FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1663

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATALDI

Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, concernente la formazione dell'albo dei consulenti tecnici per le sezioni specializzate in materia di impresa

Presentata il 12 marzo 2019

  Onorevoli Colleghi! – Nelle sezioni specializzate per le imprese degli albi dei consulenti tecnici si verificano alcune criticità che portano alla nomina dei soli professionisti iscritti negli albi dei tribunali dei capoluoghi di regione, con l'esclusione degli iscritti negli albi degli altri tribunali.
  L'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, prevede che ciascun giudice debba affidare «normalmente» le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo istituito presso il tribunale in cui i medesimi hanno la propria sede e che il giudice che intenda conferire l'incarico a un consulente iscritto in un altro albo o a persone non iscritte in alcun albo debba sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi di tale scelta. Nell'albo dei consulenti tecnici, tenuto presso il tribunale, possono essere iscritte solo le persone fisiche che, ai sensi dell'articolo 15 delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, risultino iscritte in un albo professionale, possiedano una speciale competenza tecnica in una determinata materia, possiedano una specchiata condotta morale e risiedano nella circoscrizione del tribunale stesso.
  Le sezioni specializzate per le imprese, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003, hanno, per le materie indicate dal medesimo decreto e in deroga ai normali criteri di attribuzione, competenza territoriale estesa all'intera regione.
  Proprio in forza di tali previsioni, pertanto, considerando la competenza territoriale delle sezioni specializzate, sono sorte alcune criticità in relazione alla nomina dei consulenti tecnici. L'applicazione del menzionato articolo 22 condurrebbe alla nomina solo dei professionisti iscritti nell'albo del tribunale del capoluogo di regione, con l'esclusione degli iscritti negli albi degli altri tribunali, ancorché compresi nel territorio su cui insiste la competenza delle sezioni specializzate per le imprese.
  La presente proposta di legge intende attuare un coordinamento tra le disposizioni del codice di rito e le nuove disposizioni relative alla competenza delle sezioni specializzate, rendendo possibile una nomina dei consulenti tecnici svincolata da criteri interpretativi non più adeguati, in linea d'altronde con quanto già sancito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha ritenuto che la normativa prevista dall'articolo 61 del codice di procedura civile e dagli articoli 13 e 22 delle relative disposizioni di attuazione del codice di procedura civile abbia natura e finalità meramente dispositiva, e niente affatto inderogabile. La scelta dell'ausiliario, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, è riservata al discrezionale apprezzamento del giudice, che ben può derogare ai criteri citati.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-quater. Nelle materie di loro competenza, le sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del giudice agli iscritti in un apposito albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti iscritti negli albi previsti dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, tenuti presso i tribunali compresi nell'ambito di competenza territoriale della sezione specializzata interessata».