FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1329

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche al codice penale concernenti l'introduzione dei delitti di omicidio venatorio e di lesioni personali nell'esercizio dell'attività venatoria

Presentata il 31 ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! — Gli incidenti di caccia che si stanno verificando nella stagione venatoria in corso sono gravi e numerosi e, tristemente, vedono coinvolti anche minori. Si registra una percentuale che rischia di superare per mortalità quella della stagione 2017/2018 nel corso della quale, secondo il dossier dell'Associazione vittime della caccia, 90 sono state le vittime legate all'attività venatoria, di cui 22 morti e 68 feriti. Ben 79 erano cacciatori, mentre gli incidenti subiti da persone estranee al mondo venatorio sono stati 11, che hanno riguardato anche 2 minori. Sempre secondo i dati dell'Associazione vittime della caccia, in undici stagioni, e senza tener conto degli incidenti fuori dall'ambito venatorio, 217 persone hanno perduto la vita e 804 sono state ferite.
  Una recente inchiesta pubblicata sull'edizione online di «National geographic» riporta che la percentuale di morti nell'esercizio della caccia è, in proporzione, simile a quella delle vittime per incidente automobilistico, con la differenza che oggi spostarsi in automobile è quasi sempre una necessità mentre la pratica venatoria è un «divertimento» anacronistico, ingiustificabile e che si dovrebbe abolire. In particolare, nell'inchiesta si rileva che nel 2016 ci sono state 3.283 vittime per incidente automobilistico, equivalenti allo 0,009 per cento dei soggetti in possesso della patente di guida, mentre lo scorso anno ci sono stati 22 morti nel periodo venatorio (che dura 98 giorni), equivalenti allo 0,003 per cento dei soggetti in possesso della licenza. Dunque il dato, rapportato all'intero anno, mostra che la cifra è in percentuale non troppo dissimile.
  Queste cifre confermano l'oggettiva pericolosità della caccia, che viene spesso minimizzata da chi la pratica, malgrado incidenti drammatici che, al contrario, dimostrano come essa costituisca una concreta minaccia per la sicurezza delle persone.
  La stessa inchiesta riporta che la caccia è sempre più contestata sia per motivi etici, sia perché l'attività venatoria, legale o no, è percepita come un rischio sia per le specie in via di estinzione che per le persone.
  In Italia sono circa 750.000 i cacciatori provvisti di licenza sul territorio nazionale e, secondo una stima non ufficiale dello Small Arms Survey, nel 2017 in Italia le armi ad uso civile erano ben 8.600.000, di cui una gran parte quasi certamente apparteneva ai cacciatori che, al contrario di altre categorie, possono possedere un numero illimitato di fucili da caccia. Un cacciatore può inoltre possedere sino a 1.000 cartucce a pallini senza obbligo di denuncia.
  Alla luce di tale quadro, la ratio della presente proposta di legge è quella di rispondere ad un'esigenza di difesa sociale dal fenomeno delle morti e delle lesioni personali gravi e gravissime cagionate dall'attività venatoria, prevedendo sanzioni severe, più pesanti di quelle stabilite per le fattispecie dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose.
  Riprendendo la medesima logica argomentativa che ha portato all'introduzione nel codice penale della fattispecie autonoma dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime, si reputa essenziale incidere sull'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa, agendo di conseguenza sull'entità della pena.
  È necessario che la legge si occupi di normare il complesso e drammatico fenomeno delle morti che si verificano nell'esercizio dell'attività venatoria che, pur essendo un'attività consentita è un'attività rischiosa, stabilendo criteri di proporzionalità tra i beni della vita e dell'integrità fisica che si mettono a repentaglio e l'atteggiamento psicologico del reo.
  Chi spara nelle campagne e nei boschi e colpisce una persona dev'essere punito più severamente di chi commette un «normale» omicidio colposo, proprio perché il cacciatore tiene legittimamente in mano un'arma letale e dunque ha una responsabilità in più.
  L'articolo 1 della proposta di legge introduce l'articolo 589-quater del codice penale, che contempla l'autonomo reato di omicidio venatorio colposo, assoggettato alla pena della reclusione da due a sette anni. La norma che disciplina l'omicidio venatorio prevede anche delle circostanza aggravanti a efficacia comune, il cui verificarsi comporta un aumento delle pene previste.
  Tali circostanze aggravanti sono specificate in dettaglio nel secondo comma e, in particolare, riguardano:

   il caso in cui l'omicidio venatorio sia derivato dalla condotta di una persona sprovvista di licenza di porto di fucile per uso di caccia ovvero con licenza sospesa o revocata e priva dell'abilitazione all'esercizio venatorio;

   il caso in cui il reo abbia commesso il fatto in violazione delle norme sui luoghi e sulle distanze di sicurezza di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e), f) e l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (divieti di praticare l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali; di sparare da una distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali, di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro- silvo-pastorale; di cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione);

   il caso in cui il fatto sia commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto.

  Ancora, la proposta di legge (all'articolo 2) introduce due nuovi articoli del codice penale: l'articolo 590-quinquies. 1, che prevede il reato di lesioni personali gravi o gravissime nell'esercizio dell'attività venatoria, punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e con la reclusione da uno a tre anni per le lesioni gravissime; e l'articolo 590-quinquies.2, che prevede la pena accessoria della revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia nel caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies.1. Infine, stabilisce che l'interessato non possa conseguire la nuova licenza ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 157 del 1992 prima che siano decorsi dieci anni dal provvedimento di revoca conseguente alla condanna per omicidio venatorio o cinque anni dalla condanna per lesioni gravi o gravissime.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione del delitto
di omicidio venatorio)

  1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 589-quater. – (Omicidio venatorio) – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona nell'esercizio dell'attività di prelievo venatorio o, comunque, di caccia, ancorché non consentita, è punito con la reclusione da due a sette anni.
   La pena di cui al primo comma è aumentata:

   1) se il fatto è commesso da persona non munita di licenza di porto di fucile per uso di caccia ovvero in possesso di licenza sospesa o revocata e priva dell'abilitazione all'esercizio venatorio;

   2) se il fatto è commesso in violazione delle norme sui luoghi e sulle distanze di sicurezza di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e), f) e l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

   3) se il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto.

   Qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
   Qualora il colpevole cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quattordici».

Art. 2.
(Introduzione del delitto di lesioni personali gravi o gravissime nell'esercizio dell'attività venatoria e pene accessorie)

  1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale sono inseriti i seguenti:

   «Art. 590-quinquies.1. – (Lesioni personali gravi o gravissime nell'esercizio dell'attività venatoria) – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale nell'esercizio dell'attività di prelievo venatorio o, comunque, di caccia, ancorché non consentita, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
   La pena di cui al primo comma è aumentata:

   1) se il fatto è commesso da persona non munita di licenza di porto di fucile per uso di caccia ovvero in possesso di licenza sospesa o revocata e priva dell'abilitazione all'esercizio venatorio;

   2) se il fatto è commesso in violazione delle norme sui luoghi e sulle distanze di sicurezza di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e), f) e l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

   3) se il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto.

   Qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
   Qualora il colpevole cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
   Art. 590-quinquies.2. – (Pene accessorie) – Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies.1. del presente codice consegue la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
   In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
   Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma del presente articolo a seguito di condanna per il reato di cui all'articolo 589-quater del presente codice, l'interessato non può conseguire la nuova licenza ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima che siano decorsi dieci anni dal provvedimento di revoca.
   Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma del presente articolo a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 590-quinquies.1 del presente codice, l'interessato non può conseguire la nuova licenza ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima che siano decorsi cinque anni dal provvedimento di revoca».