XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1527
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BAZZARO, MOLINARI, BIANCHI, ANDREUZZA, BELLACHIOMA, BELOTTI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZÓFFILI, ZORDAN
Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche locali
Presentata il 23 gennaio 2019
Onorevoli Colleghi! — Secondo alcuni dati diffusi dall'UNESCO, le lingue esistenti nel mondo sono circa seimila, il 96 per cento delle quali è però parlato solo dal 3 per cento della popolazione mondiale, mentre il restante 97 per cento parla un numero di lingue che assomma a circa il 4 per cento di quelle esistenti.
Sono moltissime, in ragione di ciò, le lingue a serio rischio di estinzione e oltre un centinaio di queste si rintracciano nei Paesi dell'Unione europea.
Del resto, negli ultimi secoli la formazione degli Stati nazionali ha comportato processi di unificazione linguistica che hanno sacrificato le lingue locali, mentre la globalizzazione ha reso ancora più dominante l'uso della lingua inglese come lingua destinata alle comunicazioni internazionali.
Il dialetto è l'idioma proprio di una comunità che condivide un'area geograficamente delimitata e viene adottato e tramandato in forma prevalentemente orale. Il dialetto viene considerato patrimonio culturale dell'umanità, insieme alle migliaia di lingue parlate nel mondo, in quanto parte fondante dell'identità di ogni comunità. L'Italia è uno dei Paesi al mondo con più varietà di dialetti in quanto ogni comune ne ha uno. Il dialetto, espressione della ricchezza delle nostre diversità culturali, deve sempre essere valorizzato e rispettato.
È un inno alla diversità, al valore culturale di ognuno di noi che deve essere sempre rispettato. Il dialetto rappresenta le nostre radici e la nostra cultura e come tale deve essere tramandato e mai dimenticato. Si può essere cittadini del mondo pur conservando le proprie origini. Purtroppo, ogni anno scompaiono tantissimi dialetti e il mondo si impoverisce, si semplifica, si uniforma, diventa sempre più monocorde. Perde la diversità che è stata la fondamentale preziosa risorsa del genere umano e del pianeta Terra.
Per molti anni i dialetti sono stati dimenticati e accantonati. Progressivamente sono spariti dalle famiglie, dai luoghi di lavoro e dalle strade, perché il Paese aveva bisogno di affermare la propria lingua ufficiale. Oggi, per fortuna, si assiste a un'inversione di tendenza in quanto è stato capito e recepito il valore culturale dei dialetti e la promozione delle lingue minori rientra a pieno titolo fra i diritti fondamentali dell'uomo.
A dimostrazione di ciò, in Veneto i cittadini chiedono da tempo allo Stato il riconoscimento del proprio dialetto come lingua vera e propria, tanto che il consiglio regionale ha approvato una proposta di legge con l'obiettivo di avviare l'insegnamento del dialetto nelle scuole e con la speranza di veder inserita anche la lingua veneta tra le lingue minoritarie tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.
Negli anni novanta, l'UNESCO ha pubblicato il Libro rosso delle lingue in pericolo, un elenco completo delle lingue a rischio di estinzione nel mondo, e successivamente uno studio più completo, intitolato Atlante delle lingue in pericolo nel mondo.
Nei Paesi dell'Unione europea, le lingue ufficiali sono ventitré, mentre le lingue regionali e minoritarie indigene superano la sessantina, di cui cinque sono riconosciute come semiufficiali (il catalano, il galiziano, il basco, il gaelico scozzese e il gallese). Le altre lingue sono invece prive di uno status ufficiale.
Le lingue europee indigene non riconosciute come lingua ufficiale di un determinato Paese sono definite comunemente con l'espressione di lingua regionale o minoritaria. Il Consiglio d'Europa così le definisce nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, un trattato internazionale stipulato a Strasburgo il 5 novembre 1992 su iniziativa del Consiglio d'Europa per proteggere e promuovere le lingue regionali e minoritarie storiche in Europa, che l'Italia ha sottoscritto nel 2000 ma non ha mai ratificato.
