FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 911

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRI

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e altre disposizioni in materia di riscossione esattoriale

Presentata l'11 luglio 2018

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  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce con l'obiettivo di tracciare un percorso di adeguamento e innovazione, a favore dei cittadini, della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, individuandone i punti di contatto con gli istituti di diritto processuale civile e offrendo soluzioni di armonizzazione con le interpretazioni giurisprudenziali che hanno interessato il settore negli anni. Con la presente proposta di legge ho inteso così recepire il testo formulato dal Gruppo di studio in tema di riscossione esattoriale istituito presso il Ministero della giustizia che ho avuto l'onore di coordinare. In tema di notifica della cartella di pagamento, la materia è attualmente regolata dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. La gran parte del contenzioso avverso gli atti di riscossione coinvolge con cadenza sistematica la questione della regolarità della notifica della cartella di pagamento. La modifica del testo di tale norma contribuirà, quindi, ad una deflazione del contenzioso. Il primo aspetto che sarà oggetto di intervento concerne la possibilità di notificare direttamente da parte dell'agente della riscossione la cartella di pagamento, con l'inserimento di tale previsione in maniera espressa. Quanto al secondo aspetto, va rilevato che la Corte di cassazione, anche di recente (vedi Cassazione n. 3254 del 2016, n. 12083 del 2016), ha affermato che la notifica della cartella di pagamento è regolata non già dalla legge n. 890 del 1982 in tema di notifica a mezzo posta, bensì dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (decreto del Ministro delle comunicazioni 9 aprile 2001, articoli 32 e 39); ne consegue che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, da quest'ultimo sottoscritto, non occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 139 del codice di procedura civile, all'invio di una seconda raccomandata. Al fine di evitare il proliferare del contenzioso su tale aspetto di natura interpretativa, si propone, pertanto, di sancire espressamente la non necessità dell'eventuale successiva raccomandata informativa, mediante la previsione di un meccanismo perfezionativo della notifica a seguito del mancato ritiro del plico in un congruo termine, da parte del destinatario. Inoltre, si intende procedere alla riscrittura del quarto comma dell'articolo 26 recependo il principio di diritto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, secondo cui «È costituzionalmente illegittimo il terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'articolo 60, primo comma, alinea e lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"».
  L'attuale assetto normativo è fonte di gravi incertezze interpretative circa gli strumenti di tutela esperibili dal contribuente nell'ambito delle procedure di riscossione forzata mediante ruolo. Il primo di essi riguarda l'assoluta singolarità del titolo esecutivo che legittima l'agente della riscossione all'espropriazione forzata (tanto nelle forme speciali del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 quanto in via ordinaria come intervento in procedure promosse da creditori «comuni»), costituito dal ruolo, cioè a dire dall'elenco dei debitori formato dall'agente della riscossione competente per territorio (con riferimento alla residenza del debitore) ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Si tratta, infatti, di un titolo esecutivo particolarissimo, che sfugge alla codicistica e tradizionale ripartizione in titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali: è infatti un titolo di formazione amministrativa, un titolo autoformato dal creditore, senza la partecipazione del debitore esecutato, né quale contraddittore necessario (per i titoli di formazione giudiziale), né quale autore di una volontà negoziale (per i titoli di formazione stragiudiziale: atto pubblico, scrittura privata, cambiale, assegno). Il ruolo, formato ex se dalla pubblica amministrazione creditrice è un atto amministrativo in senso stretto, sicché nel procedimento di esazione si affastellano caratteri propri degli atti amministrativi e degli atti giurisdizionali: la procedura di riscossione si caratterizza perché è un coacervo di atti soggettivamente e formalmente amministrativi ma funzionalmente e strutturalmente giurisdizionali (Cassazione, 20 marzo 2014, n. 6521), soggettivamente perché gli atti provengono da una pubblica amministrazione o da un soggetto che esercita un pubblico servizio ma funzionalmente giurisdizionali perché servono alla soddisfazione di un credito mediante l'espropriazione. Il ruolo costituisce l'esito di un vero e proprio procedimento amministrativo: si iscrive a ruolo a seguito del verbale di accertamento delle violazioni delle disposizioni sulla circolazione stradale o di avviso di accertamento di un'imposta o di un'ordinanza-ingiunzione ovvero di procedimenti amministrativi in senso ampio (ad esempio la revoca di concessioni).
  Il secondo fattore di complessità è rappresentato dall'eterogeneità dei crediti che possono essere soddisfatti tramite la procedura di riscossione mediante ruolo. La summa divisio è tra entrate tributarie e non tributarie: la distinzione interessa ai fini del riparto di giurisdizione tra organi di giustizia tributaria e giudici ordinari e ai fini dei rimedi esperibili (il ricorso tipico del processo tributario; le opposizioni esecutive nei limiti segnati dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), anche come ora disciplinato a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 144 del 2018. A ben vedere, la procedura di riscossione nasce per la soddisfazione di crediti tributari (non solo statali ma anche di enti locali territoriali, eccetera); solo con interventi normativi successivi al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 oppure per effetto di estensive interpretazioni giurisprudenziali, ne è stata estesa la portata applicativa. Attualmente, in forza degli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si procede mediante ruolo anche per crediti non tributari, di natura previdenziale, sanzioni amministrative (anche nascenti dalle ingiunzioni fiscali previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, cosiddetta «esecuzione ingiunzionale») ma anche crediti di diritto privato di enti pubblici, purché siano accertati con titoli esecutivi ex articolo 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999 (ad esempio il cittadino condannato in sentenza a rifondere al comune le spese processuali), crediti pubblici espressione anche di potestà di imperio (esempio sanzioni amministrative).
  Ulteriore fattore di complessità della procedura investe il profilo soggettivo. Se il principio generale dell'ordinamento, sancito dall'articolo 24 della Costituzione («Tutti possono agire per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi»), è la normale coincidenza tra il titolare del diritto da soddisfare e la legittimazione a farlo valere processualmente, nella procedura di riscossione mediante ruolo si realizza invece un'ipotesi di legittimazione straordinaria, di sostituzione processuale ex lege che determina una scissione soggettiva tra la titolarità del credito (sempre in capo all'ente impositore) e la titolarità del diritto di azione (sempre in capo all'agente della riscossione), con le rilevanti incertezze conseguenti in punto di litisconsorzio e di legittimazione passiva, testimoniate dalle divergenti pronunce sul tema espresse anche in sede di giurisprudenza di nomofilachia.
  Funditus, la ragione delle incertezze risiede nell'ambivalente natura (amministrativa e giurisdizionale) degli atti della procedura di riscossione, una dicotomia che, allo scopo di apprestare una maggior tutela al soggetto esecutato, la giurisprudenza di legittimità tende a superare, tendendo a una progressiva equiparazione, quantomeno quoad effectum, degli atti dell'espropriazione forzata mediante ruolo (che restano formalmente amministrativi) a quelli dell'espropriazione forzata codicistica: «il processo di irrogazione delle sanzioni amministrative e quello esecutivo esattoriale per il loro recupero non sono quindi meri procedimenti amministrativi, ma speciali procedimenti – rispettivamente – giustiziale ed esecutivo, gestiti, in gran parte del suo svolgimento e fin da prima del suo avvio, da organi di certo soggettivamente non giurisdizionali, ma in applicazione di regole di procedura civile e dei principi generali dell'attività giurisdizionale cognitivo-sanzionatoria prima ed esecutiva poi. Infatti, gli atti posti in essere, prima, dall'ente titolare della pretesa sanzionatoria e, poi, dal concessionario od esattore sono pertanto atti sì formalmente e soggettivamente amministrativi, ma funzionalmente e strutturalmente giurisdizionali, intesi i primi ad applicare una sanzione con le garanzie e gran parte delle forme tipiche della giurisdizione cognitiva ed i secondi a recuperarne l'importo pecuniario, con le garanzie e gran parte delle forme proprie – e in parte diverse o comunque di differente ampiezza – della giurisdizione esecutiva» (così testualmente, Cassazione, 20 marzo 2014, n. 6521).
  Evidente dimostrazione di quanto asserito sono le plurime e variegate (in alcuni casi decisamente singolari) pronunce giurisprudenziali sui più significativi atti della riscossione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (in particolare, l'estratto di ruolo, il fermo amministrativo di beni mobili, l'ipoteca su beni immobili, l'ordine di pagamento diretto al terzo ex articolo 72-bis).
  In ben tre occasioni nel giro di poco più di un anno la Corte di cassazione, nella sua composizione di organo risolutore di contrasti e con funzione di nomofilachia, è intervenuta: il riferimento è alle sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite 18 settembre 2014, n. 19667, in tema di ipoteca ex articolo 77, 22 luglio 2015, n. 15354, sul fermo amministrativo di beni mobili registrati, e 2 ottobre 2015, n. 19704, concernente l'autonoma impugnabilità del cosiddetto estratto di ruolo.
  Le citate decisioni non hanno tuttavia sopito le perplessità ermeneutiche: anzi, per converso, l'affermata qualificazione dell'ipoteca e del fermo come misure alternative all'esecuzione forzata e la derivante esperibilità avverso gli stessi di ordinarie azioni di accertamento negativo hanno generato nuovi problemi, correlati alle regole di svolgimento di siffatti giudizi e al loro non agevole coordinamento con le controversie, tipicamente integranti opposizioni esecutive, intraprese «in reazione» agli altri atti della riscossione (cartella di pagamento, pignoramento et similia). D'altro canto, anche contro gli atti propriamente esecutivi l'individuazione dei mezzi di tutela è fortemente controversa: l'indirizzo esegetico tradizionale (ripetuto, in alcuni casi, in maniera davvero tralatizia) della Suprema Corte opera una tripartizione tra opposizione con funzione recuperatoria, opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi: distinzione che però, a ben vedere, è fonte di ulteriori complicazioni pratico-operative che attengono, in primo luogo, all'individuazione dei motivi inquadrabili nelle tre species di opposizioni e afferiscono, inoltre, al riparto di giurisdizione e di competenza, alla disciplina della connessione (in caso di contestuale proposizione di più opposizioni), nonché al regime dell'impugnazione delle sentenze emesse a definizione delle controversie.
  Testimonianza palese delle citate problematiche è l'incredibilmente elevato numero di pronunce che la Suprema Corte rende ogni anno per risolvere regolamenti di competenza su opposizioni in materia esattoriale; ancor più pregnante, per comprendere la problematica esegesi delle disposizioni vigenti, è la (ennesima) rimessione alle sezioni unite operata dalla Cassazione nella sentenza 28 ottobre 2016, n. 21957, per dirimere il contrasto sul corretto inquadramento dell'opposizione (di frequentissimo riscontro) avverso la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni alle disposizioni sulla circolazione stradale con cui si contesti l'omessa o tardiva notificazione dei verbali di infrazione.
  Alla luce delle considerazioni che precedono è imprescindibile una razionalizzazione degli strumenti di tutela esperibili nell'ambito della procedura di riscossione mediante ruolo attraverso una chiara individuazione positiva degli stessi.
  L'intervento proposto si concreta, quindi, in una risolutiva modifica dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 distinguendo tra garanzie giurisdizionali per procedure azionate per crediti di natura tributaria e di natura non tributaria.
  In ordine alle procedure per la riscossione di entrate non tributarie è necessario procedere alla netta distinzione tra rimedi esperibili nel contesto della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione tributaria: il riparto di giurisdizione in ragione della natura delle pretese creditorie azionate risponde infatti a esigenze costituzionalmente imprescindibili. Inoltre, è necessario individuare un unico strumento di reazione nella forma dell'opposizione (e, pertanto, denominato semplicemente «opposizione»), a motivi illimitati (cioè tali da comprendere questioni di rito e di merito, censure afferenti all’an e al quomodo exequatur).
  Tale opposizione dovrà essere proponibile avverso tutti gli atti della procedura di riscossione.
  Si vuole procedere al riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale ratione materiae e ratione valoris, riservando al giudice di pace le opposizioni relative a crediti per violazioni alle disposizioni sulla circolazione stradale, al tribunale le opposizioni afferenti crediti causalmente ascritte alle materie di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011, nonché quelle di valore complessivamente superiore al limite di 15.493 euro. Il criterio di competenza territoriale sarà determinato secondo il luogo dell'esecuzione (minacciata o intrapresa). Si intende altresì fissare un termine decadenziale per la proposizione del rimedio oppositivo che, per ragioni di omogeneità con quello previsto per i ricorsi innanzi il giudice tributario (e quindi anche per dirimere questioni in caso di translatio), può essere stabilito in sessanta giorni dalla notifica dell'atto o dalla sua conoscenza effettiva. Ancora si prevede, quale corollario coessenziale a una tutela costituzionalmente orientata, l'introduzione di un potere cautelare del giudice adito, subordinato all'istanza di parte e alla ricorrenza di gravi motivi e di fondato pericolo di grave e irreparabile danno (con la sostituzione dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), di adottare misure cautelari tipiche o innominate (sospensione, inibitoria dell'espropriazione, provvedimenti indilazionabili ed urgenti) con provvedimento in forma di ordinanza (in via di urgenza e provvisoriamente, con decreto inaudita altera parte da confermare con ordinanza) reclamabile ex articolo 669-terdecies del codice di procedura civile (se adottata dal giudice di pace, con reclamo innanzi al tribunale). Quanto alle regole di svolgimento del giudizio, si prevede la distinzione (in tutto omologa alle opposizioni previste dal codice di rito) tra opposizioni ad esecuzione non ancora iniziata (cioè avverso atti di riscossione prodromici al pignoramento o all'avviso di vendita ex articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: cartella di pagamento, avviso di mora, fermo, ipoteca) e opposizioni ad esecuzione già iniziata: per le prime si è disegnata una controversia monofasica, introdotta da ricorso diretto al giudice competente, svolgimento secondo le modalità del libro secondo del codice di procedura civile e decisione con sentenza soggetta all'ordinario regime delle impugnazioni; per le opposizioni ad esecuzione già promossa, si è previsto un giudizio con struttura a bifasicità eventuale, con una prima fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione finalizzata all'adozione dei provvedimenti cautelari e conclusa con ordinanza reclamabile e una seconda fase di merito, abbisognevole di un nuovo atto introduttivo e regolata dalle scansioni dell'ordinario giudizio di cognizione, definita da sentenza soggetta all'ordinario regime delle impugnazioni. Particolarità (espressa) di ambedue i tipi di giudizi è l'ordine del giudice (contenuto nel decreto di fissazione della prima udienza) diretto all'agente della riscossione di depositare copia del ruolo e di tutti gli atti della riscossione. In ordine alle procedure per la riscossione di entrate tributarie, si è invece ipotizzata la proponibilità dell'opposizione di cui sopra soltanto ad esecuzione già iniziata e avverso atti dell'esecuzione «in senso stretto» (dal pignoramento o avviso di vendita in avanti), quando non è stato possibile proporre la stessa per nullità della notificazione degli atti di riscossione prodromici, con giudizio congegnato secondo la struttura bifasica descritta. È fatta espressamente salva l'applicazione del meccanismo della translatio iudicii tra giurisdizioni differenti, assolutamente necessaria soprattutto in caso di incertezza in ordine alla natura tributaria o non tributaria del credito per il quale la procedura di riscossione è stata intrapresa.
  Si intende, inoltre, modificare la disciplina in tema di pubblicità, custodia e vendita.
  E invero, in forza del vigente assetto normativo la vendita immobiliare si svolge con incanto (articoli 78, 79, 80 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) ed è esclusa qualsivoglia possibilità di modificare il termine per il versamento del prezzo residuo, fissato dall'articolo 82 in trenta giorni (termine ancor più breve dei sessanta giorni previsti dall'articolo 576 del codice di procedura civile). Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche nell'ambito del detto procedimento sono ammesse le offerte in aumento di un sesto, di cui all'articolo 584 del codice di procedura civile, con «la legittimazione dell'originario aggiudicatario provvisorio a partecipare alla riapertura della gara» (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 5255 del 4 febbraio 1993). Appare evidente che le modalità di vendita stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non siano compatibili con l'attuale regime normativo delle vendite immobiliari nelle procedure esecutive ordinarie; queste ultime – dopo le recenti riforme legislative che hanno profondamente rinnovato il processo di espropriazione forzata (decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119) – si svolgono soltanto con le forme della vendita senza incanto (in realtà, l'incanto rimane nel codice di rito ma solo «sulla carta», essendo di fatto irrealizzabili i presupposti per la sua effettuazione), meccanismo di liquidazione che permette di aggiudicare il cespite anche all'unico offerente (l'offerta è irrevocabile) e di concentrare nella gara tutte le potenzialità degli offerenti (non essendo applicabile l'articolo 584 del codice di procedura civile).
  Inoltre, il sistema dell’«offerta minima» (che consente di offrire un prezzo pari o superiore al 75 per cento del prezzo-base, a norma degli articoli 569, 571 e 572, terzo comma, del codice di procedura civile) ha consentito di risparmiare tempi e costi di un secondo tentativo di alienazione a prezzo ribassato (poiché la chance dell'offerta al ribasso intercetta, nella sostanza, due esperimenti di vendita) e, nella concreta esperienza degli uffici, di riavviare il mercato delle vendite giudiziarie, da anni stagnante. La disciplina codicistica, poi, permette di fissare un termine per il versamento del residuo prezzo (massimo centoventi giorni) più confacente alle esigenze di finanziamento degli interessati all'acquisto.
  Infine, l'istituto dell'assegnazione disciplinato dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è profondamente diverso da quello delineato negli articoli 505, 506, 588, 589 e 590 del codice di procedura civile; i limiti di applicabilità del menzionato articolo 85 escludono la possibilità di procedere ad assegnazione nella gran parte dei casi, mentre nell'esecuzione ordinaria l'istituto omonimo è stato rinvigorito con la riforma apportata dal citato decreto-legge n. 59 del 2016 (che ha pure introdotto l'assegnazione a favore di un terzo ai sensi dell'articolo 590-bis del codice di procedura civile). La pubblicità delle vendite immobiliari dell'agente della riscossione – nonostante l'introduzione del comma 1-bis dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 – non appare idonea a intercettare i potenziali acquirenti dei cespiti.
  Difatti, sono previste la pubblicazione dell'avviso di vendita – difficilmente intelligibile e non certo accattivante – nell'abolito FAL (foglio degli annunzi legali delle province, sostituito dalla Gazzetta Ufficiale) e la sua affissione alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune nel cui territorio sono situati gli immobili.
  L'obbligatoria pubblicazione nel sito internet dell'agente della riscossione costituisce sicuramente un miglior veicolo di comunicazione, ma sconta comunque una scarsa visibilità legata anche alla forma delle informazioni fornite. L'articolo 80, comma 2, («Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione») del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, alla lettera a) rende facoltativa la pubblicità commerciale sui giornali. Nella procedura esecutiva ordinaria, oltre alle forme tradizionali di pubblicità (la carta stampata) il cui impiego è rimesso alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione, il legislatore ha prescritto l'inserimento dell'avviso di vendita e della perizia di stima – nella sua interezza – nel sito internet determinato dal giudice stesso e nel portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 490 del codice di procedura civile.
  Proprio la perizia, con le informazioni in essa contenute e le fotografie scattate dal perito, costituisce il punto di partenza per la conclusione della vendita giudiziaria e la base su cui poggia il consenso dell'aggiudicatario (in proposito Cassazione, sentenza n. 7708 del 2 aprile 2014).
  La lettera b) dello stesso comma 2 rende facoltativo il ricorso dell'agente della riscossione al giudice per la nomina di un esperto stimatore, ancorando peraltro la designazione di quest'ultimo al presupposto della manifesta inadeguatezza del prezzo determinato a norma dell'articolo 79. Parimenti facoltativa («se l'agente della riscossione lo richiede») è la designazione, da parte del giudice, di un ausiliario «che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato» e che svolga le funzioni di custode giudiziario.
  Nelle espropriazioni immobiliari rette dal codice di procedura civile, il legislatore ha eliminato la possibilità di determinare il prezzo base mediante il ricorso a criteri normativi e ha imposto la nomina di un esperto che, tenuto conto della concreta situazione del bene e dei correttivi legati a questa e alla tipologia della vendita, provveda a redigere un elaborato ricco di informazioni, tali cioè da rendere edotto il grande pubblico della consistenza e delle caratteristiche del cespite staggito (articoli 568 del codice di procedura civile e 173-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile).
  Inoltre, l'articolo 559 del codice di procedura civile rende di fatto cogente la nomina di un custode giudiziario che svolga le tradizionali funzioni di conservazione e di amministrazione e anche quelle di collocare sul mercato il bene (Cassazione, sentenza n. 924 del 16 gennaio 2013); nelle cosiddette «prassi virtuose» (definizione dottrinale delle prassi in cui si è dato preminente rilievo agli istituti volti a perseguire finalità di efficienza ed efficacia delle procedure esecutive) il custode è nominato contemporaneamente allo stimatore.
  È altresì obbligatoria (ne dà conferma la sentenza della Cassazione n. 6836 del 3 aprile 2015) la liberazione dell'immobile pignorato, a cura del custode giudiziario e senza oneri per l'aggiudicatario o l'acquirente, con provvedimento che il giudice dell'esecuzione è tenuto ad adottare al più tardi al momento dell'aggiudicazione; il decreto-legge n. 59 del 2016 stabilisce che il provvedimento sia attuato dallo stesso custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza le formalità dell'esecuzione per rilascio e senza ricorrere all'ausilio dell'ufficiale giudiziario.
  Custodia e liberazione costituiscono strumenti efficaci per agevolare la vendita forzata secondo la ratio legis della riforma del 2006 (così anche la Cassazione, con l'ordinanza n. 22747 del 3 novembre 2011), essendo notorio che un immobile che possa essere visionato dagli interessati e che venga consegnato libero da persone e cose possa ritrarre sul mercato un maggior prezzo di aggiudicazione. Nelle già menzionate «prassi virtuose» la liberazione è disposta in un momento anteriore all'aggiudicazione, al fine di eliminare ostacoli alla possibilità di visitare il bene immobile – che potrebbero ripercuotersi sia sulla validità della gara (poiché «gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta» ai sensi dell'articolo 560 del codice di procedura civile), sia sull'appetibilità del cespite (essendo notorio e comprensibile il disincentivo costituito dalla protrazione dell'occupazione da parte dell'esecutato o di terzi, anche in ragione dei rischi di danneggiamento ad opera degli occupanti) – e di scongiurare il pericolo di antieconomicità della procedura. Con riguardo agli immobili pignorati in quote indivise, si osserva che il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non consente all'agente della riscossione di instaurare un giudizio divisorio, divenuto pressoché obbligatorio nell'esecuzione ordinaria dopo la riforma degli articoli 600 e 601 del codice di procedura civile. Peraltro, l'articolo 1111 del codice civile attribuisce legittimazione attiva al giudizio divisorio ai soli partecipanti alla comunione e la disciplina normativa (articolo 1113 del codice civile) ammette soltanto l'intervento dei creditori nella divisione già iniziata, ferma restando l'astratta configurabilità di una divisione promossa dal creditore in surrogatoria