FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1373

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCIA

Modifica all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di istituzione di zone franche nelle aree di sviluppo industriale

Presentata il 16 novembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – La proposta di legge in esame prevede una serie di agevolazioni, fiscali e previdenziali, a favore delle micro, piccole e medie imprese che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche nelle aree di sviluppo industriale. L'obiettivo è il rafforzamento della crescita imprenditoriale e occupazionale nelle regioni cosiddette «sfavorite». L'istituto non è nuovo al nostro ordinamento, in quanto ha un importante precedente nelle zone franche urbane (ZFU) istituite, per la prima volta, dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi 340-342, della legge n. 296 del 2006) e successivamente ridisciplinate dalla legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 561-563, della legge n. 244 del 2007, che ha novellato la citata legge finanziaria 2007), che ha definito con maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali previste nelle stesse zone. Le ZFU italiane traggono origine dalle zones franches urbaines francesi, istituite nel 1996 e attive in più di cento quartieri.
  Per comprendere al meglio l'obiettivo che si intende perseguire bisogna necessariamente partire dalla definizione, sia pure sintetica, delle ZFU, intese quali aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita, ove normalmente si concentrano programmi di defiscalizzazione a favore di piccole e medie imprese.
  Nel 2006, la creazione delle ZFU rispose all'esigenza di «favorire l'integrazione socio-culturale di popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri caratterizzati da degrado urbano e sociale, ove dominano fenomeni di esclusione sociale».
  Le zone franche che oggi si intende istituire rispondono, invece, come già rilevato, a una finalità meno utopistica, più pratica e più tangibile: rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale, ovvero promuovere lo sviluppo economico delle regioni sfavorite.
  Data la delicatezza della materia e, soprattutto, attesa la politica ostruzionistica di alcuni soggetti, la formulazione del testo riprende fedelmente alcuni passaggi salienti degli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020» di cui alla comunicazione 2013/C 209/01 della Commissione, del 19 giugno 2013.
  Nel dettaglio, l'articolato si inserisce all'interno della legge istitutiva delle ZFU (nella parte, appunto, che le disciplina) e identifica, quali nuove zone franche, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle «zone a» e nelle «zone c» della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. La scelta trova giustificazione nei richiamati Orientamenti, che sul punto osservano: «Per quanto riguarda gli aiuti concessi per lo sviluppo di zone incluse nella Carta degli aiuti a finalità regionale in conformità delle norme di cui alla sezione 5 dei presenti Orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non sia in grado di raggiungere gli obiettivi di coesione previsti, stabiliti nel trattato, senza l'intervento statale. Pertanto, gli aiuti concessi in tali zone dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato».
  Anche gli obiettivi perseguiti dalla presente proposta di legge ricalcano i dicta della Commissione europea: «possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione» ovvero: «a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale»; così come la scelta di limitare i programmi di defiscalizzazione alle piccole e medie imprese.
  Al riguardo, infatti, la Commissione europea precisa che: «Dal momento che gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti di grandi imprese comportano difficilmente un effetto di incentivazione, essi non possono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato».
  Rimangono escluse dai programmi di defiscalizzazione anche le micro, piccole e medie imprese che si trovano «in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, come modificati o sostituiti» (la formulazione riprende fedelmente quanto scritto nei richiamati Orientamenti). Ciò in quanto l'impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività.
  Innegabili sono i vantaggi che potrebbero derivare dall'istituzione delle zone franche nelle aree di sviluppo industriale:

   crescita imprenditoriale e occupazionale;

   attrazione di nuovi investimenti;

   creazione di realtà competitive, al passo con quelle esistenti in altri Paesi europei;

   permanenza sul territorio degli abitanti, che non saranno più costretti a penosi trasferimenti per mancanza di lavoro e di opportunità.

  Nessuno potrebbe ragionevolmente negare l'efficacia dell'istituzione delle zone franche quale strumento di politica economica: i dati favorevoli, allo stato esistenti, sono inconfutabili.
  È vero anche che la creazione di piani di defiscalizzazione è stata più volte osteggiata negli ambienti istituzionali. I motivi, tuttavia, vanno ricercati nell'uso spesso distorto che si è fatto del potere politico: il bisogno di manovrare una sacca di povertà nella quale distribuire assistenza e aiuti clientelari.
  Le zone franche nelle aree di sviluppo industriale possono rappresentare un valido punto di partenza per trasformare le nostre realtà da società assistite a economie produttive, che restituiscono dignità ai lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo il comma 341-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

   «341-quinquies. Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle “zone a” o nelle “zone c” della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, sono considerate zone franche, di seguito denominate “zone franche ASI”. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2023, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.
   341-sexies. Le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023 avviino una nuova attività economica nelle “zone franche ASI” possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 341-quinquies:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;

   c) esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2023, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

   d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

   341-septies. Per le imprese di cui al comma 341-sexies è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.
   341-octies. Possono altresì fruire delle agevolazioni di cui al comma 341-sexies le micro, piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente disposizione purché non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, di cui alla comunicazione 2004/C 244/02 della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244 del 1° ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di ulteriore permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-septies.
   341-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-sexies e 341-octies.
   341-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-quinquies, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307».