PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1293
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PELLA, OCCHIUTO, ZANGRILLO, SOZZANI
Disposizioni generali in materia di interventi di ricostruzione e rilancio produttivo a seguito di calamità naturali, nonché deleghe al Governo per la disciplina della concessione di contributi per il ristoro dei danni e dell'istituzione di zone franche urbane nei territori colpiti
Presentata il 22 ottobre 2018
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge nasce dalla necessità di una normativa organica e stabile nel tempo per rispondere alle esigenze degli operatori economici colpiti da eventi calamitosi. L'iniziativa legislativa è anche l'occasione per ricordare i tragici eventi legati all'alluvione che, cinquanta anni fa, il 2 novembre 1968, devastò il territorio biellese, spazzando via 58 vite, oltre che un intero comparto industriale legato alla produzione tessile. Il bilancio dell'alluvione fu terribile, l'economia biellese fu duramente colpita e molte aziende tessili subirono ingenti danni: furono distrutte circa 100 fabbriche, 350 aziende artigiane e 400 negozi. Un dramma incredibile, che non viene ricordato abbastanza e che i firmatari della presente proposta di legge intendono riportare all'attenzione del Paese.
Come noto, le calamità naturali – che purtroppo affliggono frequentemente il nostro Paese – hanno una grande rilevanza sociale, ma anche economica, in quanto provocano danni al sistema degli insediamenti e alle infrastrutture, nonché una rilevante riduzione della capacità di produrre reddito.
Questa perdurante situazione di emergenza ha prodotto, nel corso dei decenni, un quadro normativo disorganico, generando anche sperequazioni tra cittadini e imprese residenti in aree territoriali diverse. Infatti, proprio per rispondere alle istanze delle popolazioni colpite, sono state attivate procedure di emergenza e misure di sostegno disomogenee, che hanno reso poco chiari strumenti, ruoli e responsabilità dei vari soggetti interessati.
La citata stratificazione normativa è stata favorita anche dall'incertezza delle risorse finanziarie e dalle regole di contabilità pubblica, che hanno costretto a continui aggiustamenti nella gestione delle emergenze.
Per questi motivi, si ritiene opportuno avviare una discussione sulla necessità di un quadro normativo omogeneo, che individui la «cassetta degli attrezzi» come base unica di riferimento per i diversi eventi calamitosi.
A tal fine, riteniamo sia necessario individuare preventivamente la tipologia di interventi attivabili volta per volta a favore di imprese e persone fisiche, anche sulla base delle esperienze maturate in questi anni, in particolare dalle associazioni di categoria come Confindustria.
In particolare, il quadro organico di riferimento dovrebbe disciplinare alcuni ambiti specifici, di seguito evidenziati.
1) Semplificazione delle disposizioni di carattere sospensivo.
In primo luogo, sarebbe opportuno introdurre una disciplina organica e uniforme in materia di agevolazioni fiscali, al fine di definire in modo rigoroso l'ambito soggettivo, oggettivo e temporale della sospensione degli obblighi tributari, nonché le modalità di ripresa della riscossione delle imposte sospese, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.
Con riferimento, poi, ai profili di natura «lavoristica», in tema di sospensione dei contributi, sarebbero opportune, come già evidenziato per le tematiche fiscali, disposizioni di portata generale applicabili automaticamente in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, senza costringere le imprese a estenuanti attese di provvedimenti e di istruzioni last minute. Inoltre, dovrebbero essere individuati strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro e di mantenimento degli interventi di integrazione salariale già in essere al verificarsi dell'evento.
2) Disciplina generale per il risarcimento dei danni alle persone fisiche e ai beni privati in caso di calamità naturale.
Nel processo di razionalizzazione della disciplina, appare altresì necessario prevedere misure volte a ristorare i danni subiti dalle imprese, nel rispetto dei requisiti di compatibilità richiesti dalla normativa europea. Ad esempio, la quantificazione del ristoro dovrebbe tenere conto dei danni subiti dai beni materiali e della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività, comprese le conseguenze economiche di una delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive danneggiate dall'evento calamitoso.
