FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                Capo II
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                Capo III
                    Sezione TRIBUTARIA.DELLACORTE.DI.CASSAZIONE
                        Articolo 33
                Capo IV
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1526

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENTEMERO, MOLINARI, TURRI, CAVANDOLI, BISA, COVOLO, BONIARDI, FERRARI, CANTALAMESSA, GERARDI, DI MURO, GUSMEROLI, MARCHETTI, ALESSANDRO PAGANO, PAOLINI, PATERNOSTER, POTENTI, TARANTINO, TATEO, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MATURI, MORELLI, MURELLI, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, TOCCALINI, TONELLI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZOFFILI, ZORDAN

Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria

Presentata il 23 gennaio 2019

  Onorevoli Colleghi! – L'ampia e generale discussione parlamentare in materia di riforma fiscale ci consente, rectius ci impone, di affrontare finalmente il delicato tema della giustizia tributaria; invero, le condizioni processuali venutesi a creare con la «pace fiscale» costituiscono una straordinaria opportunità per portare avanti una riforma, chiesta a gran voce anche dal mondo professionale, che ponga il binomio contribuente-cittadino al centro del processo tributario, consentendo allo stesso una difesa efficace davanti a un giudice tributario veramente terzo e imparziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
  Si cita al riguardo, tra le altre, l'ordinanza n. 227 del 20 ottobre 2016, con la quale la Corte costituzionale – pur nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni, per violazione degli articoli 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia in merito all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, ritenuto dall'organo remittente non compatibile, tra l'altro, con la garanzia di indipendenza anche apparente del giudice, richiesta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di «equo processo», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – auspicava l'intervento urgente del legislatore per dare una vera autonomia alla giurisdizione tributaria.
  Si tratta di un invito che non può e non deve rimanere inascoltato, ma che deve servire da stimolo al legislatore per un necessario e coraggioso intervento di modifica dell'intero sistema giurisdizionale tributario.
  In tal senso si è espressa anche l'Autorità nazionale anticorruzione che, nel documento di aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione per l'anno 2018, con riferimento alle commissioni tributarie, evidenziando numerose criticità, ha auspicato un intervento del legislatore «volto a rideterminare l'ambito delle professionalità idonee a esercitare la funzione giurisdizionale attribuita» alle stesse; si legge, poi, nel documento: «Una riflessione più ampia potrebbe riguardare la riforma dell'intero sistema della giurisdizione tributaria, al fine di riservare tale funzione a giudici in possesso di una preparazione specifica, a garanzia della imparzialità e indipendenza dell'organo giudicante, e di ridefinire le regole del processo nel rispetto dei princìpi fissati dall'articolo 111 della Costituzione, anche con riferimento alle procedure deflative del contenzioso».
  Le commissioni tributarie provinciali e regionali, ricordiamolo, sono state insediate il 1° aprile 1996, con il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1996; dopo oltre venti anni è giunto, ora, il momento di modificare radicalmente il sistema, affidando la giustizia tributaria a una magistratura specialistica e autonoma, anche alla luce dell'intervenuta parziale riforma del processo tributario attuata con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

Gestione e organizzazione affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Per attuare l'effettiva indipendenza dei giudici tributari, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la presente proposta di legge prevede che ogni processo sia svolto «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale» e che «La legge ne assicura la ragionevole durata».
  È necessario, quindi, svincolare la gestione e l'organizzazione degli organi della giurisdizione tributaria dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto esso stesso parte interessata nel contenzioso, affidandole a un organismo terzo quale, per eccellenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri, affinché la giustizia tributaria sia anche nella sostanza – e non solo nella forma – indipendente e autonoma.
  È necessario altresì istituire il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare, una cosiddetta «quinta magistratura» con una gestione organizzativa, come detto, indipendente.
  Essa si configurerebbe quindi come una magistratura organizzata nei tre gradi di giudizio, con una denominazione che ne rispecchi la natura, con un tribunale tributario, una corte di appello tributaria e una sezione speciale tributaria della Corte di cassazione.

Giudici tributari professionali.

  A normativa vigente, la giustizia tributaria è composta da giudici a tempo parziale e questo – chiaramente – non ne tutela la professionalità: questa appare una situazione davvero incresciosa, attesi la delicatezza del settore in cui si trovano a operare, caratterizzato da un elevatissimo tecnicismo, nonché il valore, molto spesso elevato, delle questioni trattate.
  L'assunzione del giudice tributario deve avvenire per concorso pubblico, per titoli ed esami, su base regionale; inoltre l'appartenenza agli organi di giustizia tributaria deve essere incompatibile con qualunque altro incarico e con l'iscrizione in albi professionali.
  La professionalizzazione del giudice consentirebbe, poi, di riconoscere agli stessi una retribuzione adeguata al ruolo e alle responsabilità; si pensi che oggi essi percepiscono compensi pari a 25 euro netti a sentenza depositata, spesso pagati in forte ritardo, e non percepiscono nulla in caso di sospensione del procedimento.
  È una situazione che ne offende la professionalità e ne deprime il ruolo istituzionale.
  In particolare, la presente proposta di legge prevede l'istituzione del giudice monocratico competente per tutte le controversie di importo non superiore a 30.000 euro d'imposta nonché per quelle per le quali la legge prevede il previo esperimento del procedimento di reclamo e mediazione innanzi ad essi, anche al fine di deflazionare – per il futuro – il contenzioso tributario.

Giudici onorari.

  La presente proposta di legge prevede, inoltre, il permanere della figura del giudice tributario onorario per le controversie di minore rilevanza economica.
  La tendenza del contenzioso risulta in diminuzione: il numero dei ricorsi di valore fino a 20.000 euro depositati nel 2017 nelle commissioni tributarie provinciali è stato di 104.175 unità, pari al 70,15 per cento di tutti i ricorsi, mentre il loro valore è stato pari a complessivi 399.575.063 euro (con un valore medio di 3.835 euro), pari al 2,42 per cento del valore complessivo dei ricorsi.
  Si evidenzia il dato relativo ai ricorsi con valore inferiore a 3.000 euro, che sono pari a 65.786 (44,3 per cento), con un valore complessivo di 57.784.885 euro (0,35 per cento) e un valore medio di 878 euro.
  In presenza di un numero tanto elevato di ricorsi di valore modesto, la figura del giudice tributario onorario potrebbe smaltire le pendenze che altrimenti appesantirebbero il lavoro dei giudici togati, permettendo così a un adeguato numero di magistrati professionali di occuparsi delle cause di più elevato valore.
  Allo stesso tempo, la figura del giudice tributario onorario consentirebbe di non disperdere le indiscusse professionalità di cui oggi il sistema si pregia.
  In conclusione, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di riformare la giurisdizione tributaria nazionale nei princìpi ispiratori prima ancora che nella struttura territoriale.
  La riforma, tra l'altro, trova spazi attuativi, come accennato in premessa, proprio grazie alle misure deflative costituenti la «pace fiscale», sia in ragione di un evidente minore contenzioso all'avvio sia nella previsione di una maggiore efficienza futura del sistema.
  Ne risulterebbe, in conclusione, un sistema più equo, trasparente ed efficiente, atto a fornire gli strumenti necessari per un diverso rapporto tra lo Stato e il cittadino, prima ancora che tra il fisco e il contribuente.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1.
(Organi della giurisdizione tributaria e ruolo della magistratura tributaria)

  1. La giurisdizione tributaria è esercitata in forma autonoma e indipendente dal giudice tributario onorario, dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.
  2. Le controversie tributarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, non superi 3.000 euro, sono decise dal giudice tributario onorario. L'ufficio del giudice tributario onorario ha sede presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L'appello contro le sentenze del giudice tributario onorario si propone al tribunale tributario.
  3. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello.
  4. Nei giudizi tributari si applicano le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.
  5. Per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al comma 4 e sempre che siano compatibili con esse, nei giudizi tributari si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
  6. L'organizzazione e la gestione della giustizia tributaria sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
  7. La magistratura tributaria costituisce una magistratura autonoma, speciale e indipendente rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare.
  8. È istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quelli delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo della carriera, regolati secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  9. Il numero massimo nazionale dei giudici tributari è stabilito in ottocento unità.

Art. 2.
(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

  1. A ciascun tribunale tributario e a ciascuna corte di appello tributaria è preposto un presidente, che ne presiede anche la prima sezione.
  2. L'incarico di presidente del tribunale tributario e della corte di appello tributaria ha durata quinquennale, decorrente dalla data di esercizio effettivo della funzione, e non è rinnovabile.
  3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.
  4. A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari.
  5. Ogni collegio giudicante, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal presidente o dal vicepresidente della sezione e giudica con il numero fisso di tre votanti.
  6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, con decreto motivato, designa i componenti di altre sezioni per un periodo massimo di due mesi.

Art. 3.
(Presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

  1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 4, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 4, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 5, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  4. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 5, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.
(Giudici dei tribunali tributari)

  1. I giudici dei tribunali tributari sono scelti mediante concorso pubblico su base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.
  2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio o di diploma di laurea nelle stesse discipline secondo il previgente ordinamento.
  3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.
  4. Le modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. Le commissioni di esame del concorso pubblico su base regionale sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna commissione è formata da:

   a) un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;

   b) un professore ordinario di diritto tributario;

   c) un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale degli avvocati cassazionisti da almeno venti anni;

   d) un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno venti anni.

  6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo di preferenza in caso di parità di votazione.
  7. Alla sostituzione dei giudici dei tribunali tributari cessati dalle funzioni per morte, per raggiunti limiti di età o per decadenza si procede mediante scorrimento della graduatoria del concorso già svolto, fino ad esaurimento della medesima. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso su base regionale.
  8. I giudici dei tribunali tributari in servizio partecipano periodicamente ad attività di formazione e di aggiornamento per il rafforzamento della loro qualificazione professionale e al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica.

Art. 5.
(Giudici delle corti di appello tributarie)

  1. I giudici delle corti di appello tributarie sono scelti mediante concorso pubblico su base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.
  2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio o di diploma di laurea nelle stesse discipline secondo il previgente ordinamento, conseguiti da almeno dieci anni.
  3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.
  4. Le modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale sono stabilite con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. Le commissioni di esame del concorso pubblico su base regionale sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna commissione è formata da:

   a) un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;

   b) un professore ordinario di diritto tributario;

   c) un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale degli avvocati cassazionisti da almeno venti anni;

   d) un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno venti anni.

  6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali è titolo di preferenza in caso di parità di votazione.
  7. Alla sostituzione dei giudici delle corti di appello tributarie cessati dalle funzioni per morte, per raggiunti limiti di età o per decadenza si procede mediante scorrimento della graduatoria del concorso già svolto, fino ad esaurimento della medesima. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso su base regionale.
  8. I giudici delle corti di appello tributarie in servizio partecipano periodicamente ad attività di formazione e di aggiornamento per il rafforzamento della loro qualificazione professionale e al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica.
  9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che rileva, classifica e ordina in massime le sentenze pronunciate nel distretto.

Art. 6.
(Nomina dei giudici tributari onorari)

  1. I giudici tributari onorari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alla deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Ove non diversamente disposto, ai giudici tributari onorari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 2017, n. 116, in quanto applicabili.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati il procedimento di nomina, le cause di incompatibilità, lo svolgimento del tirocinio e i criteri per l'attribuzione dei titoli di preferenza.
  3. Ai giudici tributari onorari è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 7.
(Formazione delle sezioni
e dei collegi giudicanti)

  1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, determina con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.
  2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, determina la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
  3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno due volte alla settimana.
  4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare degli atti impugnati o delle sentenze impugnate.
  5. Il tribunale tributario e la corte di appello tributaria giudicano in composizione monocratica:

   a) nelle controversie di valore non superiore a 30.000 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

   b) nelle controversie relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

   c) nei giudizi di ottemperanza, senza alcun limite di importo;

   d) negli altri casi previsti dalla legge.

  6. Le controversie per le quali la legge prevede il previo esperimento del procedimento di reclamo e mediazione sono decise da un giudice monocratico, innanzi al quale è promossa la procedura di reclamo e mediazione.
  7. Innanzi al giudice collegiale o monocratico sono abilitati alla difesa tecnica i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 8.
(Requisiti generali dei giudici tributari)

  1. I giudici tributari devono:

   a) essere cittadini italiani;

   b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

   c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;

   d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con certificato medico;

   e) non aver superato il cinquantesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 9.
(Procedimento di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

  1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, redatta sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Art. 10.
(Giuramento)

  1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio».
  2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
  3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario a cui sono destinati.
  4. I presidenti di sezione e gli altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria al quale sono destinati.
  5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice tributario.

Art. 11.
(Durata dell'incarico)

  1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 12.
(Decadenza dall'incarico)

  1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:

   a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 8;

   b) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

   c) non partecipano senza giustificato motivo a due udienze consecutive;

   d) incorrono nelle cause di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;

   e) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o militare, ove siano in servizio presso di esse alla data della nomina.

  2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Art. 13.
(Trattamento economico)

  1. Il trattamento economico dei giudici tributari deve essere congruo e dignitoso e tenere conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.
  2. Ai giudici tributari si applicano il trattamento economico, previdenziale e assistenziale, comprensivo di ferie e di permessi e del sistema di guarentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.
  3. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono stabiliti, tenendo conto dell'anzianità di servizio, con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 14.
(Responsabilità)

  1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni della legge 27 febbraio 2015, n. 18, concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Art. 15.
(Vigilanza e sanzioni disciplinari)

  1. I giudici tributari, per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo.
  2. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.
  3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:

   a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;

   b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

   c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità e di assenza di pregiudizi;

   d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

   e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;

   f) l'omessa comunicazione di avvenute interferenze al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice destinatario;

   g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

   h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativamente al deposito delle sentenze;

   i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

   l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

   m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

   n) le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

  4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per:

   a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

   b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito e rilevante vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;

   c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

   d) il frequentare una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone;

   e) non aver frequentato un numero minimo annuo di 30 ore formative di aggiornamento obbligatorio.

  5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza nell'attività di altro giudice tributario da parte di un presidente di tribunale tributario o di corte di appello tributaria o di un presidente di sezione, se ripetuta o grave.
  6. Si applica la sanzione della rimozione dall'incarico nei casi di recidiva nelle trasgressioni di cui ai commi 3, 4 e 5. La rimozione determina l'incapacità a conseguire nuovamente la nomina a giudice tributario.

Art. 16.
(Procedimento disciplinare)

  1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.
  2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, da svolgere entro trenta giorni.
  3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, contesta i fatti all'incolpato con l'invito a presentare entro il termine di trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali il Consiglio, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso la segreteria del Consiglio. Dell'apertura dell'istruttoria e del deposito degli atti è data immediata comunicazione all'incolpato.
  4. Il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti al Consiglio con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le proprie difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
  5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha la parola per ultimo. Egli può farsi assistere da un altro giudice tributario.
  6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

Capo II
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 17.
(Vigilanza)

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sugli uffici e sui magistrati tributari attraverso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria.
  2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esercita la vigilanza sugli uffici e sui magistrati tributari.
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria informazioni sul funzionamento della giurisdizione tributaria.
  4. Per l'esercizio delle funzioni, rispettivamente, di alta sorveglianza e di vigilanza il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono, in particolare, sui risultati conseguiti nel contenzioso tributario dalle parti processuali pubbliche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 18.
(Composizione)

  1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e ha una propria sede in Roma.
  2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è composto:

   a) dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto;

   b) da quattro magistrati delle corti di appello tributarie, componenti eletti;

   c) da nove magistrati dei tribunali tributari, componenti eletti;

   d) da quattro esperti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ciascuna Camera elegge un esperto scelto tra i professori di università in materia tributaria e un esperto scelto tra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

  3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nella prima adunanza, elegge il presidente tra i propri componenti con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e con ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti, il presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati entrati in ballottaggio. Fino all'elezione del presidente, le funzioni di presidente provvisorio sono svolte dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione.
  4. I componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dalle Camere, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

Art. 19.
(Durata)

  1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dura in carica per cinque anni.
  2. Se un componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletto dai magistrati tributari nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente primo dei non eletti del medesimo collegio elettorale. Se cessa uno dei componenti eletti dalle Camere, il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto affinché provveda all'elezione del sostituto.
  3. I componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

Art. 20.
(Attribuzioni del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. Il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria:

   a) chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;

   b) chiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti di spettanza delle stesse Camere;

   c) convoca e presiede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

  2. In caso di assenza o impedimento, il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è sostituito dal componente del Consiglio più anziano per età.

Art. 21.
(Ineleggibilità)

  1. Non possono essere eletti al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sono altresì esclusi dal voto i giudici sottoposti, a seguito di procedimento disciplinare, a una sanzione più grave dell'ammonimento.
  2. Nessun componente elettivo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è rieleggibile per le successive due consiliature.

Art. 22.
(Elezione)

  1. Le elezioni dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dai magistrati hanno luogo entro i tre mesi antecedenti la scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita.
  2. I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.
  3. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono presentati al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e devono pervenire al Segretariato generale di cui all'articolo 30 entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.
  4. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 23.
(Attribuzioni)

  1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria:

   a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alla loro elezione;

   b) disciplina con regolamento il proprio funzionamento;

   c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e per l'ammodernamento delle strutture e dei servizi della magistratura tributaria, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

   d) predispone, avvalendosi dell'Ufficio studi di cui all'articolo 29, gli elementi per la redazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 2;

   e) promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi di cui all'articolo 29 e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei magistrati tributari;

   f) esprime parere sugli schemi di regolamento previsti dalla presente legge o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

   g) esprime parere sulla ripartizione tra i tribunali tributari e le corti di appello tributarie dei fondi stanziati per le spese relative al loro funzionamento;

   h) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

  2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici tributari affidando l'incarico a uno dei propri componenti. Nell'ambito di tali ispezioni, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da magistrati tributari. Per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente comma spetta soltanto il rimborso delle spese documentate.

