XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1828
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata BOLDRINI
Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di divulgazione non consensuale di immagini e contenuti attinenti all'intimità personale altrui, nonché obblighi a carico dei gestori di piattaforme telematiche
Presentata il 7 maggio 2019
Onorevoli Colleghi! – Il fenomeno del cosiddetto «revenge porn», ovvero la pubblicazione e la diffusione non consensuali di immagini o video intimi, del quale si registra un'espansione sempre più pervasiva e potente, ha la sostanza di un fenomeno umiliante e gravemente lesivo della dignità. Può, infatti, essere considerato una forma di abuso psicologico, se non addirittura sessuale, che può condizionare in maniera determinante ogni aspetto della vita delle vittime, dai rapporti sociali a quelli familiari, ma anche i rapporti nel mondo del lavoro.
Una combinazione, questa, tanto pericolosa da condurre a casi tragici, come quello che ha riguardato Tiziana Cantone, che si è tolta la vita il 13 settembre 2016, dopo che un suo video era diventato virale in rete. Molte delle vittime di questo crimine hanno riferito agli psicologi che l'impatto della diffusione su larga scala di immagini scattate privatamente può essere paragonato a quello di una vera e propria violenza sessuale. Nell'era del web, infatti, va preso atto che la violenza si perpetra anche in rete e che le donne sono le principali vittime del discorso d'odio online. Molte sono le ricerche che dimostrano che le donne sono ancora le più odiate in rete. In particolare, si rileva come la rete dell'odio si agiti, ad esempio, quando la cronaca registra casi di femminicidio: i post e i messaggi sessisti e minacciosi si moltiplicano in modo inquietante. Un arretramento politico, oltre che culturale, sulle politiche di genere e di contrasto alla violenza sulle donne, dunque, può essere molto pericoloso per i diritti di tutti e per la tenuta del tessuto sociale del nostro Paese.
Da una ricerca effettuata da Amnesty International, riguardante i casi di violenza e di abusi contro le donne perpetrati online, dall’hate speech al revenge porn, sono emersi dati che ci dicono come il 23 per cento delle intervistate italiane abbia detto di essere stata minacciata sul web almeno una volta, il 55 per cento ha denunciato periodi di stress o attacchi di panico a causa degli insulti o delle molestie, il 33 per cento dichiara di subire abusi o molestie quotidianamente. Inoltre, molte donne, il 39 per cento precisamente, a causa di tutto ciò hanno ridotto la presenza sui social o, in qualche modo, si autocensura. Il 61 per cento ritiene, inoltre, che non ci siano politiche in grado di arginare il problema.
La presente proposta di legge si propone, dunque, di intervenire sul fenomeno in maniera integrata, agendo su più leve: oltre a quella repressiva, infatti, appare necessario, per ottenere un deciso cambio di passo culturale, un intervento a fini preventivi, che parta dalle scuole e dai giovani, con attività e progetti volti alla sensibilizzazione sul tema e all'educazione digitale, per un uso consapevole e responsabile del web; sempre con finalità socialpreventive è altresì necessario puntare sul recupero degli autori del reato per ridurre la recidiva, oltre che sulla presa in carico delle vittime, per scongiurare fenomeni di vittimizzazione secondaria in cui la vittima si trova a subire ulteriori violenze e a rivivere episodi traumatici senza le adeguate tutele.
Inoltre, un aspetto centrale della presente proposta di legge, sulla falsariga della legislazione tedesca, riguarda la responsabilizzazione dei cosiddetti «giganti del web» e, più in generale, delle piattaforme telematiche; la presente proposta di legge prevede, infatti, che le società estere operanti in Italia che gestiscono e controllano mezzi di comunicazione sociale e lo scambio dei contenuti generati dagli utenti devono costituire in Italia un domicilio legale cui poter indirizzare diffide, reclami e ogni altro atto diretto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco delle immagini o dei video e, in generale, dei contenuti offensivi, e che, qualora non vi provvedano entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, le medesime società siano soggette a sanzioni pecuniarie consistenti.
