FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1721

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VERSACE, PELLA, APREA, BAGNASCO, BARELLI, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, BERGAMINI, BIANCOFIORE, BIGNAMI, CAPPELLACCI, CASCIELLO, CASSINELLI, COSTA, D'ATTIS, FATUZZO, FIORINI, FITZGERALD NISSOLI, GAGLIARDI, GELMINI, GIACOMETTO, LABRIOLA, MANDELLI, MARIN, MARROCCO, MINARDO, MULÈ, NAPOLI, ORSINI, PALMIERI, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, PITTALIS, RIPANI, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SCOMA, SOZZANI, SQUERI, MARIA TRIPODI, VIETINA, VITO, ZANELLA

Disposizioni concernenti il reclutamento degli atleti paralimpici con disabilità fisiche e sensoriali nei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato

Presentata il 1° aprile 2019

  Onorevoli Colleghi! – La pratica dell'attività sportiva è un diritto dell'uomo universalmente riconosciuto ed è compito della Repubblica assicurare a ogni individuo la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze e necessità.
  Anche l'Assemblea generale delle Nazioni Unite assegna un ruolo di primazia allo sport; essa, all'unanimità, ha adottato una risoluzione con la quale ha riconosciuto allo sport la valenza di strumento di promozione dell'istruzione, della salute, dello sviluppo e della pace (risoluzione A/RES/69/6 del 31 ottobre 2014).
  L'Italia, storicamente, ha saputo attribuire alla pratica sportiva un'importanza primaria e ha spesso operato con l'obiettivo di far crescere nel Paese l'intero movimento sportivo nazionale.
  In particolare, uno strumento di basilare importanza per la promozione dell'attività sportiva e la valorizzazione dei princìpi positivi connessi alla stessa è stato tradizionalmente individuato nella costituzione dei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato.
  Si tratta di articolazioni interne alle Forze armate e ai corpi dello Stato che hanno consentito e consentono ad atleti di livello nazionale e internazionale di fruire delle risorse e delle strutture dell'ente di appartenenza, al fine di migliorare le proprie prestazioni e di allenarsi con i necessari supporti, all'interno di un contesto che li tutela e li valorizza.
  Gli atleti sono inquadrati, dal punto di vista giuridico e amministrativo, quali membri appartenenti alla Forza armata o al corpo dello Stato presso il quale si allenano.
  L'inserimento in tali gruppi sportivi consente loro di allenarsi e di ricevere, contestualmente, uno stipendio. In tal modo, lo Stato fornisce un sostegno diretto alla pratica dell'attività sportiva e ne ricava il prestigio e la visibilità, anche ai fini dell'incentivazione della stessa, derivanti dai risultati conseguiti nelle manifestazioni sportive nazionali e internazionali.
  È del tutto evidente che il venir meno di un simile sostegno comporterebbe per molti atleti di livello l'impossibilità assoluta di reperire il tempo e le risorse, anche economiche, per allenarsi e prepararsi adeguatamente alle competizioni sportive.
  Secondo la normativa vigente, si diventa atleti militari o appartenenti ai corpi dello Stato attraverso un concorso predisposto ad hoc e bandito dagli enti interessati, a seconda delle esigenze del momento e rivolto agli atleti che hanno ottenuto risultati agonistici di livello nazionale regolarmente certificati dal CONI. Superato il concorso, agli atleti è offerto un contratto, in genere, come volontari in ferma prefissata. Essi hanno, in tal modo, la possibilità di allenarsi nei centri sportivi dei rispettivi corpi di appartenenza. Hanno grado e stipendio pari a quelli di chi è in servizio e hanno il compito di svolgere al meglio la propria attività di sportivi professionisti, con l'obiettivo di rappresentare non solo l'Italia, ma anche il corpo di appartenenza durante le competizioni nazionali e internazionali. Periodicamente gli atleti sono sottoposti a controlli dal cui risultato dipende il rinnovo della loro appartenenza ai programmi atletici; in caso di esito negativo e venendo a mancare i requisiti richiesti per essere a pieno titolo atleti professionisti, essi possono scegliere di lasciare il corpo oppure ottenere un altro incarico al suo interno, a seconda delle disponibilità del momento e, di conseguenza, anche al di fuori del settore sportivo. Le stesse opzioni di scelta sono consentite anche al termine della carriera agonistica.
  I risultati positivi di questo modello sono evidenti: si pensi che oltre il 60 per cento delle medaglie conquistate dall'Italia alle Olimpiadi e in competizioni internazionali è merito di atleti che provengono da questi gruppi sportivi.
  Tuttavia occorre prendere atto di una profonda lacuna che attualmente presenta il sistema e che la presente proposta di legge intende colmare.
  Ad oggi, l'inquadramento di cui beneficiano gli atleti normodotati non è esteso, in termini di trattamento economico e di inquadramento amministrativo, agli atleti con disabilità fisica e sensoriale.
  È vero che, a partire dal 2007, sulla base di appositi protocolli d'intesa, stipulati con il Comitato italiano paralimpico, alcuni tra i principali gruppi sportivi delle Forze armate e dei corpi di polizia (tra i quali le Fiamme azzurre, le Fiamme gialle e le Fiamme oro) hanno inserito tra i propri rappresentanti atleti paralimpici con disabilità fisiche e sensoriali, fornendo loro, secondo differenti modulazioni, il supporto dei tecnici, l'utilizzo delle strutture e, talvolta, la concessione dei rimborsi delle spese per le trasferte.
  Non si può non rilevare come tali interventi, senza dubbio propositivi e lodevoli, siano frutto della particolare sensibilità e attenzione dei responsabili dei diversi gruppi sportivi e che essi trovino la propria fonte giuridica in protocolli d'intesa temporanei e il cui rinnovo non è automatico.
  Dunque, i citati apprezzabili interventi sono privi di quei requisiti di completezza, stabilità e programmazione che soltanto un coinvolgimento pieno e indiscriminato degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali può garantire, eliminando le disuguaglianze attualmente esistenti.
  Tale disparità di trattamento appare iniqua, priva di qualsiasi giustificazione e in evidente contrasto con l'ottica inclusiva e promozionale che deve ispirare l'azione delle istituzioni, anche alla luce dei numerosi e significativi successi di cui gli atleti paralimpici si sono resi protagonisti in campo nazionale e internazionale.
  Si ritiene, pertanto, di dover estendere, sulla base di apposite norme, agli atleti con disabilità fisiche e sensoriali il modello previsto dall'ordinamento vigente per gli atleti normodotati, così che anche essi possano beneficiare del supporto e della tutela che l'appartenenza a una Forza armata o a un corpo dello Stato può garantire, sia in quanto atleti che in quanto cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali)