3) Individuazione delle agevolazioni attivabili in caso di calamità naturali.
Passando alle misure di sostegno finanziario, servono regole certe e omogenee, che consentano sia di fronteggiare i primi fabbisogni connessi alla fase emergenziale, sia di soddisfare le esigenze di finanziamento per la ricostruzione e per la ripresa dell'attività economica.
In particolare, è fondamentale, nella fase emergenziale, dotare l'ordinamento di uno schema operativo standard, che preveda l'immediata sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere.
Per quanto concerne, invece, le misure per la ricostruzione e per la ripresa economica dei territori danneggiati, è necessaria l'emanazione di specifiche disposizioni che definiscano un meccanismo di intervento standard, attivabile immediatamente in caso di calamità e che comprenda la concessione di contributi, finanziamenti agevolati e crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali.
In questo contesto, dovrebbe essere prevista l'istituzione di zone franche urbane (ZFU) nei territori colpiti per sostenere il mantenimento delle economie locali e la ripresa del tessuto economico.
4) Norme tecniche per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Inoltre, in relazione al tema della sicurezza sul lavoro, appare necessario chiarire il riferimento tecnico in base al quale un edificio che ospita un luogo di lavoro possa dirsi «solido e stabile» (allegato IV del decreto legislativo n. 81 del 2008), al fine di superare le criticità derivanti dalla perdurante incertezza sul tema. In particolare, occorre chiarire che i requisiti di solidità e stabilità sono quelli individuati dalle norme costruttive (norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018) e, quindi, che un edificio si reputa «solido e stabile» secondo le regole tecniche vigenti al momento della sua costruzione.
Infine, la presente proposta di legge prevede che i sindaci siano investiti del ruolo di sub-commissari nella fase di emergenza, che siano assicurati adeguati ristori per le casse comunali nel periodo della sospensiva attraverso il Fondo per le emergenze nazionali e che la zona colpita dall'emergenza sia chiaramente individuata, evitando di applicare i meccanismi previsti in base al criterio automatico della residenza.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni per accelerare e semplificare gli interventi di ricostruzione dei beni immobili, delle infrastrutture e del tessuto produttivo a seguito di calamità naturali, per favorire il coordinamento degli organi dello Stato e degli enti territoriali interessati nonché per assicurare certezza ed efficacia agli strumenti di sostegno dell'economia dei territori colpiti.
2. In particolare, la presente legge persegue le seguenti finalità:
a) contenere i tempi della gestione straordinaria;
b) attuare gli interventi in un quadro di programmazione;
c) garantire la pubblicità e la diffusione delle informazioni relative all'opera di ricostruzione;
d) valorizzare il ruolo delle regioni e degli enti locali nell'attività di ricostruzione;
e) realizzare un'effettiva semplificazione amministrativa e delle competenze;
f) tutelare il territorio e prevenire il rischio;
g) razionalizzare gli strumenti utili al rilancio delle attività produttive nelle zone colpite da calamità naturali.
3. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e in attuazione dei commi 1 e 2, assicurano che la ricostruzione preservi, per quanto possibile, le comunità locali da rischi di spopolamento permanente e favorisca la ripresa della vivibilità dei luoghi e delle attività economiche.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Intese istituzionali di programma tra Governo e regioni)
1. Il Governo e le regioni operano attraverso intese istituzionali di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per:
a) il coordinamento e il controllo generali dell'opera di ricostruzione;
b) il coordinamento degli interventi straordinari di carattere interregionale;
c) la connessione fra interventi straordinari legati alla ricostruzione e interventi ordinari, con specifico riguardo a quelli relativi alle infrastrutture, alle risorse, ai tempi, ai modi e ai soggetti responsabili della loro attuazione;
d) gli interventi su immobili statali danneggiati dalla calamità naturale.
Art. 3.
(Piano regionale per la ricostruzione)
1. Il piano regionale per la ricostruzione, di seguito denominato «piano», costituisce il documento unitario di riferimento per la programmazione degli interventi di ricostruzione. La regione assicura massima pubblicità al piano in tutte le fasi della sua elaborazione.
2. Il piano si ispira al principio della ricostruzione come strumento di tutela territoriale e insediativa e di sviluppo, secondo i seguenti criteri:
a) il ripristino dei manufatti distrutti deve prevedere la sostituzione con edifici e con strutture progettati tenendo conto delle competenze tecniche e delle innovazioni tecnologiche più recenti e con l'osservanza dei criteri antisismici vigenti;
b) il recupero degli assetti territoriali e ambientali alterati deve comprendere la bonifica dei siti inquinati e il miglioramento della qualità ambientale.
3. Il piano contiene:
a) la descrizione dell'evento calamitoso e degli effetti provocati sugli insediamenti umani e sul territorio;
b) la descrizione degli interventi d'urgenza effettuati nella fase dell'emergenza, con l'indicazione dei costi sostenuti;
c) la registrazione, attraverso successivi aggiornamenti, di tutti gli interventi straordinari programmati e dei rispettivi tempi effettivi di realizzazione;
d) gli obiettivi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio che la ricostruzione mira a conseguire;
e) in base alle caratteristiche dell'evento calamitoso nonché delle particolari condizioni del territorio e degli insediamenti umani e produttivi delle zone interessate, l'indicazione della priorità degli interventi, i tempi programmati per la realizzazione di ciascun intervento, gli obiettivi e la ripartizione definitiva delle risorse fra i comuni;
f) la data programmata di cessazione dello stato d'emergenza.
4. Il piano indica altresì:
a) le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento, secondo criteri omogenei;
b) i criteri e le modalità per gli interventi a favore dei privati per il ripristino dei beni immobili;
c) i criteri e le modalità per gli interventi di sostegno ad attività produttive;
d) le direttive per l'approvazione dei progetti e per le verifiche in corso d'opera per gli interventi su immobili privati che godono di contributi pubblici;
e) i criteri generali in base ai quali i comuni devono procedere ai fini della tutela del territorio e della prevenzione del rischio.
Art. 4.
(Piano regionale per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione)
1. Ai fini della tutela del territorio e del ripristino ambientale, le regioni interessate da un evento calamitoso approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione allo scopo di:
a) individuare i tempi di intervento;
b) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti da crolli e demolizioni;
c) individuare le risorse necessarie ad attuare la più celere rimozione delle macerie;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico e la selezione, massimizzandone il recupero e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dall'evento calamitoso;
f) individuare i luoghi di deposito e di smaltimento.
Art. 5.
(Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi)
1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la deliberazione del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato d'emergenza nei comuni interessati da calamità naturali di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può essere disposta la sospensione o il differimento dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per un periodo di almeno quattro mesi.
2. La sospensione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai soggetti aventi la residenza, la sede legale od operativa, alla data dell'evento calamitoso, nel territorio dei comuni individuati dalla delibera dello stato d'emergenza.
3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, su richiesta dei lavoratori residenti nei comuni individuati dalla delibera dello stato d'emergenza, non devono operare le ritenute alla fonte, a decorrere dalla data dell'evento calamitoso e fino al termine del periodo di sospensione individuato dal comma 1. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Nei confronti dei contribuenti di cui al comma 2 del presente articolo sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti dovuti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, indipendentemente dall'ubicazione dei fabbricati assoggettabili a tassazione locale.
5. Nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1 sono, altresì, sospesi per il periodo definito dalla medesima delibera:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e delle regioni;
c) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo le domande di iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le denunce previste dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura e il pagamento della relativa tariffa;
d) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede od operino nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1, per conto di aziende e di clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei citati comuni rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale;
e) i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data dell'evento calamitoso presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1.
