FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1466

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAGANI, DE MENECH, UBALDO PAGANO

Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale

Presentata il 19 dicembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ha trasformato la Croce Rossa italiana da ente pubblico in associazione di diritto privato, avviando contestualmente la smilitarizzazione e lo scioglimento del Corpo militare della Croce Rossa. Restano in vigore le norme contenute nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, applicabili in caso di guerra.
  Con la presente proposta di legge intendiamo dare continuità all'attività resa da migliaia di volontari che operavano nella struttura del disciolto Corpo militare garantendo loro il mantenimento di uno status militare, per poter continuare a svolgere una preziosa attività di supporto sanitario a tutte le Forze armate e di polizia, sia per interventi straordinari a fronte di calamità naturali, sia per esigenze relative ad attività anti-terrorismo e di ordine pubblico in generale.
  Riteniamo possibile ottenere questo risultato intervenendo sullo status giuridico del Corpo militare volontario della Croce Rossa, trasformandolo nella Riserva ausiliaria dello Stato.
  Il Corpo militare volontario della Croce Rossa è un corpo militare speciale volontario, ausiliario delle Forze armate italiane, la cui costituzione risale al 1866.
  Esso era formato esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in due differenti ruoli a seconda dell'età e della posizione nei confronti degli obblighi di leva: ruolo normale mobile e ruolo speciale.
  Tutto il personale del Corpo militare volontario era inquadrato nella riserva e veniva richiamato in servizio attivo, con precetto, al verificarsi di particolari esigenze di emergenza o per motivi di addestramento o istruzione. Dal 1° gennaio 2018 non vi è più personale del Corpo in servizio attivo.
  In Italia operano circa 150.000 volontari della Croce Rossa italiana, ai quali devono aggiungersi 29.124 appartenenti alle componenti ausiliarie delle Forze armate.
  Il Corpo militare volontario della Croce Rossa disponeva e dispone delle risorse umane e strumentali di carattere prettamente militare, tra cui medici, infermieri, soccorritori militari e varie tipologie di automezzi e attrezzature sanitarie. È dotato di una valida formazione nel campo sanitario e specificamente in attività di pronto soccorso, interventi in situazioni di emergenza, medicina delle catastrofi. Siamo di fronte ad un patrimonio di risorse che non va disperso ma anzi valorizzato dando al personale del Corpo la possibilità di continuare ad essere utile al Paese.
  Queste risorse potrebbero trovare un impiego utile nel contesto di un'organizzazione che possa essere di supporto alle Forze armate, alle Forze di polizia e a tutto il sistema della protezione civile, con modalità che la presente proposta di legge individua appunto nell'istituzione della «Riserva ausiliaria dello Stato». I numerosi volontari presenti sul territorio sarebbero un aiuto prezioso alle organizzazioni preposte alla tutela della sicurezza della popolazione, nella duplice accezione della safety e della security, secondo le direttive anche di recente emanate dal Ministero dell'interno, nonché secondo l'attuale concezione della risposta rapida per affrontare le crisi secondo il principio della resilienza.
  Con quest'iniziativa intendiamo individuare, per la realtà costituita da una presenza capillare sul territorio dai tanti volontari, un'organizzazione adeguata inquadrata nella Riserva ausiliaria dello Stato. In questo modo si rende possibile al personale già in possesso di specifica formazione di conservare un determinato status militare, così da essere prontamente disponibile nel caso di emergenze di varia natura.
  L'impiego dei volontari che costituiranno la Riserva ausiliaria dello Stato sarà organizzato attraverso i reparti operativi delle Forze armate dislocati sul territorio, sotto il comando dell'autorità militare più elevata in grado nell'ambito di ciascuna regione o dell'Arma dei carabinieri, a livello di comando di legione, o dei comandi provinciali delle Forze di polizia e della protezione civile.
  Il Governo è delegato a definire lo stato giuridico e la disciplina d'impiego di quanti presteranno l'attività di volontariato, garantendo loro incentivi chiaramente individuati e un'attività di formazione continua e qualificata, al fine di mantenere costantemente l'efficienza necessaria nello svolgimento dei loro compiti.
  L'organizzazione delineata nella proposta di legge è destinata non a sovrapporsi all'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, bensì a costituire un supporto che intervenga in via primaria, mettendo a disposizione un apporto aggiuntivo di risorse umane qualificate, di mezzi e di materiali che attraverso un impiego duale garantiscano un virtuoso equilibrio tra costi e benefìci a vantaggio del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Riserva
ausiliaria dello Stato)

  1. Al fine di dare continuità alle attività di volontariato svolte attraverso il Corpo militare della Croce Rossa e di valorizzare le risorse umane e strumentali presenti nel territorio nazionale, è istituita la Riserva ausiliaria dello Stato.
  2. La Riserva ausiliaria dello Stato è costituita da nuclei operativi organizzati nel territorio nazionale a livello regionale e posti alle dipendenze dell'autorità militare più elevata nell'ambito di ciascuna regione.

Art. 2.
(Organizzazione funzionale)

  1. I servizi amministrativi, logistici e operativi necessari per consentire ai volontari della Riserva ausiliaria dello Stato un'efficace collaborazione con le autorità militari e civili nelle operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o da altre emergenze sono garantiti dall'Amministrazione della difesa attraverso i comandi regionali e interregionali.
  2. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, l'Amministrazione della difesa si avvale anche dell'utilizzo delle uniformi, dei mezzi e dei materiali già in dotazione al Corpo militare della Croce Rossa.

Art. 3.
(Stato giuridico e disciplina d'impiego)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, uno o più decreti legislativi per disciplinare lo stato giuridico militare riconosciuto al personale volontario della Riserva ausiliaria dello Stato, le modalità di reclutamento e gli incentivi da attribuire ai volontari nonché le modalità di costituzione e di funzionamento operativo di nuclei di pronto impiego, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) individuare, ai fini dell'arruolamento, della definizione dello stato giuridico e degli incentivi economici, le modalità attraverso le quali riconoscere e valorizzare le esperienze, le professionalità e i ruoli ricoperti dal personale volontario già appartenente alle componenti ausiliarie delle Forze armate;

   b) definire una struttura organizzativa che preveda la presenza capillare e omogenea della Riserva ausiliaria dello Stato sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai nuclei di pronto impiego, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del suo impiego operativo.

  2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 3 sono definite le risorse finanziarie da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per il funzionamento della Riserva ausiliaria dello Stato.