FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 188

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
L'ABBATE, PARENTELA, GAGNARLI, GALLINELLA

Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute degli equidi impiegati in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché modifica all'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, in materia di riordino dell'anagrafe equina

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La vigente disciplina in materia di sicurezza e tutela del benessere degli animali, e in particolare degli equidi, presenta notevoli lacune, soprattutto con riferimento alle condizioni di impiego degli stessi nelle sempre più numerose manifestazioni pubbliche ed è pertanto necessario provvedere a colmare tale lacuna attraverso la predisposizione di norme in grado di assicurare la protezione degli animali e di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni.
  La scelta di regolamentare l'impiego degli animali, in particolare degli equidi, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, anziché proibirle, è dettata anche dall'opportunità che esse offrono di reimpiegare gli animali e di tenerli quindi in attività, oltre che rappresentare un'occasione di promozione per un corretto rapporto tra uomo e animale.
  Attualmente, la tutela degli equidi impiegati nelle manifestazioni pubbliche e nelle competizioni non ufficiali è affidata all'ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017, che proroga e modifica precedenti ordinanze concernenti la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. Com'è noto, restano tuttavia notevoli difficoltà nella stesura dei regolamenti che disciplinano le diverse manifestazioni che necessitano, invece, di un quadro normativo chiaro e stabile nel tempo.
  La provvisorietà che caratterizza la normativa in tale settore alimenta, inoltre, le speranze di chi auspica un ritorno alla deregolamentazione di questi eventi, con la conseguenza di mettere a rischio l'integrità fisica degli animali, soprattutto cavalli, dei fantini e anche degli spettatori con gravi incidenti come avveniva, purtroppo, con buona frequenza, durante il periodo che ha preceduto l'emanazione dell'ordinanza ministeriale.
  Le problematiche che mettono a rischio l'incolumità dei partecipanti e degli spettatori di queste tipologie di manifestazioni (ovvero il pubblico, i fantini e i cavalli) derivano, a volte, da radicate usanze popolari spesso prive di ogni fondamento culturale e scientifico. Da qui, dunque, la necessità di regolamentare, con una fonte primaria, il benessere dei cavalli e di garantire la riuscita di eventi con un'importante funzione sociale, in quanto consolidano il senso di appartenenza a una data comunità, riducendo al minimo le probabilità di incidenti.
  È inoltre indispensabile procedere al riordino dell'anagrafe equina, la cui attuale impostazione non permette un adeguato controllo sia sugli equidi in vita, con esplosione del fenomeno dell'abbandono e delle generazione del cosiddetto randagismo equino, sia sulla destinazione finale di quelli deceduti, come avvenuto recentemente in occasione di ritrovamenti di carni equine trattate in prodotti alimentari.
  Nel suo complesso, l'ordinanza ministeriale ha ottenuto un buon risultato ed è riuscita a condizionare non poco l'evoluzione dei comitati organizzatori in tema di benessere animale e di valutazione dei rischi. Per questo, le linee guida da essa proposte, rivelatesi efficaci, sono state ricalcate nell'articolo 1 della presente proposta di legge, che reca disposizioni in materia di requisiti di sicurezza, salute e benessere per fantini ed equidi durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico. In particolare, si prevede che lo svolgimento di tali manifestazioni sia autorizzato dalla commissione provinciale o comunale per la vigilanza.
  La commissione, integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dall'apposito decreto ministeriale ed esprime il parere anche sulla base della relazione tecnica fornita dal comitato organizzatore dell'evento e redatta da un tecnico in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo decreto.
  È poi previsto il divieto alla partecipazione per fantini e per cavalieri che abbiano riportato condanne, anche di primo grado, per maltrattamento o uccisione di animali, per aver preso parte a spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine nonché per fantini e per cavalieri ai quali sono state comminate sanzioni disciplinari per uso di sostanze stupefacenti o dopanti e che siano risultati positivi all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti o dopanti. Tali disposizioni non si applicano alle manifestazioni che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comitato olimpico nazionale italiano che, nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedano misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dalla presente proposta di legge.
  L'articolo 2, invece, reca una modifica all'articolo 13 della legge n. 167 del 2017 in materia di anagrafe equina, al fine di consentire un adeguato controllo sugli animali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Requisiti di sicurezza, salute e benessere per fantini ed equidi nell'ambito di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

  1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali sono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per fantini e animali, in conformità a quanto disposto dalla presente legge.
  2. Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzato previo parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza, istituita ai sensi degli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di seguito denominata «commissione», la cui composizione è integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. La commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto di cui al comma 5 ed esprime il proprio parere anche sulla base della relazione tecnica fornita dal comitato organizzatore dell'evento e redatta da un tecnico in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo decreto.
  3. Alle manifestazioni di cui al comma 1 è vietata la partecipazione di fantini e di cavalieri che abbiano riportato condanne, anche di primo grado, per maltrattamento o uccisione di animali, per aver preso parte a spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale e per aver compiuto i reati di cui all'articolo 727 del medesimo codice. È altresì vietata, per i tre anni successivi all'applicazione della sanzione, la partecipazione di fantini e di cavalieri ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari per uso di sostanze stupefacenti o dopanti e che, sulla base di un preventivo controllo a campione, da effettuare nelle quattro ore precedenti alla manifestazione, siano risultati positivi all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti o dopanti.
  4. Alle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comitato olimpico nazionale italiano attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute sulla base delle specifiche competenze, inclusi gli enti di promozione sportiva che, nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dalla presente legge, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 3.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 1, nonché i requisiti del tecnico di cui al comma 2.
  6. Con il decreto di cui al comma 5 sono inoltre stabilite le misure minime per la tutela del benessere degli equidi mantenuti dall'uomo e impiegati in ogni ambito di attività.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, in materia di riordino dell'anagrafe equina).

  1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche prevedendo la cooperazione applicativa tra la banca dati di cui al comma 1 e i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori concernenti l'anagrafe equina».