del debitore ex articolo 2900 del codice civile (non consta, tuttavia, che nella pratica i creditori agiscano in surrogatoria intraprendendo la divisione, presumibilmente in considerazione dei tempi e dei costi occorrenti per tale giudizio, al quale dovrebbe poi far seguito, comunque, l'esecuzione forzata). La compatibilità degli articoli 600 e 601 del codice di procedura civile con la disciplina speciale dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è, allo stato, da escludere, posto che difetta un'udienza ex articolo 569 del codice di procedura civile in cui adottare i provvedimenti; tuttavia, secondo la giurisprudenza, il coniuge comproprietario di immobile pignorato nell'esecuzione esattoriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, quando non sia coobbligato, è legittimato non solo a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione stessa, ai sensi dell'articolo 619 del codice di procedura civile, nel caso in cui il pignoramento sia avvenuto senza tener conto che il bene gli appartiene pro quota, ma anche, qualora si sia dato atto di tale stato di proprietà comune, ad avvalersi dei rimedi dettati dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile per l'espropriazione di beni indivisi che non sono equiparabili alle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, né incompatibili con la disciplina speciale dettata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 6662 del 2 giugno 1992). La palese infruttuosità dell'espropriazione della quota e la sua inammissibilità in caso di comunione legale (Cassazione, sentenza n. 6575 del 14 marzo 2013) impongono di dettare una disciplina specifica per l'esecuzione promossa su beni immobili indivisi.
  L'esigenza di accrescere l'efficienza e l'efficacia della procedura di riscossione coattiva impongono la revisione dei meccanismi procedurali mediante un ripensamento degli snodi essenziali della medesima. Tale finalità può essere perseguita introducendo nella procedura speciale di liquidazione di un bene immobile gli istituti che nelle procedure espropriative ordinarie sono stati previsti dal legislatore per favorire il recupero dei crediti (perizia, custodia, liberazione); nondimeno, la procedura di riscossione coattiva deve mantenere una sua peculiarità, sia per quanto riguarda l'affidamento delle operazioni di vendita all'agente della riscossione (al quale non può essere attribuita una discrezionalità equivalente a quella dell'autorità giurisdizionale), sia per quanto concerne il contenimento dei tempi del procedimento, e deve assicurarsi la permanente applicabilità di alcune specifiche disposizioni normative, di favore per l'esecutato, che caratterizzano il recupero dei crediti erariali. Si è ipotizzata una proposta di riforma che contemperi la specialità della riscossione (e l'affidamento delle operazioni di vendita all'agente della riscossione, referente della procedura, ne è paradigma) con le regole ordinarie del codice di procedura civile, anche rendendo più trasparenti le espropriazioni mediante la pubblicazione di informazioni rilevanti nella pagina web della procedura (contenente notizie rese così disponibili pure al debitore), da aprire nel sito internet dell'agente della riscossione. Si è quindi pensato a un coinvolgimento dell'autorità giurisdizionale anticipato rispetto alla normativa vigente, di modo che sia il giudice dell'esecuzione a individuare gli ausiliari preposti a redigere la fondamentale perizia di stima (attraverso la quale si determina il prezzo base dell'immobile pignorato) e a conservare, amministrare e collocare sul mercato il cespite staggito.
  La sostanziale abrogazione dell'istituto della vendita con incanto, la cui fissazione presuppone, a norma del codice di rito, requisiti di pressoché impossibile realizzazione, induce a preferire anche per la riscossione coattiva il sistema di vendita senza incanto (che, tra l'altro, evita la riapertura della gara prevista dall'articolo 584 del codice di procedura civile, norma non applicabile), da svolgere in almeno due esperimenti di vendita.
  Due tentativi di vendita sono, perciò, obbligatori indipendentemente dal valore di stima del bene immobile e ferme restando le limitazioni all'espropriazione di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, mentre ulteriori esperimenti possono essere compiuti solo in presenza di condizioni economiche che giustifichino la prosecuzione dell'attività di liquidazione.
  Si è ritenuto preferibile evitare di indicare un numero massimo di tentativi di vendita da esperire (attualmente la disciplina indica un massimo di quattro incanti), il che avrebbe impedito all'agente della riscossione di porre in vendita cespiti il cui valore residuo, nonostante lo svolgimento di gare deserte, fosse ancora cospicuo.
  L'agente della riscossione deve quindi tentare la vendita dell'immobile anche dopo il secondo esperimento finché il prezzo base, ogni volta ribassato di un quarto, non scende sotto la soglia di antieconomicità, legislativamente individuata nell'importo di euro 20.000 (secondo le indicazioni provenienti dai giudici di merito nell'applicazione dell'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile).
  Raggiunta tale soglia, le operazioni di vendita vengono sospese e l'immobile è offerto in assegnazione agli enti creditori, i quali possono domandare l'assegnazione per un valore corrispondente a quello dell'ultimo esperimento di vendita andato deserto; entro un semestre ciascun ente (e, perciò, anche gli enti previdenziali o le amministrazioni locali) può avanzare istanza di assegnazione al valore prefissato o a uno superiore versando l'eventuale conguaglio dovuto per le spese di procedura o per il pagamento di crediti di grado poziore.
  L'estinzione automatica della procedura, conseguente all'inutile decorso del termine per l'istanza di assegnazione, comporta il pagamento delle spese degli ausiliari da parte dell'agente della riscossione, con successiva rifusione da parte degli enti creditori, in favore dei quali, in deroga all'articolo 95 del codice di procedura civile (secondo cui le spese restano definitivamente a carico del creditore in caso di mancata collocazione utile sul ricavato dalla vendita; si vedano le sentenze della Cassazione n. 8634 del 29 maggio 2003, n. 10129 del 25 giugno 2003 e n. 8298 del 12 aprile 2011 e l'ordinanza n. 30457 del 30 dicembre 2011), i provvedimenti giudiziali di liquidazione delle spese costituiscono titoli esecutivi nei confronti dell'esecutato.
  La fissazione di termini acceleratori molto brevi, prescritti a pena di estinzione della procedura, e l'eliminazione di qualsivoglia discrezionalità in capo all'agente della riscossione garantiscono, da un lato, le ragioni pubblicistiche di celerità del procedimento di recupero dei crediti erariali e, dall'altro, l'assoluta imparzialità dell'agente.
  Si deve escludere l'applicabilità di istituti non compatibili con le peculiarità della procedura «esattoriale» e con l'affidamento delle operazioni di vendita all'agente della riscossione, quali la conversione del pignoramento a norma dell'articolo 495 del codice di procedura civile (essendo già prevista, comunque, la più conveniente dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, idonea a incidere anche sulle azioni esecutive promosse e promuovende) e il sindacato discrezionale sull'offerta minima ai sensi dell'articolo 572, terzo comma, del codice di procedura civile.
  Un ulteriore profilo di intervento concerne il tema della mancata impugnazione e delle prescrizioni brevi nella riscossione coattiva. Recentemente le sezioni unite della Corte di cassazione sono state chiamate a risolvere il problema relativo alla prescrizione – decennale o quinquennale – del credito (nella fattispecie, previdenziale) divenuto irretrattabile per effetto della mancata opposizione del destinatario della pretesa creditoria. In particolare, posto che il termine per proporre opposizione a cartella di pagamento ex articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46 del 1999 è pacificamente perentorio e che la decadenza dall'impugnazione produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, la questione riguardava l'applicabilità dell'articolo 2953 del codice civile ai fini della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale. Con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Suprema Corte ha così statuito: «La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cosiddetta “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c. c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)». La decisione è stata assegnata alle sezioni unite in ragione di un contrasto tra pronunce dello stesso Supremo Collegio (ma anche nel merito si riscontrano interpretazioni difformi). Secondo un primo indirizzo, l'atto con cui inizia il procedimento di riscossione, qualunque sia il credito a cui si riferisce (perciò, sia che attenga al pagamento di tributi oppure di contributi previdenziali, sia che si riferisca a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie o amministrative), pur avendo natura di atto amministrativo con le caratteristiche del titolo esecutivo, è comunque privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato perché è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della pubblica amministrazione: pertanto, l'inutile decorso del termine perentorio per proporre l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 2953 del codice civile ai fini della prescrizione (Cassazione 25 maggio 2007, n. 12263, 16 novembre 2006, n. 24449, 26 maggio 2003, n. 8335, e sezioni unite 10 dicembre 2009, n. 25790). Secondo un altro orientamento, è possibile individuare una categoria di «titoli esecutivi paragiudiziali» – accanto a quella dei titoli giudiziali – aventi l'attitudine a diventare, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, definitivi e incontrovertibili (Cassazione, 24 settembre 1991, n. 9944, 2 ottobre 1991, n. 10269 e 26 ottobre 1991, n. 11421); ai crediti portati dai titoli di tale categoria, stante la sovrapponibilità degli effetti prodotti dalla decadenza dall'impugnazione, è possibile applicare il regime di prescrizione decennale (Cassazione 26 agosto 2004, n. 17051) e, segnatamente, quello dell'articolo 2953 del codice civile: «una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi, riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l’actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c. c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 del c. c.» (Cassazione 24 febbraio 2014, n. 4338). Aderiscono allo stesso orientamento l'ordinanza della Cassazione 8 giugno 2015, n. 11749, e la sentenza della stessa Corte 15 marzo 2016, n. 5060, la cui massima recita: «nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale la pretesa contributiva previdenziale ad essa sottesa diviene intangibile e non più soggetta ad estinzione per prescrizione, potendo prescriversi soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi che, in difetto di diverse disposizioni e in sostanziale conformità a quanto previsto dall'articolo 2953 del codice civile, è soggetta al termine decennale ordinario di cui all'articolo 2946 del codice civile». Come esposto, tra le diverse possibili interpretazioni, suffragate da diversi pronunciamenti delle sezioni semplici, le sezioni unite della Suprema Corte hanno aderito al primo orientamento. La statuizione, però, potrebbe essere oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore, considerando l'effetto estintivo dei crediti (soprattutto previdenziali) derivante dall'accorciamento – per via ermeneutica – del termine prescrizionale. In altri termini, è ben possibile che gli enti creditori abbiano confidato sul termine di prescrizione decennale prima di avviare procedure di recupero coattivo di crediti ormai irretrattabili ed è ovvio che la citata sentenza n. 23397 del 2016 comporti, oltre all'estinzione definitiva del credito con impossibilità di recupero, la soccombenza degli enti e dell'agente della riscossione nei giudizi in corso. Peraltro, la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 2953 del codice civile non è limitata ai soli crediti previdenziali, ma si estende a tutte le fattispecie in cui la pretesa creditoria viene inserita in un atto amministrativo soggetto a impugnazione (da proporre entro termini perentori) la cui mancanza comporta la definitività dell'accertamento del credito: accertamenti tributari e sanzioni amministrative (anche per violazioni del codice della strada e delle altre disposizioni sulla circolazione stradale o comminate da autorità indipendenti).
  In tema di spese di lite, un recente orientamento della Corte di cassazione interpreta l'articolo 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 – norma che prevede l'obbligo di chiamata in causa dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione – nel senso che le spese di lite, in caso di soccombenza, debbano gravare sia sull'ente creditore, sia sull'agente della riscossione, indipendentemente dalla responsabilità di quest'ultimo nella determinazione dell'accoglimento delle ragioni avversarie. In base a tale indirizzo l'agente della riscossione è chiamato a rispondere delle spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa anche quando il motivo di accoglimento delle avverse domande dipende da errori od omissioni dell'ente impositore o dall'insussistenza del credito. In proposito si deve rilevare che nessun vaglio compete all'agente della riscossione rispetto al ruolo o agli altri atti formati dall'ente e che nessuna discrezionalità ha l'agente a riguardo. Peraltro, il principio di causalità della lite non pare impiegato in maniera logica: se è pur vero che la riscossione è avviata dall'agente, lo stesso agisce quale sostituto processuale ex lege dell'ente creditore che è titolare del credito e, come tale, è responsabile della sua esistenza ed esigibilità quantomeno sino al momento dell'affidamento all'agente. Perciò, dovrebbero essere attribuite all'ente e non già all'agente della riscossione le conseguenze pregiudizievoli – id est, spese di lite per soccombenza – in caso di insussistenza del credito o di sua estinzione per vizi (omessa notifica di atti procedimentali) o altri fatti estintivi (prescrizione) non imputabili a inerzia o a negligenza dell'agente. Tale risultato non è escluso dai pronunciamenti della Suprema Corte la quale, anzi, fa salva la possibilità, per l'agente della riscossione, «di chiedere all'ente creditore di essere manlevato dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso»; tuttavia, per l'esercizio di tale manleva dovrebbero essere avviate azioni giudiziarie per far constare la responsabilità prevalente o esclusiva dell'ente e successive azioni di recupero dell'agente della riscossione nei confronti dell'ente stesso.
  Tale inutile dispendio di risorse economiche – per le spese affrontate nei menzionati giudizi «di manleva» tra gli enti e l'agente della riscossione e per quelle dell'apparato giudiziario – potrebbe essere agevolmente evitato prevedendo che il giudice chiamato a decidere delle contestazioni alla riscossione provveda a porre le spese a carico dell'ente responsabile della soccombenza direttamente in quella stessa sede (peraltro, la più adatta, in considerazione delle valutazioni di merito operate dal giudicante). In tale modo, la decisione di esonero (o di non esonero) dell'agente dalle spese potrebbe essere impugnata insieme col merito e, in caso di conferma o di acquiescenza, la stessa sottrarrebbe le parti pubbliche a ulteriori azioni giudiziarie inutilmente costose. Inoltre, appare evidente l'effetto deflattivo: l'eliminazione delle cause di manleva promosse dall'agente della riscossione nei confronti degli enti – fondata sulla statuizione di condanna del solo ente creditore a cui va addebitata la soccombenza – ridurrebbe il numero delle controversie future, con benefìci anche per le cause attualmente sub iudice. Pertanto, si propone una norma ad hoc, da rubricare come «Spese di lite» e da inserire nel citato decreto legislativo n. 112 del 1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione), che preveda l'obbligo per il giudice di compensare le spese tra l'agente e la parte vittoriosa qualora la soccombenza sia imputabile all'ente creditore (partecipante alla causa o comunque chiamato in essa); in tale caso, soltanto quest'ultimo sarebbe responsabile della rifusione delle spese di lite, ferma restando la possibilità di disporre la compensazione nelle fattispecie individuate dall'articolo 92 del codice di procedura civile.
  Per quanto riguarda l'ingiunzione fiscale, in primo luogo, si introduce nell'elenco di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recependo, peraltro, una prassi consolidata da un costante orientamento giurisprudenziale.
  In secondo luogo, si impone un intervento chiarificatore in relazione ad alcuni importanti caratteri operativi della riscossione mediante ingiunzione nella prospettiva di coordinamento con la normativa ordinaria e con quella speciale del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. È necessario premettere che i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal citato testo unico del 1910, secondo le disposizioni ordinarie del codice di procedura civile, oppure optare per procedere secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in quanto compatibili (cosiddetta «ingiunzione rafforzata»). In entrambi i casi risulta determinante operare la modifica (chiarificatrice) in ordine alla durata dell'efficacia del precetto contenuto nell'ingiunzione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 26:

