XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1167
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BIGNAMI
Delega al Governo per l'introduzione di norme in materia di repressione della pratica dell'accattonaggio
Presentata il 17 settembre 2018
Onorevoli Colleghi! – Il reato di accattonaggio è scomparso dal nostro ordinamento a seguito dell'abrogazione dell'articolo 670 del codice penale, rubricato «Mendicità», operata dalla legge 25 giugno 1999, n. 205, in attuazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dello stesso articolo. La normativa abrogata puniva con l'arresto fino a tre mesi chiunque mendicava in luogo pubblico o aperto al pubblico e con l'arresto da uno a sei mesi chi commetteva il fatto in modo ripugnante o vessatorio, simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare pietà.
Tuttavia, a causa dell'aumento della pratica dell'accattonaggio in particolare nei centri urbani del nostro Paese, le amministrazioni comunali hanno dovuto sopperire alla mancanza della previsione di tale reato con appositi regolamenti che vietano l'esercizio dell'accattonaggio stabilendo, in caso di violazione del divieto, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni, tuttavia, in pratica non sono mai riscosse e contribuiscono, verosimilmente, a incrementare i crediti di dubbia esigibilità dei bilanci comunali. A oggi non esistono, dunque, azioni efficaci di contrasto della pratica dell'accattonaggio che, spesso, è una delle ragioni del degrado e dell'insicurezza che caratterizzano le nostre città. Certamente esistono norme sulle modalità della richiesta di elemosina che configurano un vero e proprio reato, quali lo sfruttamento di persone inabili o la richiesta insistente che può integrare il reato di violenza privata, ma non esiste un reato specifico legato alla pratica dell'accattonaggio.
Preso atto di tale realtà, la presente proposta di legge prevede una delega al Governo affinché assicuri un contrasto più efficace della pratica dell'accattonaggio introducendo nel codice penale una serie specifica di reati in materia. In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione dei reati di accattonaggio molesto, di accattonaggio commesso con modalità fraudolente, di accattonaggio commesso avvalendosi di minore o persona non imputabile con conseguente perdita della responsabilità genitoriale nel caso in cui ad aver commesso il fatto sia il genitore o il tutore, nonché di accattonaggio commesso da chi risiede in modo irregolare nel territorio nazionale. I decreti legislativi dovranno inoltre prevedere la confisca delle somme derivanti dalla pratica dell'accattonaggio, nonché l'istituzione di un fondo di assistenza e la possibilità del giudizio per direttissima. Non sono previste pene pecuniarie a causa delle evidenti difficoltà di riscossione delle stesse, oggettivamente riscontrate dai sindaci dei comuni che hanno adottato regolamenti in materia.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di migliorare e rendere più efficaci le politiche in materia di ordine pubblico e di decoro dei centri urbani, nonché di rafforzare la cultura della legalità, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di norme in materia di repressione della pratica dell'accattonaggio, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione del reato di accattonaggio molesto, con previsione della relativa pena detentiva;
b) introduzione del reato di accattonaggio commesso in modo ripugnante o vessatorio, simulando deformità o malattie e adoperando altri mezzi fraudolenti per destare la pietà altrui, con previsione della relativa pena detentiva;
c) introduzione del reato di accattonaggio commesso avvalendosi di minore o comunque di persona non imputabile, con previsione della relativa pena detentiva e della perdita della responsabilità genitoriale nel caso in cui il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore;
d) introduzione del reato di accattonaggio commesso da chi risiede in modo irregolare nel territorio nazionale, con previsione della relativa pena;
e) previsione della confisca delle somme derivanti dalla pratica dell'accattonaggio;
f) previsione del ricorso al giudizio per direttissima per i reati previsti dalle lettere a), b), c) e d);
g) istituzione di un fondo alimentato dalle somme di cui alla lettera e) e previsione della destinazione delle stesse;
h) previsione della presentazione di una relazione semestrale alle Camere da parte del Ministro dell'interno sul numero dei soggetti denunciati e condannati per i reati di cui al presente comma, sulle somme confiscate e sulla destinazione delle stesse.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.