  1. La Repubblica incentiva la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile e, in attuazione del principio di non discriminazione, stabilito dall'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, garantisce la parità di trattamento fra le persone e il diritto alle pari opportunità, indipendentemente dalla nazionalità, dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalle disabilità, dall'età e dalle tendenze sessuali.
  2. Nei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato è garantita la parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali appartenenti al Comitato italiano paralimpico, prevedendo il loro reclutamento nei medesimi gruppi sportivi in misura pari al 5 per cento dell'organico esistente.

Art. 2.
(Reclutamento)

  1. Il reclutamento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali appartenenti al Comitato italiano paralimpico previsto dall'articolo 1, comma 2, è effettuato per ciascun gruppo sportivo militare e dei corpi dello Stato mediante pubblico concorso per titoli.
  2. Gli atleti di cui al comma 1 devono aver conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal Comitato italiano paralimpico. La valutazione dei titoli è affidata a un'apposita commissione esaminatrice, che vi provvede sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso. La commissione esaminatrice è nominata secondo criteri fissati dal Ministero della difesa.
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i requisiti e le modalità di reclutamento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali appartenenti al Comitato italiano paralimpico nei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato. Dai requisiti per l'accesso, sono esclusi quelli relativi all'idoneità fisica previsti per il personale dei restanti ruoli.
  4. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nel ruolo speciale degli atleti paralimpici istituito all'interno di ciascun gruppo sportivo militare o dei corpi dello Stato, avente le medesime qualifiche e pari progressione di carriera, nonché uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale di ciascun gruppo sportivo.

Art. 3.
(Reimpiego del personale non più idoneo all'attività agonistica)

  1. Gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali appartenenti al Comitato italiano paralimpico e reclutati ai sensi dell'articolo 2 perdono l'idoneità all'attività agonistica nei seguenti casi:

   a) mancato riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva per un periodo superiore a due anni consecutivi;

   b) sospensione a seguito di provvedimento definitivo adottato dal Comitato italiano paralimpico per un periodo superiore a undici mesi.

  2. Gli atleti non più idonei all'attività agonistica ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere impiegati, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell'ambito della quota di riserva prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge:

   a) se l'atleta ha svolto attività agonistica per almeno sei anni all'interno del gruppo sportivo militare o del corpo dello Stato, se ha conquistato una medaglia in occasione di competizioni paralimpiche, di campionati mondiali o di campionati europei ovvero se ha vinto un titolo italiano assoluto, in un incarico o mansione interna al gruppo sportivo di appartenenza;

   b) fuori dei casi cui alla lettera a), se idoneo a servizi d'ufficio, previa frequenza di uno specifico corso formativo mirato all'acquisizione delle conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti istituzionali, militari e di polizia, propri dell'ente di appartenenza, in qualsiasi altro incarico presso l'amministrazione centrale o periferica interessata, compatibilmente con il tipo di disabilità che l'atleta presenta.

  3. Gli atleti non più idonei all'attività agonistica in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza o di agente di polizia giudiziaria, conservano tali qualifiche esclusivamente durante l'attività di servizio in relazione agli incarichi ad essi attribuiti e sono esonerati dal porto delle armi in dotazione, ove previsto, nonché dalle attività di formazione relative all'uso delle armi individuali e di reparto.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui, si provvede ai sensi del comma 2.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista dall'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro annui. Nei casi in cui le disposizioni del primo periodo non siano suscettibili di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del medesimo periodo con riferimento ai singoli regimi interessati.

Art. 5.
(Disposizione finale)

  1. La presente legge si applica anche agli atleti paralimpici che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, appartengono ai gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato.