FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1256

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Istituzione di una zona franca nella provincia di Ragusa

Presentata l'11 ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha lo scopo di creare alcune zone a franchigia doganale per gli operatori economici nazionali ed esteri che hanno interessi orientati nel bacino del Mediterraneo, in particolare nella provincia di Ragusa per la sua posizione marginale rispetto all'Italia e di assoluta centralità rispetto al complesso degli Stati del Nord-Africa e dell'Europa meridionale. Il riconoscimento di queste aree come «zone franche», con tutto ciò che questo fatto comporta di positivo, appare un atto dovuto dello Stato: sia in quanto intervento mirato a ridurre il gap che separa il meridione dalle regioni più sviluppate del nord, sia per i vantaggi che potrebbero derivarne all'intero Paese.
  L'adozione di tale misura costituirebbe un elemento decisivo per l'attuale situazione locale, con prospettive future di attrazione di risorse produttive e di rilancio del commercio. Le ampie possibilità offerte dalle zone franche, con opportuna previsione anche di misure di salvaguardia, non sarebbero preclusive di altre parallele o aggiuntive facilitazioni previste dall'ordinamento doganale. Le attività consentite all'esterno della zona franca evidenziano l'interesse della stessa nei settori della trasformazione, produzione, manipolazione e assemblaggio, concretizzandosi in un vantaggio anche per i territori confinanti direttamente o indirettamente interessati alle relative forniture di beni e di servizi. Naturalmente ciò presuppone interventi statali duttili e tempestivi. A questi fini sarebbe auspicabile anche la collaborazione, se necessaria, delle autorità regionali.
  La presente proposta di legge, nelle sue linee essenziali, risponde alle tipiche finalità di natura economica che la normativa sulle zone franche si prefigge e non prevede pregiudiziali di natura tecnica, essendo possibile assicurare l'esercizio di controlli all'esterno delle zone territoriali agevolate.
  Le eventuali preoccupazioni che potrebbero sorgere rispetto alle agevolazioni temporanee relative all'immissione nella zona franca, in esenzione fiscale e doganale, di generi alimentari di prima necessità e di materie prime per coprire il fabbisogno locale sono superabili in un contesto complessivo che tenga conto delle condizioni socio-economiche del territorio interessato. Sono ben note le motivazioni che in altre occasioni sono state addotte per negare i benefìci di una zona franca: il provvedimento sottrarrebbe la zona alla sovranità dello Stato, in particolare per quanto concerne i regimi fiscali, senza il conforto di quelle eccezionali ragioni riscontrate per altri casi (come per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia) e formalmente riconosciute in materia di imposta sul valore aggiunto prima dalla direttiva 77/388/CEE (ora abrogata) e poi dalla direttiva 2006/112/CE. Le eccezionali ragioni, per quanto concerne i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, sono state di ordine strettamente geografico, mentre, per quanto concerne la provincia di Ragusa, esse attengono alle condizioni, oltre che geografiche, anche economiche del territorio e pertanto, in una più generale e completa visione politica, appaiono sufficienti per giustificare interventi eccezionali che ne consentano un immediato rilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il territorio della provincia di Ragusa compreso nei comuni di Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Scicli, Ispica, Pozzallo, Giarratana, Santa Croce Camerina, Monterosso Almo, Acate e Chiaramonte Gulfi è considerato fuori della linea doganale agli effetti dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed è costituito in zona franca.

Art. 2.

  1. Il quinto comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

   «Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi, gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254, e il territorio della provincia di Ragusa compreso nei comuni di Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Scicli, Ispica, Pozzallo, Giarratana, Santa Croce Camerina, Monterosso Almo, Acate e Chiaramonte Gulfi, costituito in zona franca».

Art. 3.

  1. Il regime di zona franca ha effetto nei riguardi dei diritti di confine e degli altri istituti doganali previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei riguardi dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

  1. Nella zona franca sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione.
  2. Le merci ammesse nella zona franca possono formare oggetto, alle condizioni stabilite dalla presente legge:

   a) di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;

   b) della manipolazioni usuali consentite dalle disposizioni in vigore;

   c) di operazioni di distruzione;

   d) di operazioni di trasformazione.

Art. 5.

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la giunta della Regione siciliana, possono essere escluse dai benefìci previsti dal regime di zona franca le merci o le categorie di merci la cui produzione o lavorazione possa rivelarsi pregiudizievole all'economia dello Stato o della stessa Regione siciliana.

Art. 6.

  1. Le merci estere introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

   a) per l'importazione definitiva;

   b) per l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;

   c) per la spedizione da una dogana all'altra;

   d) per il trasporto;

   e) per il deposito;

   f) per la lavorazione.

Art. 7.

  1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

   a) per l'esportazione definitiva;

   b) per l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;

   c) per il cabotaggio;

   d) per la circolazione;

   e) per la lavorazione.

Art. 8.

