XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1212
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
NOVELLI, GELMINI, POLVERINI, SANDRA SAVINO, PETTARIN, MUGNAI, CASCIELLO, ORSINI, VERSACE, GIACOMETTO, ANNA LISA BARONI, CAPPELLACCI, PITTALIS, TARTAGLIONE, BIANCOFIORE, ROTONDI, LABRIOLA, BATTILOCCHIO, BIGNAMI, CORTELAZZO, NAPOLI, MINARDO, D'ATTIS, SQUERI, CRISTINA, MARROCCO, PELLA, FATUZZO, GAGLIARDI, RUFFINO, ZANGRILLO, BAGNASCO, VIETINA, FASCINA, PALMIERI, SCOMA, ROSSO, SPENA, ANGELUCCI, MARIN, MUSELLA, CASSINELLI, FERRAIOLI
Modifiche alla disciplina in materia di pagamento e di termini di erogazione dei trattamenti di fine rapporto e di fine servizio
Presentata il 28 settembre 2018
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a superare le disposizioni vigenti in materia di termini di pagamento dei trattamenti di fine rapporto (TFR) e di fine servizio (TFS) in favore dei dipendenti del pubblico impiego, al fine di ridurne la disparità rispetto alla disciplina riguardante i dipendenti del settore privato.
Il comparto della pubblica amministrazione ha vissuto una stagione di forte compressione e di tagli, tendenzialmente lineari e indiscriminati a partire dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, adottato con urgenza in considerazione del quadro di instabilità finanziaria al quale il Paese è stato sottoposto, in principal modo dalle pressioni internazionali, passando per il decreto-legge n. 201 dello stesso anno, meglio noto come decreto «Salva Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, attraverso il quale il Governo Monti introdusse, all'articolo 24, la cosiddetta «riforma Fornero» del sistema pensionistico, fino al varo di numerose disposizioni successive, quali quelle contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e ancora nel decreto-legge n. 101 del 2013, per la razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Governo Letta), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, e il successivo decreto-legge n. 90 del 2014, di riforma della pubblica amministrazione (Governo Renzi), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e infine alla legge di stabilità dello stesso anno (legge n. 190 del 2014).
Con particolare riguardo all'oggetto della presente proposta di legge si rileva che la disciplina di erogazione del TFR o del TFS modificata ai sensi del combinato disposto dei provvedimenti citati rappresenta oggi, di fatto, un elemento di oggettiva disparità tra lavoratori del settore pubblico e del settore privato.
Per i lavoratori del pubblico impiego, infatti, come specificato ampiamente dalle circolari dell'INPS n. 73 del 5 giugno 2014 e n. 154 del 17 settembre 2015, a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro, i tempi di attesa per l'erogazione del TFR o del TFS variano da un minimo di 105 giorni, in caso di decesso o inabilità del lavoratore, ad un massimo di oltre due anni per una serie di casi, tra i quali la pensione anticipata. Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, invece, i tempi di attesa per l'erogazione del TFR variano in base alla contrattazione collettiva: ad esempio, nel settore terziario si dispone che venga erogato entro trenta giorni dal termine del rapporto, mentre nel settore del commercio il termine è fino al quarantacinquesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Un ulteriore profilo di distinzione tra il settore pubblico e quello privato è rappresentato dalla previsione di tempi ulteriormente dilatati nell'erogazione del TFS in considerazione dell'ammontare complessivo del trattamento stesso, ai sensi dei commi da 7 a 9 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; previsione successivamente modificata, in via peggiorativa per i dipendenti del pubblico impiego, dall'articolo 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).
La disposizione di cui al richiamato articolo 12, comma 7, prevede le seguenti modalità e tempi di erogazione: a) un unico importo annuale se l'ammontare complessivo è pari o inferiore a 50.000 euro; b) due importi annuali se l'ammontare complessivo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro; in tal caso la prima tranche è pari a 50.000 euro e la seconda è pari al corrispettivo mancante; c) tre importi annuali se l'ammontare complessivo è superiore a 100.000 euro; in tal caso la prima e la seconda tranche sono entrambe pari a 50.000 euro, la terza è pari al corrispettivo mancante.
Vale la pena ricordare che gli interventi legislativi di rateizzazione dell'erogazione dei TFS dei dipendenti pubblici, nonché l'allungamento dei tempi entro cui all'ente preposto è fatto obbligo di liquidare i corrispettivi importi, sono stati necessari al fine del concorso al consolidamento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Secondo quanto previsto dalle relazioni tecniche di accompagnamento al decreto-legge n. 78 del 2010 e al disegno di legge di stabilità 2014, infatti, gli interventi di cui al citato articolo 12, commi da 7 a 9, avrebbero comportato risparmi di spese per diverse centinaia di milioni di euro su base annuale, in maniera analoga a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, come modificato dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge n. 138 del 2011.
L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge reca modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, rubricato «Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione», prevedendo la riduzione dei termini per la liquidazione dei TFS: al comma 2, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), l'attuale termine di carattere generale di ventiquattro mesi è ridotto a quarantacinque giorni e al comma 5, per effetto della disposizione di cui alla lettera b), il termine applicabile in caso di decesso o di inabilità passa da tre mesi a trenta giorni.
Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta interviene sull'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale i lavoratori che cessano il proprio rapporto per scelta unilaterale dell'amministrazione di appartenenza, in presenza di esigenze organizzative ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, vedono slittare il termine di erogazione del TFR secondo quanto stabilito dal comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, che ha introdotto nell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997 le disposizioni su cui si interviene con il comma 1 dell'articolo in commento. Il comma 2 in esame, quindi, si limita ad adeguare la norma del predetto comma 11, lettera a), al fine di riconoscere anche ai lavoratori posti in pensione dalla propria amministrazione la possibilità di vedersi corrisposto il TFR entro quarantacinque giorni dalla cessazione del lavoro.
Il comma 3 interviene sull'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, reintroducendo in parte le disposizioni originarie, approvate dalle Camere nell'estate 2010, maggiormente favorevoli ai dipendenti pubblici, seppur mantenendo la rateizzazione degli importi. Secondo quanto proposto, l'importo complessivo di trattamento che può essere liquidato in un'unica tranche viene fissato in 89.999 euro, invece dei 49.999 euro previsti dalla normativa vigente; viene altresì elevato l'importo complessivo interessato alla rateizzazione in due importi, compreso tra 90.000 e 149.999 euro, invece dell'attuale finestra tra 50.000 e 99.999 euro; infine, il terzo importo complessivo sottoposto a triplice rateizzazione è proposto a partire da 150.000 euro, in sostituzione dei vigenti 100.000 euro. Inoltre, la periodicità delle rate è ridotta a sei mesi rispetto ai dodici mesi previsti dalla normativa in vigore.
L'articolo 2 reca le disposizioni di quantificazione e di copertura degli oneri finanziari, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2019 e in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse necessarie sono individuate nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.
L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole da: «l'ente erogatore provvede» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'ente erogatore provvede, in ogni caso, decorsi quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro»;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «nei tre mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei trenta giorni successivi».
2. Alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140»;
b) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140».
3. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi dalla data di cessazione dall'impiego, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi dalla data di cessazione dall'impiego, è pari a 90.000 euro e il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi, è pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi dalla data di cessazione dall'impiego, è pari a 90.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi, è pari a 60.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro i sei mesi successivi alla corresponsione del secondo importo, è pari all'ammontare residuo».
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2019 e in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.