    1) al primo comma:

  1.1) dopo la parola: «eseguita» sono inserite le seguenti: «direttamente dall'agente della riscossione»;
  1.2) dopo la parola: «azienda» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero trascorsi trenta giorni dalla data in cui il plico è stato depositato presso l'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro»;

    2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'articolo 60, primo comma, alinea e lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

   b) all'articolo 47-bis, comma 1, le parole: «e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2» sono soppresse;

   c) all'articolo 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-quinquies. Prima del deposito dell'elaborato peritale, l'esecutato può procedere a vendita autonoma ai sensi del comma 2-bis a un prezzo pari o superiore al triplo della rendita catastale o del reddito dominicale rivalutati, maggiorato dei compensi e delle spese liquidati dal giudice dell'esecuzione in favore dell'esperto stimatore per l'attività svolta sino al momento della cessione.
   2-sexies. Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, l'esecutato può procedere a vendita autonoma ai sensi del comma 2-bis a un prezzo pari o superiore al prezzo base indicato nell'elaborato peritale o a quello stabilito per l'ultimo esperimento di vendita andato deserto, maggiorato dei compensi e delle spese liquidati dal giudice dell'esecuzione in favore del perito e del custode per l'attività svolta sino al momento dell'alienazione.
   2-septies. In caso di vendita autonoma ai sensi del comma 2-bis, il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione dei compensi e delle spese degli ausiliari entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cessione effettuata dall'ausiliario e con riguardo alle attività svolte sino alla data dell'alienazione»;

   d) all'articolo 53, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto; il termine di cui al presente comma è soggetto alla sospensione nel periodo feriale ai sensi della legge 7 ottobre 1969, n. 742»;

