XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1194
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LIUZZI, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, AMITRANO, BERARDINI, CATALDI, CHIAZZESE, CILLIS, COSTANZO, DE GIROLAMO, DEIANA, DONNO, ERMELLINO, FARO, GALLO, GIARRIZZO, GIULIODORI, GRIMALDI, IANARO, IOVINO, LOMBARDO, ALBERTO MANCA, MANZO, MASI, MENGA, NAPPI, NESCI, OLGIATI, PARENTELA, RIZZONE, ROMANIELLO, ROBERTO ROSSINI, SAPIA, SCANU, SCERRA, SERRITELLA, SIRAGUSA, TROIANO, VILLANI, LEDA VOLPI
Disposizioni in materia di svolgimento contemporaneo di tutte le consultazioni elettorali in un unico giorno dell'anno e di durata degli organi elettivi regionali
Presentata il 25 settembre 2018
Onorevoli Colleghi! – Il presente intervento legislativo ha come principale finalità quella di razionalizzare, coordinandole in un unico testo normativo, le disposizioni vigenti in materia di durata e rinnovo degli organi elettivi delle regioni. Tale esigenza si è fatta ancora più impellente a seguito del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2015, n. 59.
A seguito delle norme introdotte dal decreto-legge n. 27 del 2015, le disposizioni che regolano il rinnovo dei consigli regionali e l'elezione dei presidenti delle regioni prevedono ben quattro ipotesi tra loro diverse. La prima è quella prevista dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, che, all'articolo 3, stabilisce che le elezioni regionali si svolgono a far data dalla quarta settimana antecedente la scadenza del quinquennio di durata in carica dei consigli regionali.
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 7, stabilisce che le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.
Proprio al fine di consentire lo svolgimento delle consultazioni elettorali del 2015 in un unico giorno (cosiddetto «election day»), la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, comma 501, ha apportato una novella all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, stabilendo che le elezioni regionali si possono svolgere entro sessanta giorni dalla data di scadenza della durata in carica dei consigli regionali.
Poiché, a seguito di un errore di calcolo, risultò che tale intervento normativo non sarebbe stato comunque in grado di consentire lo svolgimento di un election day che accorpasse le elezioni amministrative e quelle regionali previste per il 2015, il Governo ritenne di intervenire con un provvedimento di necessità e di urgenza – il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2015, n. 59 – che ha introdotto un'altra opzione in aggiunta al termine già previsto dal citato comma 501 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, prevedendo che le elezioni regionali si potessero svolgere anche nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori rispetto ai sessanta giorni successivi alla scadenza della legislatura regionale.
In entrambi gli interventi normativi il legislatore non ritenne di limitare le nuove disposizioni alle sole elezioni regionali previste per l'anno 2015, bensì intese modificare in maniera strutturale l'ordinamento vigente.
L'attuale quadro normativo in materia di rinnovo dei consigli regionali e di elezione dei presidenti delle regioni è dunque improntato all'incertezza e, se vogliamo, a una sorta di schizofrenia legislativa, poiché le elezioni si possono svolgere in un periodo che va dalla quarta settimana antecedente la scadenza della durata della legislatura regionale fino al sessantaseiesimo giorno successivo a tale data. Inoltre, le disposizioni normative che riguardano la data del voto regionale sono situate in tre leggi diverse.
La presente proposta di legge ha, dunque, come fine principale quello di razionalizzare la normativa vigente in materia di voto regionale e di riunire in un unico testo normativo le disposizioni di legge su tale tema. Si prevede, dunque, che il voto per il rinnovo dei consigli regionali e l'elezione del presidente della regione debba avvenire, di norma, prima della scadenza del quinquennio di durata degli organi elettivi, stabilendo che le elezioni si possano svolgere a partire dalla quarta domenica antecedente tale scadenza.
Si conferma l'eventualità che il voto regionale abbia a svolgersi nei sessanta giorni successivi alla scadenza del quinquennio, ma si vincola il ricorso a tale soluzione esclusivamente alla possibilità di accorpare il voto regionale ad altri tipi di elezioni, dando vita a quello che viene comunemente definito election day.
Nei casi in cui il voto regionale si svolga nel periodo successivo alla scadenza del quinquennio, il trattamento economico dei consiglieri regionali non sarà più corrisposto a far data dalla scadenza del quinquennio di durata naturale degli organi elettivi. Si è ritenuto di prevedere tale disposizione al fine di evitare che le elezioni posticipate rispetto alla scadenza naturale della legislatura regionale possano arrecare ai consiglieri in carica un vantaggio economico non giustificato.
