FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1327

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PASTORINO

Disposizioni in materia di sospensione dell'attività, scioglimento e confisca dei beni di gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e partiti di carattere fascista o che propugnano la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

Presentata il 31 ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! — Nel nostro Paese, come in altre realtà del continente europeo, negli ultimi anni sono aumentati esponenzialmente atti intimidatori, violenze, attacchi fisici e verbali da parte di gruppi, più o meno organizzati, di matrice fascista e antidemocratica declinata nelle più variegate e mutevoli forme. Si tratta di movimenti che inneggiano all'odio e alla discriminazione razziale, etnica e religiosa. La cronaca nazionale è quotidianamente costellata di gravi episodi che sembrano provenire da un passato evidentemente non così remoto e ci attesta una preoccupante e crescente normalizzazione di manifestazioni di fascismo, razzismo e xenofobia. È compito della politica nonché delle istituzioni democratiche opporre un forte argine a tale deriva. La presente proposta di legge è finalizzata a un immediato intervento che semplifichi e giurisdizionalizzi le procedure di sospensione dell'attività e di scioglimento di tali sodalizi, siano essi gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni o partiti politici.
  A tale riguardo, il 25 ottobre 2018, il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato la risoluzione 2018/2869 (RSP) con cui chiede all'Unione europea e agli Stati membri di garantire che siano effettivamente bandite le organizzazioni neonaziste e neofasciste e qualsiasi tipo di fondazione e associazione che glorifichi il fascismo e il nazismo, poiché l'impunità di cui godono tali gruppi è una delle principali ragioni dell'aumento delle azioni violente che si rivolgono contro particolari minoranze e colpiscono la società nel suo complesso.
  In Italia sembra siano stati dimenticati i caratteri fondamentali che l'antifascismo aveva dato alla nostra democrazia. La Costituzione italiana è fondata sul valore dell'antifascismo e, in quanto legge fondamentale della Repubblica, deve essere fedelmente osservata da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. L'ordinamento italiano si oppone, oltre che ai progetti di ricostituzione del fascismo storico, anche e più generalmente a tutti gli atteggiamenti e i comportamenti antidemocratici, di autoritarismo e di intolleranza ritenuti riconducibili a quella stessa esperienza come a una comune categoria politica. Ricordiamo le parole che l'onorevole Aldo Moro pronunciò il 13 marzo 1947 dinanzi all'Assemblea costituente, durante la discussione generale, affermando che la nostra Costituzione non poteva essere afascista ma doveva essere chiaramente antifascista, poiché «non possiamo prescindere – egli avvertiva – da quello che è stato nel nostro Paese un movimento storico di importanza grandissima il quale nella sua negatività ha travolto per anni la coscienza e le istituzioni. Non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria ed ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità umana e della vita sociale».
  Oggi i princìpi enunciati sono presenti, dunque, nel testo costituzionale ma anche in diverse leggi ordinarie susseguitesi nel tempo. Ci si riferisce, nello specifico, alla legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta «legge Scelba»), di attuazione della XII disposizione transitoria e finale sul divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, alla legge 9 ottobre 1967, n. 962, sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio, alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, recante ratifica ed esecuzione della convenzione di New York del 7 marzo 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta «legge Mancino»), recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, nonché agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Pertanto, il nostro ordinamento prevede una normativa che punisce chi propaganda idee discriminatorie, chi commette o istiga a commettere atti discriminatori di natura razziale, etnica, nazionale o religiosa, chi organizza movimenti che hanno tra i loro scopi quelli indicati o partecipa ad essi. Tuttavia, i meccanismi oggi in vigore, volti alla sospensione cautelativa dell'attività e allo scioglimento di tali organizzazioni, sono previsti in disposizioni distinte, farraginose, inefficaci e, purtroppo, di fatto inapplicate. Ne consegue la necessità di introdurre un unico procedimento, semplificato e interamente giurisdizionalizzato, sottratto alla discrezionale iniziativa dell'esecutivo, condizionata per natura dalla maggioranza politica del momento.
  A tale fine, all'articolo 1 della presente proposta di legge sono elencate le fattispecie alle quali si applicano le disposizioni introdotte. Gli articoli 2 e 3 disciplinano le procedure per la sospensione dell'attività del gruppo (organizzazione, movimento, associazione o partito), per il suo scioglimento e per la confisca dei suoi beni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali aventi ad oggetto:

   a) il delitto previsto dall'articolo 604-bis del codice penale o un reato aggravato ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice;

   b) i delitti previsti dagli articoli 2, 4 e 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645;

   c) i delitti previsti dagli articoli da 1 a 8 della legge 9 ottobre 1967, n. 962;

   d) il delitto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 2.
(Sospensione)

  1. Quando il pubblico ministero procede per taluno dei reati di cui all'articolo 1 o comunque per fattispecie di reato aggravate dal movente del fascismo o della discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nei confronti di uno o più esponenti di un gruppo, un'organizzazione, un movimento, un'associazione o un partito politico, ha l'obbligo di chiedere al giudice competente per il giudizio l'applicazione della misura cautelare della sospensione immediata dell'attività del relativo gruppo, organizzazione, movimento, associazione o partito.
  2. Il giudice, entro dieci giorni dalla data della richiesta del pubblico ministero, valutata la gravità del reato, dispone con decreto la sospensione ai sensi del comma 1. Il decreto che dispone la sospensione è reclamabile entro quindici giorni dalla data di comunicazione.

Art. 3.
(Scioglimento e confisca)

  1. Con la sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 1, il giudice dispone lo scioglimento del gruppo, organizzazione, movimento, associazione o partito politico di cui il condannato è esponente e la confisca delle somme di denaro e delle altre utilità di cui tale gruppo, organizzazione, movimento, associazione o partito, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.