6. Fino al termine del periodo di sospensione definito dal comma 1 non sono computabili, ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, disciplinato dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali e i benefici di qualsiasi genere, concessi sia dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1 del presente articolo, sia dai datori di lavoro privati operanti nei predetti comuni a favore dei propri lavoratori anche non residenti nei medesimi comuni.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno la sede legale od operativa nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento calamitoso non sono soggetti all'imposta di successione, alle imposte e alle tasse ipotecarie e catastali, nonché all'imposta di registro o di bollo.
8. Le esenzioni previste dal comma 7 sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data dell'evento calamitoso si trovavano in una delle seguenti condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili dichiarati inagibili ubicati nei territori dei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1.
9. Le esenzioni previste dai commi 7 e 8 non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e di tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7 e 8 e aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata delibera.
10. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.
11. Le disposizioni del comma 10, limitatamente agli immobili ad uso produttivo, si applicano nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
12. Con successive delibere del Consiglio dei ministri possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, ulteriori comuni colpiti dall'evento calamitoso, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dal comma 1.
13. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, prevedendo altresì adeguate misure di ristoro per i comuni.
Art. 6.
(Ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi)
1. La ripresa della riscossione dei tributi sospesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, avviene in una unica soluzione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza della sospensione. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato di cui all'articolo 10.
2. La ripresa della riscossione delle ritenute sospese o differite, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi od oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.
3. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui all'articolo 5, sono effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza della sospensione.
4. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'articolo 5, sono effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal termine del periodo di sospensione.
Art. 7.
(Sospensione dei termini)
1. Nei comuni individuati dalla delibera dello stato d'emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, interessati dall'evento calamitoso sono altresì sospesi per il periodo di cui al medesimo articolo 5, comma 1:
a) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
b) il pagamento dei canoni di concessione e di locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla Cassa depositi e prestiti Spa, comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive nell'esercizio in cui sono incassati. Un'analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, compresi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché con riferimento ai settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a quattro mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze situate nei comuni di cui al comma 1.
3. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che risiedevano o avevano la sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1 non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo di sospensione.
4. Gli eventi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, opportunamente riconosciuti sulla base del perimetro dell'emergenza causata dall'evento, sono da considerare causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
Art. 8.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza delle costruzioni e degli edifici che ospitano luoghi di lavoro)
1. I requisiti di solidità e stabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli edifici e le costruzioni che ospitano luoghi di lavoro s'intendono riferiti ai requisiti previsti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.
Art. 9.
(Ristoro dei danni)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante la disciplina generale per il ristoro dei danni alle persone fisiche e ai beni privati in caso di calamità naturale, che preveda la concessione di contributi, sotto qualsiasi forma, per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo, per i servizi pubblici e privati, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare la concessione dei contributi per il ristoro del danno subito dai soggetti che svolgono attività economica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
b) valutare l'effettiva sussistenza di un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa;
c) quantificare l'importo del ristoro tenendo conto dei danni subiti dai beni materiali e della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività, comprese le conseguenze economiche di una delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive danneggiate dall'evento calamitoso;
d) calcolare i danni materiali sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che le attività danneggiate avevano prima della calamità, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
e) prevedere che l'ammontare dei contributi non possa superare il totale dei danni, al netto di eventuali premi assicurativi ricevuti a fronte degli stessi;
f) precisare che i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi all'evento calamitoso, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
g) prevedere, per i soggetti che svolgono attività economica, che l'esclusione dalla tassazione di cui alla lettera f) sia concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 10.
(Finanziamenti agevolati)
1. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dall'evento calamitoso e interventi di microcredito per il sostegno e per il ripristino dei beni di consumo e degli strumenti per le attività produttive dei medesimi soggetti. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 11.
