FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1587

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PALAZZOTTO

Modifica dell'articolo 639 del codice penale, in materia
di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Presentata l'11 febbraio 2019

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di adeguare il sistema penale al mutato contesto sociale. L'impianto del codice penale, in continua evoluzione, deve infatti assolvere al compito di rappresentare le istanze della collettività e al contempo di rispettare gli equilibri costituzionali. Ciò comporta sia uno sforzo d'inquadramento dei nuovi fenomeni sociali rispetto alle norme già esistenti, sia l'adeguamento delle norme medesime alle nuove esigenze di giustizia.
  Nello specifico, l'articolo 639 del codice penale disciplina il «reato di imbrattamento» e affonda le proprie origini fin nella prima stesura del codice Rocco del 1930; negli anni il legislatore ha poi adeguato progressivamente la norma all'evoluzione dei nuovi fenomeni sociali. Alla conformazione attuale della norma si giunse soltanto nel 2009, allorquando si vollero inasprire le pene nei confronti dei cosiddetti «writers», secondo un piano nazionale volto a debellare il fenomeno. Con l'introduzione della modifica del trattamento sanzionatorio per effetto della legge 15 luglio 2009, n. 94, facente parte del cosiddetto «pacchetto sicurezza», la norma in oggetto ha assunto l'attuale fisionomia.
  In particolare, ciò che caratterizza l'articolo 639 del codice penale si coglie nel secondo e nel quarto comma, che recitano, rispettivamente: «Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro». «Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio».
  L'introduzione della pena detentiva, unitamente alla previsione della procedibilità d'ufficio, hanno prodotto nel giro di pochi anni l'aumento esponenziale di procedimenti penali a carico degli artisti di strada. In particolare, la procedibilità d'ufficio impedisce ogni via «alternativa» rispetto alla conclusione di ogni singola vicenda, anche semplicemente «bagatellare», nelle complesse e costose trame del processo penale. In passato, l'accordo risarcitorio con la parte lesa permetteva al responsabile dell'imbrattamento di evitare il processo vero e proprio a fronte dell'avvenuto risarcimento o comunque del ripristino della superficie danneggiata, raggiungendo le finalità preposte alla norma incriminatrice: il risarcimento della parte lesa e l'effetto deterrente.
  Ora tale soluzione è diventata invece una rarissima eccezione. L'introdotta competenza del tribunale monocratico contribuisce significativamente all'appesantimento dell’iter istruttorio. Nella rete processuale vengono tratti sia soggetti dediti al vandalismo sia autori impegnati in progettualità sociali e in relazioni con istituzioni per la riqualificazione di zone degradate.
  Bisogna inoltre attentamente considerare che la pena della reclusione appare una previsione del tutto sproporzionata rispetto alle condotte incriminabili. Non è infatti lontanamente immaginabile che la detenzione di un giovane che realizza delle scritte sui muri possa essere considerata alla stregua di altri più odiosi reati e possa in tal senso svolgere una funzione rieducativa per il soggetto.
  Il fenomeno della scrittura sui muri è antico come la storia dell'umanità e oggi conosce un'estensione planetaria e numerose forme lecite di divulgazione. Se «l'arte e le scritte sui muri» sono state un tratto distintivo fondamentale della produzione centenaria di cultura e arte nella nostra penisola, negli ultimi anni sono state, invece, quasi sempre accostate a forme di imbrattamento e di vandalismo. Oggi la trasformazione della società ha portato a una fondamentale rivoluzione culturale in materia: i movimenti del «writing», della «street art», del «neomuralismo» e della «poesia di strada» costituiscono nuove forme d'arte e di produzione culturale contemporanea.
  Se da un lato, quindi, la deriva illegale del fenomeno costituisce una lesione al principio assoluto della proprietà privata, da un altro lato sembra difficilmente inquadrabile quale reato vero e proprio la realizzazione di un'opera d'arte ben studiata su un muro periferico o abbandonato. Incredibilmente, i processi penali attuali non riguardano solo soggetti che hanno compiuto atti vandalici, ma anche una serie indefinita di artisti con curricula significativi alle spalle. Così assistiamo a processi penali a carico di chi ha regalato qualcosa di bello e di significativo alle nostre città, tramite il recupero e la valorizzazione di «non-luoghi» metropolitani.
  La presente proposta di legge non intende certamente abolire in radice la norma in oggetto, ma correggere la stessa per renderla maggiormente conforme alle attuali esigenze di giustizia. Grazie a una riforma di alcuni punti dell'articolo 639 del codice penale s'intende garantire una maggiore conformità alle esigenze social-preventive proprie dell'ordinamento penale e riadattare le previsioni punitive alla luce di un bilanciamento tra la concreta efficacia lesiva delle condotte in esame e l'effettiva pericolosità sociale delle stesse.
  L'attuale impostazione appare infatti distante dalla corretta applicazione del principio di sussidiarietà della pena reclusiva rispetto ad altre pene cosiddette «minori». La pena detentiva oggi appare come una previsione abnorme rispetto a siffatta specie di condotta e anche sostanzialmente inadatta al raggiungimento delle finalità rieducative della pena.
  Appare necessario, pertanto, un intervento rispetto all'impianto originario che modifichi innanzitutto le condizioni di procedibilità in modo da privilegiare l'iniziativa privata piuttosto che quella statale, prevedendo in quasi tutte le ipotesi la procedibilità a querela di parte, fatta eccezione per gli imbrattamenti consumati a danno di edifici identificati come manufatti di interesse storico o artistico, per i quali resta la «tradizionale» procedibilità d'ufficio. Un'importante modifica deve essere altresì introdotta per quanto concerne la previsione punitiva, in modo che le pene detentive vengano espunte dalla norma a favore dell'introduzione delle più appropriate pene pecuniarie. La nuova previsione di pena contempla esclusivamente l'ammenda, commisurata in base all’escalation di gravità della condotta derubricando l'attuale reato da delitto in contravvenzione penale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 639. – (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con l'ammenda fino a euro 103.
   Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena dell'ammenda da euro 500 a euro 3.000.
   Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena dell'ammenda da 3.000 a 6.000 euro.
   Nei casi di recidiva si applica, per le ipotesi di cui al secondo comma, la pena dell'ammenda fino a euro 5.000 e, per le ipotesi di cui al terzo comma, la pena dell'ammenda fino a euro 10.000.
   Nei casi previsti dal terzo comma si procede d'ufficio.
   Con la sentenza di condanna per i casi di cui al secondo e al terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute».