FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1463

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISITI

Modifiche alle leggi 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di macellazione e consumo delle carni di cane e di gatto, e 4 novembre 2010, n. 201, in materia di traffico illecito di animali da compagnia

Presentata il 19 dicembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di divieto di macellazione e consumo delle carni di cane e di gatto, nonché di traffico illecito di animali da compagnia.
  Per quanto concerne il primo aspetto, essa intende colmare un vuoto normativo: infatti allo stato attuale si può dire che in Italia non è legale mangiare carne di cane e di gatto. Il divieto si ricava in modo implicito da una serie di norme.
  Esiste una vecchia normativa del 1928, il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni (regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298). L'articolo 1 stabilisce che la macellazione è consentita solo nei pubblici macelli e, a riguardo, si riferisce solo ai bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini. Quindi si possono mangiare il manzo, il bufalo, la mucca, il toro, il maiale, il cinghiale, le capre, gli agnelli, le pecore e i cavalli. Il regolamento, tuttavia, non fa riferimento ai leporidi e, se dovessimo ritenere l'elenco «chiuso», non sarebbe legale mangiare coniglio e, allo stesso modo, dovrebbe essere vietato mangiare galline e polli. Poiché ciò non è vero e comunemente acquistiamo pollo e coniglio in macelleria, dobbiamo ritenere che l'elenco si riferisce solo a determinate macellazioni.
  Nel 2004 l'Unione europea ha vietato la commercializzazione e l'importazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Ma anche in questo caso si tratta dell'uccisione solo per fini di abbigliamento e non per scopi di alimentazione. Il codice penale stabilisce che «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni» (articolo 544-bis). Però lo scopo di alimentazione non è considerato «turpe» e, quindi, chi uccide una mucca o un maiale per mangiarlo non lo fa per crudeltà o senza necessità. Anzi, il cibarsi di carne è considerato dalla legge una necessità per la sopravvivenza. Sembra quindi esistere un vero e proprio vuoto normativo, colmato solo dall'interpretazione delle norme generali sull'igiene e sulla salute relative agli alimenti. Non esistono, infatti, norme che regolano le modalità di macellazione e di conservazione, ai fini della vendita, delle carni di cane e di gatto. Non sono previsti divieti ma non esistono neanche norme che consentono il consumo di tali carni e, ai fini dell'alimentazione, si può vendere solo ciò che è espressamente consentito e regolamentato. Lo scorso 14 settembre, la Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato con un voto bipartisan una proposta di legge per vietare l'uccisione e il consumo della carne di cani e di gatti, il «Dog and Cat Meat Prohibition Act». La Camera ha poi approvato una risoluzione «per incoraggiare tutte le nazioni a vietare il commercio della carne di cani e gatti» ed è proprio in questa direzione che vogliamo accogliere l'invito giunto da oltre oceano, anche in risposta all'oramai noto «Yulin dog meat festival».
  La presente proposta di legge, quindi, integra quanto già disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, con riferimento alla commercializzazione delle pelli e delle pellicce di cani, gatti e foche con l'introduzione dell'articolo 2-bis che prevede il divieto di macellazione, detenzione, commercializzazione e consumo delle carni di cani e di gatti nel territorio nazionale.
  Il comma 2 del medesimo articolo fissa il regime sanzionatorio, stabilendo che chiunque violi il citato divieto sia punito con l'arresto da quattro mesi a due anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro per ciascun animale. Inoltre, appare necessario modificare anche il titolo della citata legge inserendo l'esplicito riferimento al «divieto di macellazione e consumo delle carni di cane e di gatto».
  La presente proposta di legge integra, poi, la disciplina sanzionatoria riguardante i maltrattamenti verso gli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013.
  La legge 4 novembre 2010, n. 201, ratificando la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, vieta e sanziona chiunque commetta violenze nei confronti degli stessi animali, con particolare attenzione verso chi, tramite interventi chirurgici, ne modifichi l'aspetto estetico, attraverso il taglio della coda (caudectomia), il taglio delle orecchie (conchectomia), l'asportazione delle corde vocali e la rimozione degli artigli e dei denti, una pratica molto diffusa su molti cani di razza, come pitbull, american staffordshire terrier e dobermann. Nonostante il nuovo standard e l'obbligo di molti Paesi europei di allevare e di cedere unicamente soggetti integri, negli ultimi anni c'è stata una vera e propria «invasione» di cuccioli amputati provenienti dall'estero (in molti Paesi dell'est europeo non ci sono i divieti di taglio). Attualmente non esiste alcuna legge che tuteli questi cuccioli che sono costretti a compiere spesso lunghi viaggi in condizioni disagiate e con ferite ancora non cicatrizzate sulle orecchie e sulle code. Questi cuccioli sono ammessi regolarmente in Italia con passaporto e vaccinazione antirabbica e nessuno può vietarne l'ingresso.
  La presente proposta di legge interviene proprio in tale direzione sanzionando, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro, chi immette nel territorio nazionale, ai fini di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, animali da compagnia che abbiano subìto interventi chirurgici non con scopi curativi ma volti a modificarne l'aspetto estetico.
  È inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 5.000 euro per chi introduce, trasporta o cede a qualsiasi titolo questi animali da compagnia nel territorio nazionale. La stessa sanzione è applicata a chi acquisisce o detiene tali animali, a qualsiasi titolo. Le pene aumentano se gli animali hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di macellazione dei cani e dei gatti)

  1. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

   «Art. 2-bis. – (Divieto di macellazione e consumo delle carni di cane e di gatto)1. La macellazione dei cani (Canis lupus familiaris) e dei gatti (Felis silvestris), l'importazione e l'esportazione degli stessi per tale finalità nonché la detenzione, la vendita e il consumo delle loro carni sono vietati in tutto il territorio nazionale.
   2. La violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l'arresto da quattro mesi a due anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro per ciascun animale»;

   b) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, nonché di macellazione e consumo delle carni di cani e di gatti».

Art. 2.
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di traffico di animali da compagnia)

  1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui al comma 1 che abbiano subìto interventi chirurgici volti a modificare l'aspetto estetico o aventi altri scopi non curativi quali, in particolare, il taglio della coda, il taglio delle orecchie, l'asportazione delle corde vocali e la rimozione degli artigli e dei denti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 per ciascun animale»;

    3) al comma 2, le parole: «La pena di cui al comma 1 si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano», le parole: «regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013» e le parole: «in violazione del citato comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione dei citati commi 1 e 1-bis»;

    3) al comma 3, le parole: «gli animali di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «gli animali di cui ai commi 1 e 1-bis»;

   b) all'articolo 5:

    1) ai commi 1 e 2, le parole: «regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce, trasporta o cede a qualsiasi titolo nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che abbiano subìto interventi chirurgici volti a modificare l'aspetto estetico o aventi altri scopi non curativi quali, in particolare, il taglio della coda, il taglio delle orecchie, l'asportazione delle corde vocali e la rimozione degli artigli e dei denti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 5.000 per ogni animale introdotto.
   4-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 4-bis è altresì soggetto chiunque acquisisca o detenga, a qualsiasi titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dal medesimo comma 4-bis.
   4-quater. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 10.000 per ogni animale introdotto, se gli animali in violazione di quanto previsto dal comma 4-bis hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie».