XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1600
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ERMELLINO, CORDA, ARESTA, CHIAZZESE, DEL MONACO, D'UVA, FRUSONE, GALANTINO, GUBITOSA, IORIO, IOVINO, RIZZO, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO, TRAVERSI
Introduzione dell'articolo 2231-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di mobilità volontaria del personale in servizio permanente dell'Esercito, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
Presentata il 15 febbraio 2019
Onorevoli Colleghi! – La legge 31 dicembre 2012, n. 244, approvata sul finire della XVI legislatura, ha disposto il conferimento di una delega al Governo per la razionalizzazione e il complessivo riordino dello strumento militare, con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore. In ambito militare ha previsto misure volte alla riduzione delle consistenze del personale e al raggiungimento dei volumi organici (150.000) entro il 2024. Nel provvedimento inoltre, a latere delle previsioni funzionali e volte all'incremento dell'efficienza dello strumento militare nel suo complesso, sono state individuate misure per la gestione delle eccedenze, quali:
l'esenzione dal servizio;
il transito nei ruoli del personale civile della difesa o di altre amministrazioni;
la riserva di posti nei concorsi pubblici a favore di tutto il personale militare.
Le misure citate appaiono insufficienti e di difficile attuazione atteso il complesso iter di finalizzazione delle relative procedure riconducibili all'articolo 2209-quater del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Un altro strumento di riduzione delle consistenze organiche è stato quello introdotto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (confluito nell'articolo 2231-bis del codice dell'ordinamento militare), secondo cui, fino al 2019, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni.
Tale previsione normativa è ad oggi rimasta del tutto inattuata perché subordinata ad apposite tabelle di equiparazione, previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che risultano carenti e limitate in quanto non contemplano i gradi di maggiore e di tenente colonnello.
Peraltro la menzionata previsione normativa, oltre ad essere stata disattesa, appare di difficile collocazione sistematica nell'ambito dei tipici meccanismi di passaggio tra le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 che, come risaputo, riconduce detta fattispecie esclusivamente alla procedura di mobilità di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, non essendo stati previsti adeguati strumenti di armonizzazione e di integrazione con essa. Ed è proprio questo l'obiettivo che la presente proposta di legge intende raggiungere, ossia quello di individuare una disciplina, conforme alla ratio dell'articolo 2231-bis, ma che si armonizzi con l'attuale sistema di transiti tra le pubbliche amministrazioni sancito dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro svolto alle dipendenze della pubblica amministrazione, in modo da assicurarne la concreta applicabilità.
In particolare, le disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge prevedono che, fino al raggiungimento dei volumi organici di legge previsti dalla revisione dello strumento militare, gli appartenenti alle Forze armate, ove non sottoposti a ferme obbligatorie o volontarie, possano partecipare ai bandi di mobilità delle amministrazioni pubbliche. Le stesse disposizioni mirano, inoltre, a salvaguardare l'operatività e la funzionalità delle Forze armate attraverso l'individuazione di professionalità «pregiate» alle quali inibire il transito (per esempio medici, piloti/navigatori e altri). Il passaggio non è automatico, bensì conseguente a una procedura di selezione alla quale il personale militare interessato parteciperebbe allo stesso modo degli altri dipendenti pubblici interessati. Il posto che si andrebbe a ricoprire entrerebbe nelle facoltà assunzionali dell'amministrazione di destinazione cosicché, da un lato, determinerebbe un significativo risparmio di spesa per la difesa e, dall'altro lato, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione di destinazione. Le disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge, pertanto, non implicano oneri finanziari o correlati costi di funzionamento, ma, per converso, generano risparmi in termini di ottimizzazione e razionalizzazione gestionale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nella parte IV della sezione IV del capo II del titolo II del libro nono del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2231-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 2231-ter. – (Mobilità volontaria) – 1. Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche fissata a 150.000 unità dall'articolo 798 del presente codice e della relativa ripartizione, definita dagli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis del medesimo codice, il personale in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ove non sottoposto a vincoli di ferma, può partecipare alle procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono individuati le categorie, i ruoli, i gradi, le specialità e le professionalità del personale militare a cui è preclusa la partecipazione alle procedure di mobilità volontaria di cui al comma 1».