A chi teme che alle misure descritte corrisponda una forma di censura e di limitazione della libertà di espressione si può rispondere che le norme proposte hanno a che fare esclusivamente con l'utilizzo sicuro della rete e dei social media: se la rete diventa un luogo di violenti, tante persone non potranno più partecipare all’agorà digitale; un'attenzione particolare meritano i minori e gli studenti, nel convincimento che solo un uso consapevole di internet e dei social media, attraverso un adeguato intervento educativo, possa metterli al riparo dalle insidie della rete e costituire un efficace mezzo di prevenzione e di contrasto della fattispecie criminosa, che deve essere prevista e punita dal nostro ordinamento.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale)
1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-ter. – (Divulgazione non consensuale di immagini, di video o di altri contenuti attinenti all'intimità personale altrui) – Chiunque pubblica o divulga, in qualsiasi modo e attraverso qualsiasi mezzo, immagini, video, audio o qualsiasi altro contenuto attinente all'intimità personale altrui, senza il consenso della persona ivi rappresentata, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
La pena prevista dal primo comma si applica anche qualora l'immagine, il video, l'audio o il contenuto attinente all'intimità personale sia stato realizzato o alterato con manipolazioni grafiche o altri mezzi in modo da far apparire come vere situazioni non reali.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile o della convivenza di fatto, anche ove cessate, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa o se il fatto è commesso da persona già ammonita ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
Il delitto di cui ai commi primo e secondo è punibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.
Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore».
Art. 2.
(Ammonimento)
1. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. – (Ammonimento nei casi di divulgazione non consensuale di immagini, di video o di altri contenuti attinenti all'intimità personale altrui) – 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, la persona offesa può chiedere all'autorità di pubblica sicurezza l'ammonimento nei confronti dell'autore della condotta, con le modalità previste dall'articolo 8, commi 1 e 2.
2. La persona offesa può chiedere l'applicazione dell'ammonimento di cui al comma 1 anche quando le immagini, i video o i contenuti attinenti all'intimità personale di cui all'articolo 612-ter del codice penale non sono stati ancora pubblicati o divulgati, ma si trovano nella disponibilità di terzi».
Art. 3.
(Obblighi a carico dei gestori di piattaforme telematiche)
1. Le società di diritto estero operanti in Italia che gestiscono piattaforme telematiche di comunicazione sociale e che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono costituire in Italia un domicilio legale presso cui possono essere trasmessi o notificati istanze, diffide, reclami e ogni altro atto diretto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco delle immagini, dei video o degli audio, reali o virtuali, aventi a oggetto contenuti attinenti all'intimità personale diffusi senza il consenso della persona ivi rappresentata.
2. La persona offesa dal reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, o, se la persona offesa sia un minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, può trasmettere al gestore della piattaforma telematica un'istanza volta a ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco dell'immagine, del video o del contenuto oggetto della condotta criminosa e di qualsiasi altro dato personale diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora la medesima condotta criminosa, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integri le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il gestore della piattaforma telematica non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto o, comunque, nel caso in cui non sia possibile identificare il gestore della piattaforma medesima, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143, commi 1, 2 e 4, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inosservanza dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 83, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui ai commi 2 e 3 possono essere esercitati dagli eredi.
Art. 4.
(Attività di sensibilizzazione volte al contrasto del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale)
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della giustizia, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con la Polizia postale e delle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'educazione e la sensibilizzazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado volte a contrastare la diffusione del delitto di cui all'articolo 612-ter del codice penale, introdotto dalla presente legge, nonché a favorire un utilizzo critico, consapevole e responsabile della propria e dell'altrui immagine e l'uso consapevole della rete. Le linee guida sono aggiornate con cadenza biennale.
Art. 5
(Misure per il sostegno delle vittime del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale)
1. Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è integrato con la previsione di specifiche misure per il sostegno delle vittime del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le pari opportunità provvede all'integrazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.