(Zona franca urbana)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante la disciplina generale delle zone franche urbane nel territorio dei comuni colpiti da calamità naturali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione e semplificazione del procedimento per l'istituzione della zona franca urbana e per la presentazione al Ministero dello sviluppo economico delle istanze di accesso ai benefìci connessi;
b) nomina da parte del Commissario per la ricostruzione di sub-commissari dell'emergenza individuati nei sindaci dei comuni colpiti da calamità naturali, ai fini di un adeguato accompagnamento sociale del territorio colpito da calamità naturali e della sua immediata ed efficace ricostruzione;
c) definizione della tipologia delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le imprese e per i titolari di lavoro autonomo che svolgano o intendano svolgere la loro attività nella sede o nelle unità locali ubicate nelle zone franche urbane, tra le quali esenzioni dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dall'imposta municipale propria e dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente;
d) previsione di specifici criteri per l'individuazione del campo di applicazione delle agevolazioni di cui alla lettera c), tenendo conto delle specificità economiche e territoriali delle zone colpite da calamità naturali.
2. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera c), avviene nel rispetto del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
Art. 12.
(Misure a sostegno dei lavoratori)
1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite da calamità naturali, è concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori:
a) del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito di una calamità naturale, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei comuni colpiti dal citato evento e per i quali non trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b) di cui alla lettera a) impossibilitati a recarsi al lavoro perché impegnati nella cura di familiari con essi conviventi che sono stati vittime di infortuni o sono affetti da malattie conseguenti alla calamità naturale.
2. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giorni di retribuzione.
3. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa di una calamità naturale e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e dei rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni colpiti dalla calamità naturale è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate dalle regioni interessate e sono riconosciute ed erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza della calamità naturale sono esonerati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, 25, 30 e 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
6. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza della calamità naturale non sono conteggiati ai fini delle durate previste dagli articoli 4, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza della calamità naturale sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Art. 13.
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito – interventi di integrazione salariale)
1. Previo accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni interessate, può essere concessa una proroga degli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, al verificarsi di una calamità naturale, il programma di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, di crisi o di riorganizzazione aziendale inizialmente avviato sia caratterizzato da interventi correttivi o da investimenti complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale ovvero presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel termine originariamente previsto.
Art. 14.
(Interventi per la ripresa economica e produttiva)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza, possono essere concesse le seguenti agevolazioni a favore delle imprese che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato:
a) finanziamenti agevolati a tasso zero, per il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei comuni colpiti da calamità naturali, per copertura del 100 per cento degli investimenti fino a 30.000 euro, in favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate, da rimborsare in dieci anni con un periodo di tre anni di preammortamento;
b) finanziamenti agevolati a tasso zero, per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei comuni colpiti da calamità naturali, per la copertura del 100 per cento degli investimenti fino a 600.000 euro, in favore delle micro, piccole e medie imprese nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo, da rimborsare in otto anni con un periodo di tre anni di preammortamento;
c) finanziamenti di progetti di riconversione e riqualificazione industriale, per sostenere nuove iniziative produttive e percorsi di sviluppo economico nei territori dei comuni colpiti da calamità naturali, in base al regime di aiuto previsto per le aree industriali in crisi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, a sostegno di investimenti produttivi anche a carattere innovativo, della riqualificazione delle aree interessate, della formazione del capitale umano, della riconversione di aree industriali dismesse, del recupero ambientale e dell'efficientamento energetico dei siti nonché della realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi;
d) credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratto di locazione finanziaria, riguardanti macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive operanti nei territori dei comuni colpiti da calamità naturali, nei limiti previsti e alle condizioni consentite dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a strutture produttive già esistenti o di nuova localizzazione che sono impiantate nel territorio, purché gli investimenti facciano parte di un progetto di investimento iniziale, definito ai sensi dell'articolo 2, numeri 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nella misura consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 di cui alla decisione C(2014) 6424 final della Commissione, del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final della Commissione, del 23 settembre 2016.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, tenuto conto anche della gravità della calamità naturale e del suo impatto sul tessuto economico-sociale, si provvede all'attivazione delle misure di sostegno di cui al comma 1, all'individuazione delle relative coperture finanziarie, dei criteri e delle modalità di accesso alle misure medesime e, nell'ambito del piano regionale di protezione civile, all'individuazione di strumenti di pianificazione.