   e) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

   «Art. 57 – (Garanzie giurisdizionali nelle procedure di riscossione coattiva). – 1. – Avverso gli atti della procedura di riscossione coattiva intrapresa per il recupero di crediti non tributari è ammessa opposizione per ragioni di rito o di merito.
   2. Se l'espropriazione non è ancora iniziata, l'opposizione si propone con ricorso al giudice del luogo dell'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o dalla conoscenza effettiva dell'atto opposto.
   3. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace se la procedura di riscossione è promossa per crediti derivanti da violazioni delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale nonché per crediti di altra natura di valore complessivamente non superiore a euro 15.493, quando dalla legge non attribuita alla competenza di un altro giudice. L'opposizione si propone davanti al tribunale se la procedura di riscossione è promossa per crediti afferenti a una delle materie indicate nell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nonché per crediti di altra natura di valore complessivamente pari o superiore a euro 15.493.
   4. Entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso, il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, con il rispetto dei termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, ridotti della metà, disponendo la notificazione, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto all'agente della riscossione e all'ente creditore e ordinando all'agente della riscossione il deposito, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, dell'estratto di ruolo e di copia di tutti gli atti della procedura di riscossione.
   5. Su istanza di parte il giudice, ricorrendo gravi motivi e un fondato pericolo di irreparabile danno, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto opposto ovvero inibisce l'inizio dell'esecuzione ovvero adotta provvedimenti opportuni e indilazionabili con ordinanza contro cui è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. Se l'ordinanza è emessa dal giudice di pace, il reclamo si propone innanzi al tribunale. In caso di urgenza, il giudice, concorrendo i medesimi presupposti, adotta i provvedimenti con decreto e fissa l'udienza per la comparizione delle parti, disponendo la notificazione del ricorso e del decreto entro un termine perentorio; all'esito dell'udienza, con ordinanza conferma, revoca o modifica il decreto.
   6. L'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione entro il termine di cui al comma 2 anche se l'espropriazione forzata è iniziata. Il giudice, su istanza di parte, ricorrendo i presupposti di cui al comma 5, con ordinanza può sospendere l'esecuzione o adottare provvedimenti opportuni e indilazionabili. Con la medesima ordinanza fissa un termine perentorio per la riassunzione del giudizio di merito innanzi al giudice competente ai sensi del comma 3. Si applica l'articolo 624, terzo comma, del codice di procedura civile.
   7. Il giudizio di opposizione, ove non diversamente stabilito dal presente articolo, è regolato dalle norme del libro secondo del codice di procedura civile.
   8. Nella procedura di riscossione coattiva per il recupero di crediti tributari è ammessa opposizione avverso gli atti dell'espropriazione forzata già iniziata quando il ricorrente deduca irregolarità formali dell'atto ovvero la nullità della notificazione dell'atto prodromico ovvero ragioni di merito che non sia stato possibile dedurre tempestivamente avverso l'atto immediatamente prodromico. L'opposizione si propone, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla conoscenza effettiva dell'atto opposto, al giudice dell'esecuzione il quale con ordinanza, assunti i provvedimenti di cui al comma 6, fissa un termine perentorio per la riassunzione innanzi a sé del giudizio di merito.
   9. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

   f) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

   «Art. 59. (Risarcimento dei danni e ripetizione dell'indebito). – 1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione per il risarcimento dei danni contro l'agente della riscossione dopo il compimento dell'esecuzione stessa.
   2. L'agente della riscossione risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori»;

   g) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

   «Art. 60 – (Rimedi in corso di espropriazione forzata). – 1. Fuori dei casi regolati dall'articolo 57, le opposizioni aventi ad oggetto la regolarità formale dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione o degli atti degli ausiliari del giudice si propongono mediante ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine di venti giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento o dell'atto opposto. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 57, comma 6. La causa è decisa con sentenza non appellabile. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 186-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
   2. L'articolo 29 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato»;

   h) all'articolo 76, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 del presente articolo»;

   i) all'articolo 77, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione»;

   l) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

   «Art. 78. – (Avvisi di vendita).1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

   a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;

   b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;

   c) il collegamento (link) alla pagina web dedicata alla procedura nel sito internet dell'agente della riscossione;

   d) il giorno, l'ora e il luogo per lo svolgimento del primo tentativo di vendita; la data del primo esperimento di vendita fissata dallo stesso agente della riscossione a distanza non inferiore a centottanta giorni e non superiore a duecentodieci giorni dalla trascrizione; il tentativo di vendita non può essere fissato nel mese di agosto; il prezzo base è determinato a norma dell'articolo 79;

   e) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

   f) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

   g) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;

   h) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

   2. L'avviso di vendita, contenente le informazioni di cui al comma 1 nonché l'indicazione della possibilità di richiedere la dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 19, è notificato, entro cinque giorni dalla trascrizione, al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.
   3. Entro cinque giorni dalla trascrizione dell'avviso di vendita, a pena di estinzione della procedura, l'agente della riscossione provvede alla pubblicazione dell'avviso di vendita nella pagina web dedicata alla procedura e presenta al giudice dell'esecuzione l'istanza per la designazione di un esperto stimatore per la redazione di una perizia di stima avente le caratteristiche degli articoli 568 del codice di procedura civile e 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché per la nomina di un custode giudiziario per lo svolgimento delle medesime attività affidate al custode giudiziario nelle procedure esecutive ordinarie dall'articolo 560 del codice di procedura civile; all'istanza devono essere allegati la documentazione prevista dall'articolo 567 del codice di procedura civile aggiornata alla data della trascrizione dell'avviso di vendita, nonché l'estratto dell'atto di matrimonio del soggetto esecutato.
   4. L'agente della riscossione deve acquisire, prima di procedere alla trascrizione dell'avviso di vendita, la documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile e l'estratto dell'atto di matrimonio del soggetto nei cui confronti si procede; in caso di bene immobile in comunione legale, la documentazione ipotecaria deve riguardare entrambi i coniugi.
   5. In caso di espropriazione per debiti personali di uno solo dei coniugi di un bene in comunione legale, l'avviso di vendita deve essere trascritto sull'intero bene immobile nei confronti di entrambi i coniugi e notificato agli stessi.
   6. Nella procedura di riscossione coattiva non è ammessa la conversione del pignoramento a norma dell'articolo 495 del codice di procedura civile»;

   m) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

   «Art. 78-bis(Espropriazione di beni indivisi).1. Nell'avviso di vendita relativo al procedimento di espropriazione di beni indivisi sono omesse le indicazioni di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d); entro cinque giorni dalla trascrizione dell'avviso di vendita l'agente della riscossione deve notificare, con le modalità previste dall'articolo 26, l'avviso medesimo anche agli altri comproprietari, ai quali è vietato consentire al debitore di separare la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice.
   2. Nel medesimo termine di cinque giorni dalla trascrizione, a pena di estinzione della procedura, e unitamente all'istanza per la nomina dell'esperto stimatore e del custode giudiziario, corredata della documentazione ipotecaria e catastale già acquisita, l'agente della riscossione deve richiedere al giudice dell'esecuzione la fissazione dell'udienza, da celebrare entro novanta giorni dall'istanza, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 600 del codice di procedura civile.
   3. L'agente della riscossione deve notificare il decreto di fissazione dell'udienza, con le modalità previste dall'articolo 26, almeno trenta giorni prima della sua celebrazione al soggetto nei cui confronti si procede, agli altri comproprietari dell'immobile pignorato, ai creditori iscritti e a coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'avviso di vendita.
   4. In caso di espropriazione per debiti personali di uno solo dei coniugi di un bene in comunione legale, l'avviso di vendita deve essere trascritto sull'intero bene immobile nei confronti di entrambi i coniugi e notificato agli stessi.
   5. Nella procedura di riscossione coattiva non è ammessa la conversione del pignoramento a norma dell'articolo 495 del codice di procedura civile. Il giudice dell'esecuzione procede ai sensi dell'articolo 510 del codice di procedura civile ovvero provvede a norma dell'articolo 83 del presente decreto.
   6. Nel giudizio di divisione l'agente della riscossione può stare in giudizio personalmente o farsi rappresentare da uno o più dipendenti delegati al compimento degli atti inerenti al servizio di riscossione.
   7. All'espropriazione di immobili indivisi non si applica l'articolo 53, comma 1; se il bene indiviso viene pignorato per intero da un altro creditore, l'agente della riscossione deve intervenire nel processo esecutivo ordinario. Dopo l'intervento, la procedura di riscossione coattiva si estingue; in tale caso sono rifuse dall'ente creditore all'agente della riscossione le spese sostenute per le attività di custodia e per i compensi dell'esperto stimatore e del custode. In deroga all'articolo 95 del codice di procedura civile, il provvedimento di liquidazione dei compensi o quello con cui è stata disposta l'anticipazione delle spese da parte dell'agente della riscossione costituisce titolo esecutivo a favore dell'ente creditore e contro chi ha subìto l'esecuzione»;

