FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1498

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ERMELLINO, CORDA, RIZZO, ARESTA, CHIAZZESE, DEL MONACO, D'UVA, FRUSONE, GALANTINO, GUBITOSA, IORIO, IOVINO, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO, TRAVERSI

Modifica all'articolo 930 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di transito nell'impiego civile del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato

Presentata il 15 gennaio 2019

  Onorevoli Colleghi! – È storia ormai ben nota a tutti che il personale militare giudicato non idoneo transita, a domanda, ai sensi dell'articolo 930 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito «codice», e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro della difesa 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2002, nei ruoli del personale civile della Difesa. L'intensificarsi del fenomeno del transito dei militari nei ruoli civili – una realtà che rappresenta una percentuale significativa dei dipendenti civili attualmente in servizio presso il Ministero della difesa – rende necessario affrontare e analizzare la questione.
  Diventa quindi inderogabile, di fronte a sempre più precise istanze di tutela da parte della collettività dei soggetti transitati, individuare le soluzioni più adatte per risolvere questa annosa problematica, provvedendo a una più equa distribuzione dei medesimi soggetti transitati nella pubblica amministrazione, ma soprattutto ad assicurare un concreto sostegno a coloro che, colpiti da patologie invalidanti, hanno bisogno delle cure e della vicinanza dei propri familiari.
  Com'è noto la normativa di riferimento per il transito degli ex militari, fisicamente non idonei, nei ruoli civili è il citato articolo 930 del codice. Secondo tale disposizione «Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione».
  Secondo le disposizioni vigenti il militare non dirigente, che sia giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, è collocato in aspettativa fino alla definizione del procedimento di transito. La normativa citata però, per quanto sia stata adottata in ausilio delle persone colpite da infermità o invalidità, traccia un discrimen tra il personale militare dirigente e quello non dirigente, come se l'infermità potesse colpire solamente una parte dei militari, ma soprattutto restringe di molto il campo del reale aiuto che lo Stato ha il dovere di garantire a persone che sono state e che sono ancora, con il loro lavoro quotidiano e con la loro dedizione, al servizio dello Stato stesso. Mediante l'intervento previsto dalla presente proposta di legge viene ampliata la tutela di questi soggetti, per ricambiare la loro dedizione al lavoro, pur mantenendo la struttura della disposizione che si intende modificare; per migliorare la tutela, infatti, viene estesa la portata della norma, nel rispetto della struttura della norma stessa.
  Tenuto conto di quanto esposto, la presente proposta di legge interviene, quindi, al fine di evitare che siano compromesse la dignità e la tutela della persona nel contesto lavorativo e sociale, apportando delle modifiche all'articolo 930 del codice.
  L'articolo 1 stabilisce che il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e in quello di ogni altra amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il passaggio è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. L'articolo in parola dispone, inoltre, che il personale militare suddetto transita presso ogni altra amministrazione pubblica, anche in deroga alle consistenze organiche dell'amministrazione di destinazione e che, qualora in quest'ultima non vi siano posizioni organiche vacanti, gli oneri retributivi restano a carico del Ministero della difesa, fino all'assorbimento del personale transitato nei quadri organici dell'amministrazione di destinazione, così come l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nell'amministrazione di destinazione.
  L'articolo 2 prevede la non applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2209-quinquies del codice, relativa al transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni, in caso di transito del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato.
  L'articolo 3 estende la disciplina del transito al personale dirigente delle Forze armate fino al grado di colonnello.
  L'articolo 4 stabilisce che in caso di invalidità o infermità gravi o croniche, ascrivibili a una delle categorie previste dalla tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, pari o superiore alla quarta, il personale militare transitato è trasferito presso sedi lavorative distanti al massimo 50 chilometri dal luogo di residenza e, ove non possibile, distanti al massimo 100 chilometri.
  L'articolo 5 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al nuovo comma 1 dell'articolo 930 del codice, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge e che, nelle more della sua adozione, per il transito del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio continuano ad applicarsi le modalità e le procedure previste dal citato decreto del Ministro della difesa 18 aprile 2002.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Transito del personale delle Forze armate non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio)

  1. Al comma 1 dell'articolo 930 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «e in ogni altra amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   b) le parole da: «con decreto del Ministro della difesa» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Il personale richiedente il transito presso ogni altra amministrazione pubblica di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, transita anche in deroga alle consistenze organiche dell'amministrazione di destinazione. Qualora nell'amministrazione di destinazione non vi siano posizioni organiche vacanti, gli oneri retributivi restano a carico del Ministero della difesa, fino all'assorbimento del personale transitato nei quadri organici dell'amministrazione di destinazione. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento, fisso e continuativo, e il trattamento economico spettante nell'amministrazione di destinazione è attribuita con assegno personale riassorbibile».

Art. 2.
(Transito del personale non dirigente
delle Forze armate)

  1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 930 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies» sono soppresse;

   b) le parole: «su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione».

Art. 3.
(Transito del personale dirigente
delle Forze armate)

  1. All'articolo 930 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come da ultimo modificato dalla presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-sexies. Il comma 1 si applica anche al personale dirigente delle Forze armate fino al grado di colonnello. Restano salve le disposizioni dei commi 1-ter e 1-quater. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, il personale di cui al presente comma è destinato, nell'ambito del Ministero della difesa, a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o ad altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 4.
(Trasferimento in caso di invalidità
o infermità gravi)

  1. Dopo il comma 1-sexies dell'articolo 930 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

   «1-septies. Qualora il personale di cui al comma 1 soffra di invalidità o infermità gravi o croniche, ascrivibili a una delle categorie previste dalla tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, pari o superiore alla quarta, opportunamente accertate dalla commissione medica competente, deve essere trasferito, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso sedi lavorative distanti al massimo 50 chilometri dal luogo di propria residenza e, ove non possibile, distanti al massimo 100 chilometri».

Art. 5.
(Disposizioni finali)

  1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 930 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per il transito del personale delle Forze armate non idoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad applicarsi le modalità e procedure previste dal decreto del Ministro della difesa 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2002.