Art. 24.
(Convocazione)

  1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è convocato:

   a) d'ufficio:

    1) entro il quindicesimo giorno successivo all'elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;

    2) una volta all'anno, il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;

   b) dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età, che lo sostituisce, d'iniziativa propria o su richiesta di almeno sette dei componenti dello stesso Consiglio.

Art. 25.
(Deliberazioni)

  1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera con la presenza di almeno undici componenti.
  2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 26.
(Trattamento economico)

  1. I componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie, conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico.
  2. Ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria spetta, se hanno residenza fuori del comune di Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Art. 27.
(Scioglimento)

  1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ai sensi del comma 1 e hanno luogo entro i due mesi successivi.

Art. 28.
(Autonomia contabile)

  1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. La gestione delle spese di cui al comma 1 è effettuata in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, soggetti al controllo della Corte dei conti. Il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria affida il controllo sulla regolarità della propria gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle proprie risorse a un collegio di revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti in servizio, designato dal Presidente della Corte dei conti, e da due professori ordinari, anche in quiescenza, esperti di economia e contabilità delle pubbliche amministrazioni o di discipline similari. Per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente comma spetta soltanto il rimborso delle spese documentate.

Art. 29.
(Ufficio studi)

  1. Presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi diretto da un componente del medesimo Consiglio, nominato con decreto del presidente dello stesso Consiglio, con il compito di:

   a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti relativi al diritto tributario;

   b) organizzare nel territorio nazionale, anche d'intesa con la Scuola superiore della magistratura e in convenzione con altri enti e università, corsi, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli eventi di studio sono stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che nomina i coordinatori e i relatori;

   c) fornire gli elementi per la redazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 2.

  2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria può disporre il distacco di un magistrato tributario per compiti di diretto ausilio di ciascuno dei propri componenti. Per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente comma spetta soltanto il rimborso delle spese documentate.

Art. 30.
(Segretariato generale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle dirette dipendenze del presidente del medesimo Consiglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale del Segretariato generale.
  2. L'assegnazione e la revoca del personale destinato al Segretariato generale sono preventivamente approvate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
  3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria disciplina con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale.

Art. 31.
(Uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie. Sezioni distaccate)

  1. Presso ogni tribunale tributario e ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria. Le corti di appello tributarie competenti per più regioni possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quello in cui ha sede la corte.
  2. Agli uffici di cui al comma 1 del presente articolo sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale, istituito dall'articolo 32.

Art. 32.
(Ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria)

  1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.
  2. Al personale del ruolo di cui al comma 1 spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali, inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio della giustizia tributaria.
  4. Con la procedura di cui al comma 3 sono determinate le eventuali variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.

Capo III

SEZIONE TRIBUTARIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

Art. 33.
(Competenza della sezione tributaria della Corte di cassazione)

  1. Fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, la sezione tributaria della Corte di cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle corti di appello tributarie. La sezione tributaria è composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione e rimborsi. Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti da un numero fisso di tre membri.
  2. I giudizi di cui al comma 1 si svolgono esclusivamente con rito camerale.

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.
(Abrogazione)

  1. Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato a decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della presente legge.
  2. I riferimenti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali contenuti nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, devono intendersi rispettivamente riferiti ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie di cui alla presente legge.

Art. 35.
(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

  1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediati il 1° gennaio 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Dalla data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali nonché le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano.
  3. I giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 dinanzi alle commissioni tributarie provinciali sono devoluti ai tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e alle corti di appello tributarie, per i giudizi di secondo grado; i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 dinanzi alle commissioni tributarie regionali e alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano sono devoluti alle corti di appello tributarie competenti per territorio.

Art. 36.
(Nomina dei giudici tributari)

  1. I concorsi pubblici su base regionale, previsti dagli articoli 4 e 5, devono svolgersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le nomine dei giudici tributari devono essere eseguite entro il 30 novembre 2019.

Art. 37.
(Regolamenti)

  1. I regolamenti previsti dalla presente legge sono emanati entro il 30 giugno 2019.