XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1446
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BORDONALI, MOLINARI, LUCCHINI, EVA LORENZONI, DONINA, FORMENTINI, CAVANDOLI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI, ZORDAN
Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di gestione dei rifiuti urbani
Presentata il 13 dicembre 2018
Onorevoli Colleghi! – L'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, non tiene conto dell'autonomia di pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, riconosciuta alle regioni per anni, in virtù degli articoli 182, comma 3, e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tali norme, infatti, attribuiscono alle regioni la competenza pianificatoria in materia, tramite la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, collegandola con il principio di autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, previsto anche dall'articolo 182-bis del citato decreto legislativo. Questo sistema, basato sulla pianificazione regionale, prevedendo anche il necessario coinvolgimento diretto dei territori interessati, può meglio assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in termini di incremento delle percentuali di raccolta differenziata nonché di riciclaggio e di riduzione della produzione dei rifiuti.
Viceversa, le disposizioni contenute nell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, scardinano il sistema delineato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e introducono di fatto il nuovo principio dell'autosufficienza per i rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale, deresponsabilizzando di fatto le regioni per quanto concerne il raggiungimento di obiettivi virtuosi in materia di gestione dei rifiuti, con impatti indiretti anche sulle strategie di programmazione per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata a livello locale e regionale.
Tale scelta del legislatore statale del 2014 sembra essere giustificata esclusivamente dalla necessità di assicurare una gestione emergenziale in situazioni contingenti e non ha una portata lungimirante, cioè di miglioramento strutturale a lungo termine del sistema di gestione dei rifiuti a livello di tutto il territorio nazionale.
Ad oggi, nonostante l'emergenza creatasi in alcune regioni, il citato articolo 35 non ha prodotto alcun effetto, mentre le recenti direttive europee intervenute in materia rendono sempre più urgenti alcune modifiche al nostro sistema di gestione dei rifiuti. Si fa riferimento, in particolare, alla direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, e alla direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nonché alla direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, emanate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 30 maggio 2018.
Oggi c'è l'impellente necessità di ridurre al minimo i rifiuti da conferire in discarica, senza tralasciare l'applicazione del criterio della gerarchia del trattamento dei rifiuti, di cui alla direttiva 2008/98/CE, e comunque incentivando l'economia circolare.
Tali obiettivi rientrano nelle competenze delle regioni e, pertanto, i piani regionali devono dimostrare la responsabilizzazione delle regioni anche su tali importanti novità, in corso di recepimento da parte del nostro Paese, tenendo conto comunque della necessità degli impianti di incenerimento e di termovalorizzazione per i rifiuti urbani che in ogni caso residuano dopo la raccolta differenziata poiché non tutti i rifiuti urbani possono essere riciclati.
Per quanto esposto, si propongono alcune modifiche al citato articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 che, pur mantenendo in capo allo Stato il potere di individuare con decreto il fabbisogno residuo e la capacità impiantistica esistente, prevedono che tale attività sia gestita a livello di territorio regionale.
È inoltre riconosciuto allo Stato il potere di definire un programma di realizzazione degli interventi strutturali per le regioni non autosufficienti disponendo, come extrema ratio, il conferimento di rifiuti da una regione all'altra. Poiché tale conferimento inciderebbe sulle pianificazioni regionali, è previsto che lo stesso possa essere disposto solo previa intesa con la regione di destinazione, che stabilisce anche le condizioni del conferimento (tempi, modalità e quantità), assicurando comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla pianificazione della regione di destinazione.
Restano ferme le disposizioni del comma 7 del citato articolo 35, secondo le quali, nel caso in cui lo Stato disponga il conferimento di rifiuti da una regione all'altra, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione di destinazione un contributo, determinato dalla stessa regione, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Tale contributo è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.
L'attuazione del programma disposto dallo Stato è effettuata dalla regione interessata tramite l'adeguamento dei propri atti di pianificazione e l'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi strutturali ivi previsti.
Nel caso di mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti a proprio carico, è prevista una procedura di commissariamento, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con l'individuazione espressa del presidente della regione quale commissario ad acta ai fini dell'attuazione del programma.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua per ciascuna regione la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento e di recupero in esercizio, compresi gli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, nonché gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo regionale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è, altresì, definito un programma di realizzazione degli interventi strutturali necessari per coprire il fabbisogno residuo delle regioni interessate.
3. Al fine di dare attuazione al programma di cui al comma 2, le regioni interessate adeguano i propri atti di pianificazione entro centottanta giorni dalla definizione dello stesso programma e avviano le procedure per la realizzazione degli interventi strutturali ivi previsti entro i successivi novanta giorni.
4. Nelle more della realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lo Stato, d'intesa con la regione di destinazione, può disporre il conferimento di rifiuti da una regione all'altra; l'intesa stabilisce, altresì, le condizioni del conferimento, assicurando comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla pianificazione della regione di destinazione.
5. Nel caso di mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti nei termini di cui al comma 3, ovvero nel caso di mancata realizzazione degli interventi strutturali in conformità a quanto previsto dal programma di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione ad adottare, entro trenta giorni, tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il compimento degli atti necessari. Ove la regione non adempia alla diffida, ovvero gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di cui al comma 2, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina il presidente della regione commissario ad acta per l'attuazione del citato programma»;
b) i commi 6, 8 e 9 sono abrogati.