PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1491
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MINARDO
Norme per favorire l'occupazione giovanile e per la tutela, la salvaguardia e l'incentivazione degli antichi mestieri
Presentata il 10 gennaio 2019
Onorevoli Colleghi! – Il recente rapporto di Infocamere – Unioncamere evidenzia che nell'ultimo quinquennio in Sicilia sono crollati i mestieri tradizionali a fronte dell'aumento di alcuni mestieri legati al turismo e al cibo (fatto assolutamente positivo e da incentivare). Questo però conferma le ataviche difficoltà del settore dell'artigianato e dell'agricoltura e quindi dei mestieri tradizionali sempre più in via di estinzione per dare spazio a quelli più innovativi. La causa di tale situazione è chiara: esiste un problema di ricambio generazionale che presumibilmente porterà, entro il 2021, alla scomparsa delle figure professionali tradizionali. La lista dei lavori a rischio comprende gli allevatori di bestiame nel settore zootecnico, i braccianti agricoli e una serie di mestieri artigiani come i falegnami, i muratori, i carpentieri, i lattonieri, i carrozzieri, i meccanici degli autoveicoli, i saldatori, i tipografi, i fotografi, i riparatori di radio e televisori, gli elettricisti, i sarti, i tappezzieri, i calzolai, i fabbri, gli idraulici e i restauratori. Gli antichi mestieri sono esercitati, in prevalenza, utilizzando la forma propria dell'impresa artigiana, generalmente di piccole e medie dimensioni. La presente proposta di legge intende avviare politiche idonee a favorire la tutela e la valorizzazione degli antichi mestieri a rischio di scomparsa, in armonia con l'ambiente economico e culturale in cui hanno il proprio naturale radicamento. L'obiettivo della proposta di legge è quello di attirare l'attenzione delle istituzioni su attività che rischiano di scomparire, nonostante il ruolo economico, sociale e antropologico rivestito in Italia dagli antichi mestieri. Dall'impresa alla promozione e valorizzazione dei prodotti, dalla qualificazione alla tutela dei mestieri in via di estinzione, dalla formazione a un apprendistato riqualificato all'interno della scuola e delle botteghe, l'impegno è diretto a promuovere il riconoscimento e lo sviluppo delle imprese artigiane che hanno come comune denominatore la sapienza artigianale e artistica, coniugata con la creatività e l'innovazione. La proposta di legge è, quindi, finalizzata a sostenere e valorizzare gli antichi mestieri e le imprese storiche: negozi e locali storici che devono essere recuperati e fruiti da giovani che intendono imparare un mestiere, prevedendo la concessione di uno specifico contributo per avviare un'attività tradizionale. È infatti necessario disciplinare gli antichi mestieri in primo luogo dando loro una collocazione nell'ambito dei beni culturali, per garantire la loro tutela, fornire adeguati sostegni economici per favorire la continuità di gestione, ridurre le imposte locali e avviare progetti formativi finalizzati ad avviare i giovani ad attività che sono, altrimenti, destinate a scomparire.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. In attuazione degli articoli 3, 4, 35, primo e secondo comma, e 41 della Costituzione, la presente legge è finalizzata a:
a) valorizzare le eccellenze artigianali quale patrimonio nazionale meritevole di pubblica tutela e promozione attraverso misure di ordine economico e sociale;
b) incentivare il trasferimento generazionale dei mestieri artigiani, quale strumento per ampliare le opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica del Paese.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge.
3. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.
Art. 2.
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali, meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli antichi mestieri e le attività artigiane, agricole e commerciali nonché le tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali a rischio di scomparsa, comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.
Art. 3.
(Azione nazionale di sistema)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Governo promuove un'azione nazionale di sistema intesa quale insieme coordinato ed integrato di misure aventi ad oggetto:
a) l'informazione, l'assistenza e l'orientamento dei giovani, interessati ad avviare o a rilevare un'impresa artigiana, con particolare riferimento alla valorizzazione delle eccellenze artigianali;
b) l'individuazione delle imprese e dei mestieri disponibili al trasferimento generazionale a soggetti in possesso di idonea formazione e qualificazione;
c) la selezione e la formazione dei giovani idonei ad affiancare un maestro artigiano con funzione di tutor;
d) il sostegno al progetto di impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso precise forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento;
e) la partecipazione alla garanzia finanziaria in conto interesse o in conto capitale tramite consorzio di garanzia collettiva dei fidi, di seguito denominato «consorzio fidi».
Art. 4.
(Programma nazionale di intervento)
1. A decorrere dall'anno 2020, è adottato su base triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Programma nazionale di intervento per la promozione degli antichi mestieri e l'incentivazione del trasferimento generazionale delle imprese artigiane tradizionali.
2. Le regioni, ai fini di cui al comma 1, partecipano alle azioni definite e promosse dal Programma nazionale di intervento attraverso il concorso alle azioni di sistema di cui all'articolo 3 e la destinazione a tale fine di adeguati strumenti e risorse nell'ambito della programmazione per l'impiego dei fondi dell'Unione europea.
Art. 5.
(Programmi nazionali di informazione
e di orientamento)
1. Il Governo, attraverso l'azione congiunta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, definisce e promuove specifici programmi nazionali di informazione e di orientamento con riguardo agli antichi mestieri.
2. Le regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, sostengono e verificano le azioni di informazione e di orientamento di cui al comma 1, attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici e degli enti di formazione accreditati e con la partecipazione del sistema camerale e delle forze sociali ed economiche.
Art. 6.
(Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione degli antichi mestieri)
1. Ai fini di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione degli antichi mestieri, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi di funzionamento e la ripartizione del Fondo. A valere sul Fondo possono essere finanziati progetti dello Stato finalizzati alla promozione e allo sviluppo degli antichi mestieri.
2. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che ne fanno richiesta in relazione alla percentuale di antichi mestieri esercitati nel rispettivo territorio e tenuto conto della popolazione residente.
3. Una quota parte delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che prevedono misure agevolative in favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività di cui alla presente legge. In particolare, i comuni interessati possono prevedere l'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe e dei locali dove sono esercitati antichi mestieri, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni dell'imposta municipale unica.
4. Una quota delle risorse del Fondo è destinata al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti di antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione degli apprendisti.
5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa dell'Unione europea vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 7.
(Trasferimento generazionale dell'impresa
artigiana tradizionale)
1. Le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale delle imprese artigiane tradizionali.
2. Le regioni, attraverso i servizi per il lavoro, gli enti bilaterali e il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono a:
a) favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasferimento generazionale delle imprese artigiane tradizionali in favore di giovani fino a trentacinque anni di età;
b) consentire l'accesso, al termine della fase di formazione e di addestramento presso l'impresa artigiana tradizionale, ai servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa;
c) sostenere la funzione di tutor svolta dagli artigiani cedenti, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità per tutto il periodo di affiancamento successivo alla cessazione dell'attività;
d) sostenere l'attività di formazione e l'obbligatorio apprendistato dei giovani che si candidano a rilevare un'impresa artigiana tradizionale.
3. I servizi di affiancamento tecnico di cui al comma 2, lettera b), sono definiti dalle regioni e consistono in un tutoraggio per:
a) la realizzazione del progetto di impresa;
b) lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina vigente;
c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso al prestito d'onore di cui all'articolo 8 e alla garanzia del consorzio fidi.
4. Le regioni provvedono a selezionare, con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di un bando unico regionale, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico di cui al comma 3.
Art. 8.
(Prestito d'onore)
1. I soggetti che rilevano un'impresa artigiana tradizionale, ai sensi dell'articolo 7, possono accedere, al termine della fase di formazione aziendale, a uno specifico incentivo, nella forma del prestito d'onore, restituibile in cinque anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 3.
2. Ai prestiti concessi ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse, in conformità alla comunicazione 2008/C 14/0 della Commissione, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.
3. Con regolamento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
4. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 3 è altresì disciplinata l'erogazione diretta dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte del consorzio fidi.
5. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo attraverso l'utilizzo di risorse regionali o dell'Unione europea coerenti con le finalità della presente legge.
Art. 9.
(Buoni)
1. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti, in corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali.
2. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi buoni formativi a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative di cui al comma 1, secondo modalità stabilite con legge regionale.