PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1001
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PARENTELA
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
Presentata il 25 luglio 2018
Onorevoli Colleghi! – Sono note a tutti le origini antichissime della pratica della caccia sia come mezzo di sussistenza che come attività ricreativa; entrambe le attività hanno caratterizzato la realtà umana tanto da ispirare, nel corso di millenni, molteplici espressioni artistiche di alto livello in tutti i campi. Dal punto di vista scientifico la caccia è considerata da molti la prima attività umana socializzata, che si può esercitare solo all'interno di un gruppo organizzato con distribuzione di compiti e con organizzazione di lavoro. La diffusione della caccia e le modalità della sua pratica suggeriscono tuttavia la necessità di predisporre un'adeguata disciplina che garantisca la tutela dell'attività stessa attraverso la salvaguardia del territorio e della fauna nonché la sicurezza di coloro che ne sono i soggetti attivi e di coloro che possono essere, loro malgrado, coinvolti. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la caccia conta ad oggi in Italia circa 700.000 iscritti suddivisi tra le varie regioni. Il fenomeno appare in forte diminuzione rispetto ai decenni passati, ma al netto di questa diminuzione e delle varie leggi che nel tempo hanno ridotto i luoghi e i periodi dell'anno durante i quali è consentita l'attività venatoria, alla fine di ogni anno si registrano molti incidenti che coinvolgono sia i cacciatori che soggetti estranei all'attività. In mancanza di informazioni ufficiali, sono i siti specializzati o i giornali e periodici locali che raccolgono i dati degli incidenti di caccia che, con una stima certamente imperfetta, vengono quantificati in una media di circa 80 all'anno computata su circa 56 giornate venatorie e si consideri che da tale computo sono escluse le vittime di armi da caccia in ambito extra venatorio. Seppure non vi sia modo, allo stato, di ottenere una statistica circa le cause dei predetti incidenti, è facile prevedere che parte di essi derivi da una grave mancanza di attenzione dovuta probabilmente a scarsa lucidità ovvero a condizioni fisiche non ottimali. La normativa vigente prevede rigorosi requisiti per la concessione dell'abilitazione alla pratica dell'attività venatoria incidendo selettivamente sul momento del rilascio delle autorizzazioni, ma non si preoccupa di effettuare adeguati e mirati controlli sul territorio allo scopo di prevenire incidenti dovuti a possibili alterazioni delle condizioni psico-fisiche dei cacciatori per uso di sostanze psicotrope o abuso di alcool. Il legislatore ha dedicato particolare attenzione a tali alterazioni in materia di prevenzione degli incidenti di guida: ha previsto, infatti, limiti e sanzioni all'uso di sostanze che possano alterare le capacità del guidatore. Inoltre, per garantire la finalità preventiva della tutela, ha previsto la possibilità di effettuare controlli sulle persone alla guida e, successivamente, approfondimenti attraverso analisi mediche mirate.
Il riscontro di alterazioni in soggetti alla guida di autoveicoli comporta la comminazione di sanzioni penali e amministrative e di pene accessorie di particolare gravità, fatta salva in ogni caso l'applicazione di pene più gravi nel caso in cui dalla guida in condizioni di alterazione derivino reati più gravi.
Lo stato di ebbrezza da alcool o di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze psicotrope configura condotta pericolosa e per questo è stato ritenuto meritevole di interventi normativi che hanno sancito la legittimità e disciplinato l'intervento da parte degli agenti di pubblica sicurezza nonché l'applicazione di sanzioni; il buon senso suggerisce che la stessa o analoga disciplina possa e debba essere estesa anche a chi si muove sul territorio avendo la disponibilità di un'arma potenzialmente suscettibile di recare gravissimo danno.
Lo scopo della presente proposta di legge è quello di intervenire nel senso indicato al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone che, in qualunque modo, si possano trovare a contatto con l'attività venatoria essendo i soggetti che la praticano ovvero coloro che ne sono loro malgrado coinvolti.
