XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1242
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifica all'articolo 37 del codice penale militare di pace, concernente la definizione di reato militare
Presentata il 4 ottobre 2018
Onorevoli Colleghi! – Il sistema dei reati militari, così come è oggi strutturato, non risponde a una volontà politica di selezione degli interessi ritenuti meritevoli di specifica tutela penale militare ma è il risultato casuale e irrazionale di reiterati interventi occasionali e settoriali.
Appare di tutta evidenza la contraddittorietà del sistema laddove si valuti che, per esempio, è attualmente reato militare l'omicidio tra militari di diverso grado e non lo è quello tra pari grado, pur se commesso per cause di servizio, o quello colposo; che è reato militare la lesione volontaria e non quella colposa; che sono reati militari il peculato e la truffa, ma non lo sono la corruzione e la concussione.
L'unica via per conseguire la razionalizzazione del sistema dei reati militari e della giurisdizione militare è la rivisitazione del concetto di «reato militare», in cui l'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, individua uno dei due parametri di competenza della giurisdizione militare.
Solo svincolando quel concetto dalle strettoie formalistiche dell'articolo 37 del codice penale militare di pace («Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare») e attribuendo a esso, invece, connotati più sostanziali (commissione di reato comune da parte di un militare, in un luogo militare, con violazione dei doveri o con abuso dei poteri militari) la speciale giurisdizione godrebbe di un respiro plausibile e sarebbe in grado di rivendicare una limpida e utile ragion d'essere.
È comprensibile che in passato il legislatore abbia voluto operare uno spostamento di competenze in favore del giudice ordinario, finalizzato alla riduzione progressiva della speciale giurisdizione, all'epoca priva di quelle connotazioni di autonomia e di indipendenza che, dagli anni ottanta, la caratterizzano equiparandola appieno a quella ordinaria.
È per questa ragione che, con la riforma parziale del codice penale militare di pace operata nel 1956, si realizzò una redistribuzione della giurisdizione tutta in favore del giudice ordinario. Ma, dal punto di vista funzionale, quella riforma ha generato un ben poco ragionevole sistema di riparto di giurisdizione, fonte di duplicazioni di processi, di disagi, di incertezze del diritto e di spese inutili.
Dagli anni ottanta (1981: riforma dell'ordinamento giudiziario militare; 1988: istituzione del Consiglio della magistratura militare), l'ordinamento giudiziario militare è stato assimilato, quanto a struttura e a garanzie di autonomia e di indipendenza, a quello della giurisdizione ordinaria; i magistrati militari hanno dunque da tempo uno status pressoché identico a quello dei magistrati ordinari.
È così venuta a cadere in toto la ragione di quello spostamento di competenze, e quella difficoltà di giustificazione si è automaticamente tradotta in assenza di titolo giustificante.
La Costituzione prevede questa giurisdizione speciale (articolo 103 e VI disposizione transitoria e finale), sicché essa è necessaria e indefettibile e ogni ipotesi di riduzione alla giustizia ordinaria è preclusa da questa superiore volontà.
Non si vede, del resto, quale possa esserne la convenienza o l'utilità: una volta assicurate le ricordate garanzie, resta il bene di una conoscenza professionale specifica, che è uno strumento utilissimo, se non addirittura necessario, per il buon esercizio della giurisdizione; un valore costituzionale anch'esso, non meno importante per i destinatari della funzione, certo interessati al giudizio di chi conosce anziché a quello di chi non conosce tale contesto e tale condizione.
Inoltre, date le attuali condizioni delle due giurisdizioni, sovraccaricata l'una, sottoutilizzata l'altra, lo spostamento di competenze consentirebbe di sollevare il giudice ordinario dall'aggravio dei corrispondenti carichi di lavoro, con un apprezzabile risparmio di risorse: carichi di lavoro che contestualmente passerebbero nelle cure del giudice militare, capace di assorbirli senza alcun costo aggiuntivo per quel sistema giudiziario, date le potenzialità non impiegate.
In considerazione di quanto esposto, è dunque opportuno rivedere l'irrazionale, segmentato confine tra le due giurisdizioni. La modifica al citato articolo 37 del codice penale militare di pace intende, alla luce della giurisprudenza costituzionale, razionalizzare il riparto, facendo corrispondere alla giurisdizione militare la presenza, nel fatto e nelle sue circostanze, dell'interesse militare, il che avviene mediante la qualificazione come «reati militari» di reati che, in presenza di elementi circostanziati e considerati in rapporto agli interessi militari, manifestano una specifica e ulteriore offensività: il vulnus inferto ai valori che, proprio per volontà della Costituzione, le Forze armate devono tutelare. La ragionevolezza rappresenta – secondo la giurisprudenza costituzionale – il canone regolatore della discrezionalità del legislatore nel definire il riparto, e proprio la ragionevolezza vuole che sia il giudice che ha quella competenza professionale a conoscere dei fatti e degli interessi lesi.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 37 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:
«È altresì reato militare qualunque violazione della legge penale commessa dal militare con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:
1. la personalità dello Stato;
2. la pubblica amministrazione;
3. l'amministrazione della giustizia;
4. l'ordine pubblico;
5. l'incolumità pubblica;
6. la fede pubblica;
7. la moralità pubblica e il buon costume;
8. la persona;
9. il patrimonio.
È reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dal militare in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di un altro militare.
È reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi ovvero di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dal militare in luogo militare».