XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1038
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CUNIAL, PARENTELA, CADEDDU, CASSESE, CILLIS, CIMINO, DEL SESTO, GAGNARLI, L'ABBATE, LOMBARDO, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, MARAIA, MARZANA, PIGNATONE, CURRÒ, GIANNONE, GIULIODORI, RADUZZI, RUGGIERO, SARLI, SPORTIELLO, TRANO, TRIPIEDI
Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e utilizzazione della canapa
Presentata il 31 luglio 2018
Onorevoli Colleghi! — Il settore canapicolo ha avuto una costante crescita negli ultimi anni in tutta Europa con trend economici positivi; in Italia in particolare sta aumentando l'attenzione degli agricoltori per la produzione di canapa, vista la sua versatilità e diversità di impiego colturale.
Con l'approvazione nella scorsa legislatura della legge n. 242 del 2016, «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», il settore ha beneficiato di una normativa semplificatoria e del necessario riconoscimento «agro-culturale» che sta agevolando la costruzione della filiera produttiva, andata perduta alcuni decenni fa, ma che attualmente ha grandi potenzialità, prospettive economiche e positive ricadute ambientali. Basti pensare alla possibilità di produrre carta dalla canapa, piuttosto che dalla cellulosa del legno delle foreste, oppure alla produzione delle bioplastiche per rendersi conto della grande riduzione degli impatti ambientali che la coltivazione e la trasformazione della canapa possono generare in una società pronta a investire in questa materia prima vegetale.
La legge n. 242 del 2016 ha stabilito una serie di destinazioni d'uso per i prodotti agricoli della canapa, nonché requisiti e modalità per la loro produzione.
Attualmente sono molte le esperienze imprenditoriali rivolte al mercato dei semilavorati industriali e certamente ogni territorio ha bisogno del sostegno attivo delle politiche regionali al fine di sviluppare organicamente la filiera agricola e di promuovere il trasferimento tecnologico alle industrie in un'ottica di progetti di economia circolare. Gli impianti di trasformazione della canapa sono la necessaria infrastruttura che permetterebbe di rendere adeguatamente remunerativa l'attività di coltivazione per gli agricoltori in ogni territorio e il rilancio della filiera.
Le produzioni agroalimentari a base di canapa, a partire da olio, semi, pasta e biscotti, stanno riscontrando un trend positivo in termini di crescita di superfici coltivate e di ricavi commerciali generati.
È tuttavia necessario ricordare la mancata adozione del decreto ministeriale per la definizione dei limiti di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti.
Ad accompagnare lo sviluppo della filiera agroalimentare del settore canapicolo c'è stato anche il repentino sviluppo del mercato delle infiorescenze di canapa, destinate prevalentemente all'uso alimentare ed erboristico o come sostituto del tabacco da fumo.
I valori di THC nei prodotti finali della canapa industriale non hanno effetti stupefacenti e dunque parti della pianta, quali le infiorescenze, sono commercializzate per il loro aroma (in combinazione anche con alimenti quali formaggi o bevande come la birra) e per usi erboristici.
Le sementi certificate dal catalogo dell'Unione europea, anche se sono certificate per garantire valori inferiori allo 0,2 per cento di THC, non hanno un'adeguata stabilità genetica e alcune varietà tendono naturalmente e costantemente a superare tale limite. Questo limite che, giova ricordare, fu introdotto a seguito di pressioni politiche da parte della Francia quando la filiera della canapa italiana era pressoché assente, ha rischiato per anni di mettere del tutto fuori gioco varietà tradizionali come la carmagnola.
Rispetto al segmento di settore dedicato alla produzione e alla commercializzazione delle infiorescenze, la normativa del 2016 non è stata del tutto esauriente, mancando di citare testualmente le infiorescenze stesse e di definire esaustivamente le destinazioni d'uso finali dei prodotti da infiorescenze.
Questa proposta di legge ha lo scopo di colmare le lacune normative in materia, riconoscendo le infiorescenze come prodotto finale destinato agli usi aromatizzanti ed erboristici.
Al fine di regolamentare la commercializzazione delle infiorescenze di canapa si definiscono i valori, in base alla letteratura scientifica, con i quali la sostanza non produce effetti stupefacenti, uniformando il testo unico sugli stupefacenti del 1990 al valore massimo vigente oggi in Svizzera, ovvero l'1 per cento di THC, garantendo in questo modo la sicurezza sanitaria e allo stesso tempo il riequilibrio della concorrenza commerciale fra produttori elvetici e italiani.
La limitata reperibilità delle sementi certificate nel mercato italiano e la scarsa adeguatezza di queste a determinate finalità d'uso sono affrontate in questa proposta di legge mediante opportune modifiche alla legge n. 242 del 2016, estendendo la possibilità alle aziende sementiere di selezionare e di registrare nuove varietà.
Ad oggi l'attività delle aziende sementiere italiane è stata infatti limitata da complicazioni burocratiche, nonostante il decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 aprile 2011 disciplini le modalità di registrazione per le varietà da semi, da canapulo e da riproduzione vegetale.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si garantisce la possibilità alla filiera italiana di sopperire alla scarsità di sementi e di tutelare la tipicità e la qualità delle varietà selezionate nei diversi territori di coltivazione. Con l'articolo 2 si apportano le conseguenti modifiche al testo unico sugli stupefacenti del 1990.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)
1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2:
1) all'alinea, la parola: «ottenere» è sostituita dalla seguente: «realizzare»;
2) alla lettera a), dopo la parola: «settori» sono aggiunte le seguenti: «e ottenuti da tutte le parti della pianta comprese le infiorescenze fresche ed essiccate»;
3) alla lettera b), le parole da: «o carburanti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «destinati a filiere agroindustriali sostenibili comprese quelle della bioenergia e del tessile tradizionale»;
4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) materiale destinato alle buone pratiche agronomiche, quali il sovescio, finalizzate ad innalzare il tenore in sostanza organica dei suoli coltivati e il relativo livello di fertilità»;
5) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) fitodepurazioni per la bonifica di siti inquinati e materiale per attività sperimentali, autorizzate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, svolte da enti di ricerca pubblici per la produzione di bioenergia a partire dalla biomassa, al fine di individuare una gestione ecosostenibile dei sottoprodotti contaminati, quali le ceneri»;
6) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) coltivazioni dedicate alle attività sperimentali di ricerca, di divulgazione e didattiche da parte di istituzioni pubbliche o private»;
7) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) coltivazioni destinate al florovivaismo, alle attività vivaistiche e sementiere e alla moltiplicazione vegetativa per la produzione di materiale di propagazione (sementi e piantine) certificato, ai sensi dell'allegato 3.5 del decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2011»;
8) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, all'estrazione di terpeni e ad uso erboristico e aromatizzante»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 5, le parole: «dello 0,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento»;
2) al comma 7, le parole: «allo 0,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 per cento»;
c) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al fine di incentivare la creazione di nuove varietà di canapa adatte alle condizioni climatiche italiane e a nuove destinazioni d'uso finali, le aziende sementiere possono selezionare nuove varietà di canapa senza autorizzazione e procedere alla registrazione di tali nuove varietà ai sensi del decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2011. Le aziende sementiere possono altresì operare in forma aggregata, anche con la collaborazione di aziende florovivaistiche e in forma convenzionata con enti pubblici e di ricerca, per la costituzione di poli sementieri a garanzia della qualità e della tipicità italiane delle varietà selezionate».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i livelli massimi di residui di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) ammessi negli alimenti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 2 dicembre 2016, n. 242.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
«6) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di delta-9-tetraidrocannabinolo superiore all'1 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico;».