L'intervento normativo si esprime attraverso modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».
All'articolo 1 è introdotto il principio dell'incompatibilità dell'esercizio dell'attività venatoria con lo stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero con lo stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
Il divieto, in coerenza con quanto espresso dall'articolo 1, è esplicitato con l'articolo 2, nel quale l'elencazione dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 in ordine alle attività vietate a chiunque è completata con la previsione di quanto espresso nel principio citato; la nuova lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 21 prevede il divieto di esercitare l'attività venatoria accompagnandosi o conducendo, all'interno dei luoghi e nei periodi in cui è consentita la caccia, persone minori di anni sedici. È evidente in tale previsione l'intento di proteggere da possibili incidenti soggetti, sottoposti alla tutela dell'adulto, che non devono essere esposti a pericoli che ne possano mettere a rischio la vita o anche solo l'integrità fisica, per il solo fatto di essere stati condotti in luoghi dove è in atto l'uso di armi da fuoco.
Gli articoli 3 e 4 individuano i soggetti preposti ai controlli sul territorio circa il rispetto dei divieti introdotti nonché le modalità con le quali tali controlli devono essere effettuati. La disciplina prevista ricalca, per quanto applicabile, il dettato normativo in materia di controlli cui sottoporre i conducenti di autoveicoli ai fini del rispetto del divieto di guida in stato di ebbrezza e di alterazione a causa di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. L'articolo 5, come il successivo articolo 8, provvede all'attualizzazione degli importi delle sanzioni amministrative ancora espressi in lire in base a una valutazione risalente all'anno 1992. Con l'articolo 6, intervenendo sull'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, si estende la disciplina sanzionatoria ivi prevista alle nuove ipotesi di illecito introdotte dall'articolo 2. Le sanzioni sono disciplinate con la severità dovuta per fattispecie che costituiscono reati di pericolo di estrema gravità, l'articolo 7 introduce la previsione di sanzioni amministrative accessorie per il caso in cui, alle condotte configuranti reati di pericolo di cui all'articolo 2, conseguano eventi più gravi quali danni o lesioni personali. Anche qui, come per l'articolo precedente, si utilizza il metodo della gradazione della sanzione in funzione della gravità dell'evento ovvero della diversa quantificazione della sanzione stessa per i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti o di recidiva reiterata specifica. L'articolo 9, infine, estende, anche nei casi introdotti dall'articolo 3, le sanzioni accessorie della revoca, già disciplinata, e dell'esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto di fucile nei casi previsti dall'articolo 7.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione di limiti all'esercizio dell'attività venatoria)
1. All'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di seguito denominata «legge n. 157 del 1992», dopo le parole: «L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età» sono inserite le seguenti: «, non si trovi in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero in stato di ebbrezza a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche».
Art. 2.
(Divieti)
1. All'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge n. 157 del 1992, sono premesse le seguenti:
«0a) l'esercizio venatorio, in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero in stato di ebbrezza a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche;
1a) l'esercizio venatorio conducendo o accompagnando minori di anni sedici nei luoghi e nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria;».
Art. 3.
(Richiesta di sottoposizione ad accertamenti analitici qualitativi)
1. All'articolo 28 della legge n. 157 del 1992, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui all'articolo 28-bis, i soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o di arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, di sottoporsi ad accertamenti analitici qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili».
Art. 4.
(Accertamenti analitici qualitativi)
1. Dopo l'articolo 28 della legge n. 157 del 1992, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis. – (Accertamenti analitici qualitativi). – 1. Nei casi previsti dal comma 1-bis dell'articolo 28, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle Forze di polizia ovvero qualora la persona trovata in possesso di armi o di arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il cacciatore presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti agli organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero lo stato di ebbrezza da alcool. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
2. Quando gli accertamenti di cui al comma 1 danno esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che la persona trovata in possesso di armi o di arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero in stato di ebbrezza da alcool, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, essa può essere sottoposta ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle Forze di polizia. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.
3. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui all'articolo 28, comma 1-bis, abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che la persona trovata in possesso di armi o di arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero in stato di ebbrezza da alcool, gli agenti di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, possono disporre il ritiro della licenza di caccia fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La licenza di caccia ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
4. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 1, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il soggetto su cui sono stati effettuati gli accertamenti si sottoponga a visita medica ai sensi del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, e dispone la sospensione, in via cautelare, della licenza di caccia fino all'esito dell'esame di revisione».
Art. 5.
(Adeguamento delle sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «lire 1.800.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.600 a euro 4.500»;
b) alla lettera b), le parole: «lire 1.500.000 a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.300 a euro 3.500»;
c) alla lettera c), le parole: «lire 2.000.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.850 a euro 10.400»;
d) alla lettera d), le parole: «lire 900.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 780 a euro 2.600»;
e) alla lettera e), le parole: «lire 1.500.000 a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.300 a euro 3.500»;
f) alla lettera f), le parole: «lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 870»;
g) alla lettera g), le parole: «lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.200»;
h) alla lettera h), le parole: «lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.600»;
i) alla lettera i), le parole: «lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.500»;
l) alla lettera l), le parole: «lire 1.000.000 a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 870 a euro 3.500».
Art. 6.
(Ulteriori sanzioni)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per la violazione delle disposizioni dell'articolo 21, comma 1, lettere 0a) e 1a), si applicano, ove il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni dell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi a un anno. All'accertamento del reato di cui al citato articolo 21, comma 1, lettera 0a), consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della licenza di caccia.
1-ter. Per la violazione delle disposizioni dell'articolo 21, comma 1, lettera 0a), da cui derivi un incidente di caccia, le pene di cui al comma 1 del presente articolo sono raddoppiate e la licenza di caccia è sempre revocata. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 30-bis».
Art. 7.
(Sanzioni amministrative accessorie)
1. Dopo l'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. – (Sanzioni amministrative accessorie). – 1. Qualora da una violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere 0a) e 1a), derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della licenza di caccia.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della licenza di caccia è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della licenza di caccia è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al primo, secondo o terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della licenza di caccia.
3. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza di caccia fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
4. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della licenza di caccia nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione».
Art. 8.
(Adeguamento delle sanzioni amministrative)
1. All'articolo 31, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350 a euro 2.100»;
b) alla lettera b), le parole: «lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 175 a euro 1.050» e le parole: «lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350 a euro 2.100»;
c) alla lettera c), le parole: «lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 260 a euro 1.600» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450 a euro 2.600»;
d) alla lettera d), le parole: «lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 260 a euro 1.600», le parole: «lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450 a euro 2.600» e le parole: «lire 700.000 a lire 4.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 625 a euro 3.675»;
e) alla lettera e), le parole: «lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 175 a euro 1.050» e le parole: «lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450 a euro 2.600»;
f) alla lettera f), le parole: «lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 175 a euro 1.050» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450 a euro 2.600»;
g) alla lettera g), le parole: «lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 175 a euro 1.050» e le parole: «lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350 a euro 2.100»;
h) alla lettera h), le parole: «lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 260 a euro 1.600» e le parole: «lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450 a euro 2.600»;
i) alla lettera i), le parole: «lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 130 a euro 780»;
l) alla lettera l), le parole: «lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 130 a euro 780»;
m) alla lettera m), le parole: «lire 50.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 45 a euro 260».
Art. 9.
(Estensione delle sanzioni accessorie ai casi di esercizio dell'attività venatoria in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e in stato di ebbrezza dovuta all'uso di bevande alcoliche)
1. All'articolo 32, comma 1, della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dal medesimo comma 1, lettere d) e i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, e nei casi previsti dal citato articolo 30, commi 1-bis e 1-ter»;
b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi previsti dall'articolo 30-bis».