XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1515
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputati
PRETTO, MOLINARI, COIN, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZÓFFILI, ZORDAN
Modifiche alla legge 5 febbraio 1998, n. 22, in materia di esposizione delle bandiere delle regioni
Presentata il 17 gennaio 2019
Onorevoli Colleghi! – L'articolo 12 della Costituzione, facente parte dei princìpi fondamentali, reca norme sulla bandiera della Repubblica italiana, il noto tricolore, costituita dai colori verde, bianco e rosso, disposti a tre bande verticali di eguali dimensioni.
In attuazione della richiamata disposizione costituzionale, la legge 5 febbraio 1998, n. 22, detta disposizioni sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, prevedendo, in particolare, che il tricolore italiano e la bandiera dell'Unione europea siano esposti all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, i Ministeri, i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi, gli uffici giudiziari, le scuole e le università statali.
La legge non prevede alcuna disposizione in materia di bandiere regionali, disciplinate da norme adottate dalle singole regioni.
A tale proposito, occorre precisare che l'esposizione delle bandiere regionali presso le sedi di strutture periferiche dello Stato non può che essere disposta con legge statale, come ha evidenziato la Corte costituzionale nella recente sentenza n. 183 del 4 ottobre 2018, nella quale ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni di legge della regione Veneto che prevedevano l'obbligo di esporre la bandiera regionale all'esterno di edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi. Il Giudice delle leggi ha infatti precisato che una norma regionale in materia di esposizione delle bandiere regionali presso sedi di organi statali viola sia l'articolo 117 della Costituzione, nella misura in cui assegna alla potestà legislativa statale esclusiva, ai sensi del secondo comma, lettera g), la disciplina della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», sia l'articolo 5, nella parte in cui enuncia il principio di unità e indivisibilità della Repubblica ed esclude conseguentemente che lo Stato-soggetto possa essere costretto dal legislatore regionale a fare uso pubblico di simboli – quali le bandiere regionali – che la Costituzione non permette di considerare come riferibili all'intera collettività nazionale.
È quindi la legge statale la fonte competente a stabilire l'esposizione delle bandiere regionali presso le sedi di organi statali. A tale fine, la presente proposta di legge, composta da due articoli, apporta modifiche alla legge n. 22 del 1998 prevedendo – all'articolo 1 – che le bandiere regionali siano esposte all'esterno e sugli accessi principali degli edifici dove hanno sede gli organi istituzionali della regione e degli enti locali, gli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato operanti nel territorio regionale, nonché le scuole e le università statali che hanno sede nel medesimo territorio regionale. L'articolo 2, invece, prevede che le norme di attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge siano adottate apportando modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2000, emanato ai sensi della medesima legge n. 22 del 1998.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1998, n. 22)
1. Alla legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: «al comma 2 dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ferma restando l'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, di cui ai commi 1 e 2, all'esterno e sugli accessi principali degli edifici dove hanno sede gli organi istituzionali delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, gli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato operanti nel territorio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le scuole e le università statali esistenti nel medesimo territorio regionale e delle province autonome, è altresì esposta la bandiera della regione o provincia autonoma di riferimento».
Art. 2.
(Disposizioni di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.