La presente proposta di legge interviene anche per modificare la vigente normativa in tema di election day. La modifica più rilevante in questo senso riguarda il voto per il referendum abrogativo: si è previsto, a tale riguardo, che, quando quest'ultimo abbia luogo nello stesso anno in cui si svolgono una o più elezioni di altra natura, come le elezioni amministrative, regionali, europee o le elezioni politiche che non siano conseguenza di scioglimento anticipato delle Camere, le consultazioni referendarie si tengano nella medesima data delle altre consultazioni elettorali.
L'accorpamento delle consultazioni referendarie con le elezioni di altra natura, oltre a produrre risparmi sui costi determinati dal materiale svolgimento delle votazioni e ad evitare che gli elettori siano chiamati più volte al voto in un periodo temporale ristretto, ha la finalità politica di prevenire l'eventualità che l'esito di un referendum abrogativo sia facilmente vanificato dal mancato raggiungimento del prescritto quorum di votanti. Troppe volte, infatti, la campagna elettorale referendaria, da parte di chi è contrario ai quesiti sottoposti al voto, è improntata all'intento di impedire il raggiungimento del quorum dei votanti, piuttosto che concentrarsi sulle motivazioni di merito che dovrebbero indurre gli elettori a votare contro il quesito abrogativo.
Le molteplici occasioni in cui le consultazioni referendarie non sono state considerate valide per il mancato raggiungimento del quorum hanno contribuito a svilire e indebolire uno strumento fondamentale di democrazia diretta, qual è appunto il referendum.
L'articolo 1 della presente proposta di legge detta norme in materia di svolgimento contestuale delle elezioni, stabilendo che le elezioni comunali, regionali, politiche ed europee e le votazioni sui referendum, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, si svolgano in un'unica data nel corso dell'anno. L'articolo 1, al comma 1, elimina altresì il riferimento alle elezioni dei presidenti delle province e a quelle per i rinnovi dei consigli provinciali, tenendo conto delle innovazioni apportate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha trasformato l'elezione degli organi provinciali in elezione di secondo grado.
L'articolo 2 modifica l'articolo 5 della citata legge n. 165 del 2004, stabilendo che la durata del consiglio regionale è di cinque anni e prevedendo che le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e del presidente della regione si svolgano, di norma, prima della scadenza del quinquennio. Si prevede inoltre la possibilità che le elezioni si tengano nei sessanta giorni successivi alla scadenza del quinquennio solo quando ciò sia indispensabile per riunire in un'unica data le elezioni regionali e le altre elezioni ivi indicate.
L'articolo 3, a fini di coordinamento normativo, abroga alcune disposizioni il cui contenuto è assorbito o sostituito dagli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di svolgimento contestuale delle elezioni e dei referendum abrogativi)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le votazioni per l'elezione dei sindaci, dei presidenti delle regioni, dei consigli comunali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nel corso dell'anno.
2. Qualora nello stesso anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le votazioni di cui al comma 1 si effettuano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, nella data stabilita per l'elezione del Parlamento europeo.
3. Nel caso in cui uno o più referendum abrogativi debba svolgersi in un anno nel quale sia già previsto lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 o 2 in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, la convocazione degli elettori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data prevista per le altre elezioni previste nel medesimo anno.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di svolgimento delle elezioni degli organi elettivi regionali)
1. Le elezioni dei consigli e dei presidenti delle regioni hanno luogo in una domenica compresa tra la quarta e l'ultima antecedenti il termine del quinquennio determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165. Le elezioni possono avere luogo oltre il termine previsto dal primo periodo, ma comunque non oltre il sessantesimo giorno successivo al termine del quinquennio, esclusivamente nei casi in cui ciò sia indispensabile per il rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge.
2. Nei casi in cui l'elezione per il rinnovo del consiglio regionale abbia luogo, ai sensi del comma 1, nei sessanta giorni successivi al termine del quinquennio, la corresponsione del trattamento economico dei consiglieri regionali cessa a decorrere dal termine del quinquennio.
Art. 3.
(Abrogazioni e modificazioni di norme)
1. All'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;
b) al quarto comma, dopo le parole: «Le elezioni» sono inserite le seguenti: «dei consigli regionali»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Convocazione dei comizi per la rinnovazione dei consigli regionali».
2. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
3. All'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole da: «e le elezioni dei nuovi Consigli» fino alla fine del comma sono soppresse.