XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1381
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MANDELLI, MUGNAI, BIGNAMI
Disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico dei farmacisti ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria
Presentata il 19 novembre 2018
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati in farmacia che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria – disciplinate dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005 e 4 febbraio 2015 – equiparandolo a quello dei laureati in medicina e chirurgia. L'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, alla luce della normativa vigente, avviene esclusivamente tramite concorso pubblico, sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione sanitaria. Il citato decreto 4 febbraio 2015, nel riordinare le scuole di specializzazione di area sanitaria, ha previsto l'applicazione di un ordinamento didattico unico, valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati di area sanitaria, e ha regolato l'ordinamento di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria in modo tendenzialmente omogeneo in termini di impegno didattico, durata dei corsi e tirocini pratici.
Poiché la preparazione professionale per tutti i farmacisti specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di livello elevato, per gli stessi non può non essere previsto un trattamento economico e contrattuale analogo a quello riservato ai medici specializzandi.
In particolare, per quanto riguarda i laureati in medicina vincitori di concorso, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio (e delle successive direttive modificative 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE), in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e regolamenta l'accesso ad esse da parte dei medesimi laureati. Il decreto, nello specifico, definisce la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione medica (articolo 35) e prevede la stipulazione di uno specifico «contratto di formazione» per ciascuno specializzando (articolo 37), predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro per ciascun anno di formazione specialistica.
Successivamente, l'articolo 8 della legge n. 401 del 2000 ha esteso la programmazione delle scuole di specializzazione, prevista per i laureati in medicina, ad un'ampia categoria di laureati, comprendente anche i farmacisti, che tuttavia, sebbene anch'essi vincitori di concorso, non godono della medesima posizione contrattuale, né di alcun trattamento economico. Per di più, i laureati non medici sono comunque tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione.
La non corretta attuazione delle direttive europee da parte del legislatore italiano – che non ha previsto l'applicazione della disciplina relativa ai medici specializzandi anche ai laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria – rischia di compromettere il diritto di scelta della propria formazione professionale.
In ossequio al principio di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione, la presente proposta di legge ha quale precipua finalità, pertanto, quella di superare definitivamente la diversità di stato giuridico e trattamento economico esistente tra i farmacisti specializzandi e i medici specializzandi, nell'ambito della disciplina in materia di accesso e frequenza delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge ha la finalità di garantire l'equiparazione dello status giuridico e del trattamento contrattuale ed economico dei farmacisti specializzandi a quello di medici specializzandi, nell'ambito della disciplina in materia di accesso e di frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
Art. 2.
(Stato giuridico e trattamento economico)
1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Ai fini della formazione e dell'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, ai laureati di cui al comma 1 del presente articolo, ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria, si applicano gli articoli 34, 38, 39, 40, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. Per la durata della formazione a tempo pieno, ai laureati di cui al comma 1 è inibito l'esercizio dell'attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali nelle quali si effettua l'attività di formazione e acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista. Ai medesimi laureati è fatto altresì divieto di instaurare qualsiasi rapporto convenzionale, di subordinazione o di collaborazione, anche a progetto, con il Servizio sanitario nazionale ovvero con enti e istituzioni pubbliche e private, qualora ciò sia di impedimento alla frequenza obbligatoria definita dall'ordinamento didattico della scuola di specializzazione. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.
4. I benefìci economici destinati ai laureati di cui al comma 1 ai sensi della presente legge non sono cumulabili con il godimento di ulteriori borse di studio o contratti o assegni di ricerca concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
5. Ai laureati di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti agli anni di corso delle scuole di specializzazione di area sanitaria successivi al primo, qualora già assegnatari di borse di studio o contratti o assegni di ricerca, è corrisposta la differenza economica fino a concorrenza dell'importo previsto dal contratto di formazione specialistica.
6. Per l'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione delle modalità per l'ammissione al primo anno delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ai laureati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Art. 3.
(Modifica all'articolo 8 della legge
29 dicembre 2000, n. 401)
1. All'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, le parole: «delle borse di studio» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti di formazione specialistica».
Art. 4.
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità per l'attuazione della presente legge.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Abrogazione)
1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.