FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1190

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, MELONI, LOLLOBRIGIDA, CIABURRO, FERRO,
LUCASELLI, SILVESTRONI

Modifiche all'articolo 527 del codice penale,
in materia di atti osceni

Presentata il 25 settembre 2018

  Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni si stanno verificando con sempre maggiore frequenza comportamenti degradanti sul territorio nazionale che ledono in maniera allarmante la moralità pubblica e la sicurezza dei cittadini.
  Sovente, purtroppo, tali azioni si configurano come veri e propri atti osceni. Talora sono commesse da immigrati presenti a vario titolo sul territorio nazionale, incuranti della presenza – per le strade – di altre persone, tra cui anche minori.
  Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, in esecuzione della legge delega 28 aprile 2014, n. 67, ha previsto la depenalizzazione di talune fattispecie di reato, trasformandole ipso iure in illeciti amministrativi, puniti, pertanto, esclusivamente con sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità amministrative competenti a procedere.
  Nell'ambito di detta manovra deflativa, l'articolo 2 del citato decreto n. 8 del 2016 ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo del reato di cui all'articolo 527 del codice penale rubricato «atti osceni in luogo pubblico».
  L'articolo 527 del codice penale, nella previgente versione normativa, applicava la pena della reclusione da tre mesi a tre anni nei confronti dell'autore di atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico e prevedeva, al secondo comma, una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui la condotta fosse posta in essere all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.
  L'attuale formulazione, invece, prevede che venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000 nei confronti di chiunque compia atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico; se il fatto avviene per colpa, la sanzione de qua va da euro 51 a euro 309.
  Rimane configurata come fattispecie penale autonoma di reato la condotta commessa all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che i minori vi assistano; al verificarsi di tale fattispecie è prevista la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni.
  Da quanto sopra, deriva quale conseguenza che, in presenza di atti osceni, l'autore degli stessi vedrà, come di fatto accade, comminarsi esclusivamente una sanzione pecuniaria amministrativa e non più una sanzione penale, l'unica in grado di reprimere e ostacolare tali azioni e, nello stesso tempo, di preservare efficacemente la morale e la sicurezza pubblica.
  Al fine di comprendere l'importanza punitiva che rivestiva e tutt'oggi riveste tale fattispecie incriminatrice, occorre focalizzare l'attenzione sul bene giuridico tutelato dalla norma e sulle condotte che, ove commesse, meritano una repressione penale e non solo amministrativa.
  La fattispecie de qua mira a tutelare la moralità pubblica e il buon costume ed è finalizzata a reprimere tutte quelle condotte che possano contribuire al degrado della società e limitarne la sicurezza.
  Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, inteso quale pudore sessuale.
  A tale riguardo, l'orientamento consolidato della giurisprudenza penale ha stabilito che rientra nel concetto di atti osceni qualsivoglia manifestazione di concupiscenza, di sensualità, di inverecondia sessuale che offenda così intensamente il sentimento della moralità sessuale e il pudore da destare, in chi vi assiste, disgusto e repulsione.
  È opportuno ricordare, a titolo esemplificativo, talune delle condotte poste in essere in luogo pubblico per le quali si è ritenuto integrato il reato de quo e che, a seguito della modifica normativa, continuano a verificarsi con la minaccia di una sola sanzione amministrativa, fatta eccezione per l'attuale previsione di cui al secondo comma dell'articolo 527 del codice penale: toccamento lascivo delle parti intime del corpo anche qualora avvenga al di sopra degli abiti; esibizione degli organi genitali semplice ovvero seguita dall'atto della masturbazione; nudismo che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, può essere tollerato, in quanto non offensivo della moralità sessuale, solo in particolari luoghi (ad esempio, spiagge per nudisti) riservati a soggetti consenzienti; comportamenti sessuali posti in essere all'interno di un'autovettura in sosta lungo la pubblica via, a meno che l'autore del fatto non abbia adottato specifiche cautele, come l'appannamento o la copertura dei vetri della vettura.
  Orbene, le modifiche apportate al codice penale e, in particolare, all'articolo 527, se hanno contribuito a snellire l'intenso carico di lavoro del giudice penale ampliando le competenze del giudice civile e di quello amministrativo, tuttavia, non hanno limitato le azioni di quanti continuano indisturbati a perpetrare condotte ritenute sussumibili nella fattispecie di atti osceni in luogo pubblico.
  È evidente, quindi, che il reato di atti osceni in luogo pubblico ha di fatto perso la sua funzione di deterrente, con gravi ripercussioni anche sulla sicurezza pubblica, senza contare che, in relazione alla previsione di cui al secondo comma intesa non più come aggravante ma quale fattispecie autonoma di reato, le pene stabilite sono in ogni caso frustrate per effetto dei provvedimenti cosiddetti «svuota-carceri».
  Si pensi, ad esempio, alle conseguenze che simile manovra può avere sull'attività di prostituzione praticata sulla pubblica via. I «signori clienti» saranno attinti da pesanti sanzioni amministrative, che tuttavia non avranno mai la stessa capacità general-preventiva della sanzione penale.
  Ancora: l'applicazione di una mera sanzione amministrativa non è certo un deterrente per l'allarme sociale connesso alle condotte di immigrati che, non avvezzi ai costumi, alle consuetudini e alle norme etiche e giuridiche che regolano la convivenza civile nella nostra società e sradicati dagli ambienti di provenienza, compiono talora azioni oscene o degradanti nelle nostre città. Troppe volte, infatti, apprendiamo dalle cronache locali, o vi assistiamo di persona, di immigrati che si aggirano per le strade nudi, ovvero si denudano, non curanti della presenza di altre persone, spesso anche di minori.
  Del resto, è di facile intuizione che la trasformazione delle sanzioni penali in sanzioni pecuniarie amministrative non possa dispiegare alcun effetto punitivo o sanzionatorio nei confronti di persone immigrate clandestinamente ovvero richiedenti asilo politico, che non potrebbero adempiere – per ovvie ragioni – al pagamento delle stesse.
  È evidente, quindi, che la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, sia pure alte, non è sufficiente a reprimere e ostacolare le suddette condotte, che, di fatto, continuano a verificarsi, rendendo urgente un intervento legislativo volto ad introdurre nuovamente la fattispecie penale di atti osceni in luogo pubblico quale reato penale e non mero illecito amministrativo.
  Si ritiene, infatti, che per il bene giuridico tutelato dalla norma, il reato de quo non possa rientrare tra quelli per i quali l'applicazione della sola sanzione amministrativa possa sostituire la sanzione penale.
  Pertanto, al fine di contrastare in maniera più adeguata il degrado morale che affligge la nostra collettività e di rafforzare la sicurezza dei cittadini che rappresentiamo, sarebbe più efficace reprimere il fenomeno attraverso il ripristino di strumenti punitivi più incisivi rispetto a quelli previsti dalla norma vigente, frutto della depenalizzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, si mostra nudo o compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni»;

   b) al secondo comma, le parole: «da quattro mesi a quattro anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

   c) al terzo comma, le parole: «da euro 51 a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 100 a euro 500».