FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1519

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZANELLA, BALDELLI, GELMINI, BERGAMINI, ROSSO, APREA, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, BIANCOFIORE, BIGNAMI, CARRARA, CASCIELLO, CASINO, CASSINELLI, COSTA, CRISTINA, D'ATTIS, FASCINA, FATUZZO, FERRAIOLI, FIORINI, FITZGERALD NISSOLI, GAGLIARDI, GERMANÀ, GIACOMETTO, GIACOMONI, LABRIOLA, MULÈ, MUSELLA, NEVI, NOVELLI, ORSINI, PALMIERI, PELLA, PENTANGELO, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, PITTALIS, POLIDORI, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO, RIPANI, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SANTELLI, SARRO, ELVIRA SAVINO, SISTO, SOZZANI, SQUERI, VERSACE, VIETINA

Disposizioni per la tutela dei consumatori in materia di trasparenza e comparabilità delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia e comunicazione elettronica al dettaglio

Presentata il 18 gennaio 2019

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha l'obiettivo di tutelare i consumatori introducendo disposizioni finalizzate a garantire la piena ed effettiva trasparenza e comparabilità delle tariffe e dei prezzi dei servizi di telefonia e comunicazione elettronica al dettaglio.
  È acclarato da varie indagini condotte da associazioni di consumatori e da testate giornalistiche come nel mercato dei servizi di telefonia e comunicazione elettronica al dettaglio sono abitualmente applicati dei costi a carico degli utenti che si aggiungono al prezzo nominale comunicato in fase di promozione pubblicitaria, con una preoccupante mancanza di trasparenza sul prezzo reale effettivamente pagato dai consumatori.
  Questa situazione è determinata da alcuni costi che non sono esplicitamente dichiarati dagli operatori in fase di presentazione e pubblicizzazione dell'offerta, nonché di stipulazione del contratto e di attivazione del servizio, e che vengono sistematicamente addebitati al consumatore nel periodo di fatturazione. Questi costi «nascosti» riguardano l'attivazione preventiva e non richiesta di una serie di servizi ancillari a pagamento e, in alcuni casi, non disattivabili. A titolo puramente esplicativo, rientrano tra tali costi nascosti la segreteria telefonica, la verifica del traffico residuo, l'utilizzo di un antivirus, il servizio di richiamata quando la linea risulta occupata e altri.
  Tali costi concorrono a formare il prezzo finale effettivamente pagato dal consumatore nel periodo di fatturazione e comportano un sensibile aumento del prezzo reale rispetto a quello comunicato in fase di pubblicizzazione delle offerte e delle tariffe.
  L'incidenza dei costi nascosti, secondo alcune stime, arriva a 2 miliardi di euro all'anno.
  Simili condotte, divenute ormai prassi consolidate, sono contrarie ai princìpi di correttezza e di trasparenza nei confronti dei consumatori. Inoltre, alterando od occultando le informazioni, falsano la concorrenza rendendo difficile, per il cliente, comparare le offerte e individuare l'offerta più conveniente sul mercato rispetto alle proprie esigenze.
  Appare quindi necessario prevedere disposizioni che obblighino i fornitori di servizi di telefonia e comunicazione elettronica a fornire informazioni chiare ed esaustive circa il reale prezzo che il consumatore dovrà corrispondere in relazione al periodo di fatturazione. Ciò al fine di ristabilire la fiducia dei consumatori nei confronti di un settore cruciale per l'economia e per la digitalizzazione del nostro Paese nonché di garantire la reale comparazione delle offerte in relazione alle specifiche esigenze degli utenti finali.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge riguarda la disciplina della pubblicazione di tariffe e prezzi dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica. Il comma 1 dispone che, al fine di garantire la piena comparabilità delle tariffe e dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica e di assicurare ai consumatori un'adeguata informazione circa i reali costi sostenuti, le offerte e i messaggi pubblicitari devono indicare il prezzo finale comprensivo di tutti gli oneri per i consumatori derivanti dall'attivazione del contratto. Il comma 2 stabilisce che il prezzo finale comunicato al consumatore deve comprendere tutti i costi effettivamente sostenuti dal consumatore con riferimento al periodo di fatturazione, compresi tutti i servizi pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento di attivazione del servizio, e i costi dei servizi ancillari. Il comma 3 fornisce un elenco esemplificativo e non tassativo dei servizi ancillari che è possibile inserire in un contratto di telefonia e comunicazione elettronica al dettaglio e che l'operatore è tenuto a esplicitare in fase di promozione pubblicitaria.
  L'articolo 2 prevede un periodo transitorio di trenta giorni per l'adeguamento alle nuove disposizioni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre si affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di sanzionare la violazione di tali disposizioni mediante l'applicazione delle norme in materia di pratiche commerciali scorrette previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disciplina della pubblicazione di tariffe e prezzi dei servizi di telefonia e comunicazione elettronica al dettaglio)

  1. Al fine di assicurare l'effettiva e piena comparabilità da parte degli utenti finali delle tariffe applicate per i servizi di telefonia e comunicazione elettronica al dettaglio, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza degli effettivi costi del servizio, in tutte le sue componenti, e l'effettiva libertà di scelta, nonché di favorire la concorrenza tra gli operatori del mercato, nell'ambito delle offerte e dei messaggi pubblicitari e informativi destinati ai consumatori finali relativi alle tariffe dei servizi di telefonia e comunicazione elettronica al dettaglio, il prezzo finale deve comprendere la totalità degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi e delle componenti che compongono l'offerta, compresi i servizi ancillari di cui al comma 3.
  2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte e nei messaggi pubblicitari e informativi di cui al comma 1 deve includere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, compresi i servizi ancillari che concorrono alla formazione del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore con riferimento al periodo di fatturazione dell'offerta oggetto del messaggio pubblicitario e informativo.
  3. Ai fini della presente legge, per servizi ancillari si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione ovvero di fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e di applicazioni, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica e di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui attivazione, ovvero la fruizione, comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore con riferimento al periodo di fatturazione.

Art. 2.
(Sanzioni)

  1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la pubblicazione, la promozione o la divulgazione di offerte e messaggi pubblicitari non conformi alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1.
  2. La violazione delle disposizioni della presente legge è sanzionata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi di quanto previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.