  1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca e per le quali non siano state concesse agevolazioni fiscali, in applicazione dell'articolo 5, sono considerate merci estere; per esse il proprietario o il suo legale rappresentante può richiedere l'applicazione delle norme vigenti in materia di reintroduzione in franchigia.

Art. 9.

  1. Le merci introdotte nella zona franca, per le quali le disposizioni legislative dell'Unione europea o nazionali prevedano l'esonero totale dai dazi doganali all'importazione o che siano ammesse a un regime di franchigia in ragione della particolare destinazione, mantengono la loro condizione di merci nazionali o nazionalizzate.

Art. 10.

  1. Agli effetti dell'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e in deroga alle norme vigenti, l'ufficio periferico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici nonché alle imprese di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da essi effettuate in tutti i casi in cui tale obbligo è previsto.
  2. L'esonero di cui al comma 1 può essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o dell'impresa; in tal caso, l'ente o l'impresa deve, entro dieci giorni dalla notifica della revoca dell'esonero, prestare cauzione relativamente alle operazioni in corso.
  3. Fermo restando l'obbligo di prestare cauzione ai sensi del comma 2, l'ente o l'impresa nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca del beneficio dell'esonero dal prestare cauzione può proporre, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze, che decide nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso. In mancanza di deliberazione espressa entro il predetto termine, il ricorso si intende accolto.

Art. 11.

  1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 168 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al fine di accelerare il processo di industrializzazione, è consentita l'immissione nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dai diritti doganali, dei macchinari, degli equipaggiamenti, delle installazioni e dei materiali necessari per l'avviamento delle imprese industriali, commerciali, turistiche e agricole di nuova costituzione e per l'ammodernamento e l'ampliamento di quelle già esistenti.

Art. 12.

  1. In deroga alle disposizioni doganali in vigore, è consentita l'immissione nella zona franca, in esenzione totale da imposte e da diritti doganali, delle materie prime destinate a essere lavorate nel territorio della medesima zona franca.

Art. 13.

  1. L'ufficio periferico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente può concedere alle imprese operanti nella zona franca:

   a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che consentano al Corpo della guardia di finanza di vigilare in permanenza nei loro stabilimenti;

   b) di corrispondere, sui prodotti ottenuti da trasformazioni effettuate nella zona franca, i soli diritti di confine previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, afferenti alle materie prime estere impiegate;

   c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate e successivamente reintrodotte nel territorio locale sotto forma di prodotti finiti e semilavorati. Le relative autorizzazioni sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che può revocarle o modificarle entro tre mesi dalla data della loro concessione, d'intesa con la Regione siciliana.

Art. 14.

  1. Alle merci introdotte nella zona franca possono essere applicate tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore e in particolare dall'articolo 214 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quali speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

Art. 15.

  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 177 e 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la temporanea importazione è sempre autorizzata dall'ufficio periferico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente. Le autorizzazioni concesse sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il comitato di cui all'articolo 221 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, può disporne la revoca o la modifica, d'intesa con il presidente della Regione siciliana.

Art. 16.

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il presidente della Regione siciliana, sono definiti i confini territoriali della zona franca.

Art. 17.

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione siciliana redige il piano regolatore territoriale della zona franca, che deve prevedere le opere, i servizi e le infrastrutture necessari alla corretta, economica e funzionale gestione della zona stessa.
  2. Nella redazione del piano regolatore si deve tenere conto di opere, infrastrutture e servizi già esistenti o in corso di realizzazione alla data di presentazione del piano stesso.

Art. 18.

  1. Talune opere e infrastrutture di servizio presenti nella zona franca possono essere riservate all'uso esclusivo di utenti pubblici o privati, mediante contratto di leasing o altre forme di locazione, stipulati tra il consorzio di cui all'articolo 19 e gli utenti aventi interesse.

Art. 19.

  1. Sono istituiti distinti consorzi per la gestione delle aree di ciascuno dei comuni compresi nel territorio della zona franca.
  2. Dei consorzi di cui al comma 1 fanno parte:

   a) un rappresentante della Regione siciliana;

   b) un rappresentante del comune interessato;

   c) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

   d) un rappresentante degli imprenditori, anche piccoli e medi, operanti nella zona franca;

   e) un rappresentante dei commercianti e degli artigiani operanti nella zona franca.

  3. Possono altresì aderire ai consorzi di cui al comma 1 gli enti pubblici economici nazionali e regionali, nonché le banche e le imprese di assicurazione operanti nella zona franca.

Art. 20.

  1. Il patrimonio mobiliare del consorzio di cui all'articolo 19 è costituito, oltre che dai versamenti dei soggetti che ne fanno parte, da un fondo di 50 milioni di euro, costituito mediante un contributo una tantum posto per il 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per il 25 per cento a carico del bilancio della Regione siciliana e per il restante 25 per cento equamente ripartito tra i soggetti che fanno parte del consorzio.

Art. 21.

  1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.