Si pone anche per il nostro Paese, pertanto, l'esigenza di tutelare le lingue regionali per non disperdere l'enorme valore culturale che esse racchiudono. A tale proposito, la citata legge n. 482 del 1999 prevede la tutela delle minoranze linguistiche storiche, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione; essa, tuttavia, limita la tutela alle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate ed a quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Il sostrato linguistico e culturale del nostro Paese, in realtà, è ben più ricco e variegato, per cui si pone l'esigenza di integrare le disposizioni già in vigore in modo da ampliare le lingue oggetto di tutela da parte dell'ordinamento.
La presente proposta di legge si compone di due articoli.
Nell'articolo 1 si individua l'oggetto del provvedimento, cioè il riconoscimento e il recupero delle lingue diverse dall'italiano parlate nel territorio dello Stato, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione.
L'articolo 2 apporta una serie di modifiche alla legge n. 482 del 1999. In particolare, viene ampliata la platea di lingue oggetto di tutela, inserendo anche il sardo campidanese, il cimbriano, il corso, l'emiliano, il faetano, il sardo gallurese, il griko calabrese, il griko salentino, il ligure, il logudorese, il lombardo, il mocheno, il piemontese, il resiano, il romani, il sassarese, il siciliano, il töitschu, il veneziano, l'yiddish, l'alemanno, l'algherese, il provenzale alpino, l'arbereshe e il bavaro.
Il medesimo articolo 2 prevede, altresì, che la delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche sia adottata dal consiglio regionale, sentiti i comuni e le province interessati, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni o nelle province stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali o provinciali dei medesimi comuni o province. Le disposizioni attualmente in vigore affidano tale determinazione al consiglio provinciale.
Un'ulteriore modifica alla legge n. 482 del 1999 consiste nell'affidare alla regione, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potere di adottare il provvedimento che indica i criteri generali per l'attuazione delle misure in materia di uso delle lingue oggetto di tutela nelle scuole e di promuovere progetti regionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali in oggetto. Le disposizioni attualmente in vigore assegnano tale compito a decreti adottati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Le ulteriori modifiche sono strettamente consequenziali e di coordinamento.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge reca disposizioni per il riconoscimento e il recupero delle lingue diverse dall'italiano parlate nel territorio dello Stato, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche)
1. Alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano, il sardo, il sardo campidanese, il cimbriano, il corso, l'emiliano, il faetano, il sardo gallurese, il griko calabrese, il griko salentino, il ladino, il ligure, il logudorese, il lombardo, il mocheno, il piemontese, il resiano, il romani, il sassarese, il siciliano, il töitschu, il veneziano, l'yiddish, l'alemanno, l'algherese, il provenzale alpino, l'arbereshe e il bavaro»;
b) all'articolo 3:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio regionale, sentiti i comuni e le province interessati, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni o nelle province stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali o provinciali dei medesimi comuni o province»;
2) al comma 2, dopo le parole: «territorio comunale» sono inserite le seguenti: «o provinciale» e dopo le parole: «regolamenti comunali» sono aggiunte le seguenti: «e provinciali»;
c) all'articolo 5:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La regione, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento indica, per il territorio di propria competenza, i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti regionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3»;
2) il comma 2 è abrogato;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, dopo le parole: «Nei comuni» sono inserite le seguenti: «e nelle province» e dopo le parole: «dei consigli comunali» sono inserite le seguenti: «e provinciali»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La disposizione del comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane e delle regioni, i cui territori comprendano comuni o province nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata»;
e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, le province e le regioni di cui all'articolo 3 possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci»;
f) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «nei comuni» sono inserite le seguenti: «e nelle province»;
g) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «Nei comuni» sono inserite le seguenti: «e nelle province» e dopo le parole: «i consigli comunali» sono inserite le seguenti: «e provinciali».