriminatoria».

Art. 2.
(Segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali)

  1. Il gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione telematica, qualora il Garante per la protezione dei dati personali, di propria iniziativa o su segnalazione da parte di terzi di una condotta inquadrabile nelle fattispecie di cui all'articolo 656 del codice penale, gli invii una richiesta in tale senso, deve provvedere alla rimozione delle notizie false, esagerate o tendenziose.
  2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento della richiesta di cui al comma 1, il soggetto non abbia dato corso alla rimozione, il Garante per la protezione dei dati personali vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ne informa l'autorità giudiziaria.