   n) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

   «Art. 79. – (Prezzo base e cauzione)1. Alla ricezione dell'istanza di cui all'articolo 78, comma 3, il cancelliere forma senza ritardo il fascicolo dell'esecuzione. Entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto alla designazione di un esperto stimatore, assegnandogli il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione del decreto trasmessogli e non prorogabile, per la redazione di un elaborato peritale avente le caratteristiche prescritte dagli articoli 568 del codice di procedura civile e 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, per il suo deposito con modalità telematica nella cancelleria del giudice e per la sua trasmissione all'agente della riscossione con posta elettronica certificata. Entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto alla nomina di un custode giudiziario, designando per l'incarico un commercialista, un avvocato o un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie ovvero l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 del codice di procedura civile. Entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto a disporre la liberazione dell'immobile pignorato, emanando contestualmente le disposizioni affinché il provvedimento sia attuato entro sessanta giorni dalla data fissata per lo svolgimento del primo tentativo di vendita, sempre che non risulti dall'elaborato peritale e dai successivi accertamenti del custode la titolarità di un diritto personale di godimento del bene opponibile alla procedura. Il decreto del giudice dell'esecuzione è comunicato senza ritardo all'agente della riscossione il quale, entro cinque giorni, a pena di estinzione della procedura, deve trasmetterlo agli ausiliari nominati mediante posta elettronica certificata e inserirlo nella pagina web dedicata alla procedura. L'esperto stimatore deve accettare l'incarico, entro due giorni dalla trasmissione del decreto, mediante un documento contenente la prestazione del giuramento di cui all'articolo 161 delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie firmato digitalmente, da depositare con modalità telematica nella cancelleria del giudice dell'esecuzione e da inviare con posta elettronica certificata all'agente della riscossione. Il custode deve accettare l'incarico entro due giorni dalla trasmissione del decreto, mediante un documento di accettazione firmato digitalmente, da depositare con modalità telematica nella cancelleria del giudice dell'esecuzione e da inviare con posta elettronica certificata all'agente della riscossione. L'esperto stimatore e il custode giudiziario devono iniziare le rispettive attività immediatamente dopo l'accettazione dell'incarico e agli stessi è attribuita la facoltà di avvalersi della forza pubblica per accedere all'immobile staggito prima dell'attuazione dell'ordine di liberazione.
   2. In caso di mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la redazione, il deposito e la trasmissione dell'elaborato peritale, l'esperto stimatore non ha diritto ad alcun compenso ed è responsabile dei danni cagionati dall'inadempimento. In caso di mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la redazione, il deposito e la trasmissione dell'elaborato peritale, l'agente della riscossione, entro cinque giorni, a pena di estinzione della procedura deve avanzare al giudice dell'esecuzione un'istanza per la designazione di un altro esperto stimatore; entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto alla designazione di un altro esperto stimatore, assegnandogli il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione del decreto trasmessogli e non prorogabile, per la redazione di un elaborato peritale avente le caratteristiche prescritte dagli articoli 568 del codice di procedura civile e 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, per il suo deposito con modalità telematica nella cancelleria del giudice e per la sua trasmissione all'agente della riscossione con posta elettronica certificata.
   3. Il decreto del giudice dell'esecuzione è comunicato senza ritardo all'agente della riscossione, il quale deve provvedere entro cinque giorni, a pena di estinzione della procedura, a trasmetterlo all'esperto stimatore designato mediante posta elettronica certificata e a inserirlo nella pagina web dedicata alla procedura. L'esperto stimatore designato in sostituzione deve accettare l'incarico, entro due giorni dalla trasmissione del decreto, mediante un documento contenente la prestazione del giuramento di cui all'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, firmato digitalmente, da depositare con modalità telematica nella cancelleria del giudice dell'esecuzione e da inviare con posta elettronica certificata all'agente della riscossione. Entro il termine di cinque giorni dal deposito dell'elaborato peritale, a pena di estinzione della procedura, l'agente della riscossione determina il prezzo base per la vendita conformemente alle indicazioni dell'elaborato peritale e provvede a pubblicare la perizia e i relativi allegati, escluse le generalità dell'esecutato, nella pagina web dedicata alla procedura e nel portale delle vendite pubbliche. Entro il termine di cinque giorni dal deposito dell'elaborato peritale, l'agente della riscossione pubblica nella pagina web dedicata alla procedura e nel portale delle vendite pubbliche le modalità di versamento della cauzione, specificando le coordinate del conto corrente sul quale effettuare il versamento o le caratteristiche dell'assegno circolare da inserire nella busta, e di pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, nonché ogni altra informazione necessaria per lo svolgimento delle operazioni di vendita. Su istanza, a cura e a spese del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione o dei creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione può disporre che sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale; l'omissione della pubblicità supplementare non inficia in alcun modo lo svolgimento e la validità della vendita. La pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche da parte dell'agente della riscossione è esonerata dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Entro trenta giorni dal deposito dell'elaborato peritale, il giudice dell'esecuzione liquida il compenso dell'esperto stimatore ai sensi degli articoli 49 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e 12 e 13 del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, ponendo provvisoriamente la spesa a carico dell'agente della riscossione senza applicare l'articolo 161, comma 3, secondo periodo, delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;

   o) l'articolo 80 è sostituito dal seguente:

   «Art. 80. – (Vendita). – 1. La vendita si svolge senza incanto nelle forme stabilite dagli articoli 571 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente articolo e con esso compatibili. Il primo tentativo di vendita si svolge nella data indicata nell'avviso di vendita e al prezzo base determinato dall'agente della riscossione conformemente alle indicazioni dell'elaborato peritale. L'offerta irrevocabile di acquisto può essere proposta sino al giorno precedente a quello fissato per lo svolgimento della gara, non è efficace se perviene oltre il predetto termine oppure se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di vendita oppure se l'offerente non presta cauzione, conformemente alle modalità indicate nella pagina web dedicata alla procedura, col versamento di una somma non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. Il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte e lo svolgimento della gara tra gli offerenti devono essere eseguiti con modalità telematiche secondo il sistema della vendita sincrona mista, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32.
   2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, l'offerta irrevocabile di acquisto può essere presentata, oltre che attraverso il portale delle vendite pubbliche a norma degli articoli 12 e 13 del medesimo regolamento, anche su supporto analogico mediante il deposito presso l'agente della riscossione di una busta chiusa contenente, tra l'altro, la prova del versamento della cauzione conformemente alle modalità indicate nella pagina web dedicata alla procedura. Coloro che hanno formulato l'offerta con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità; coloro che hanno formulato l'offerta su supporto analogico partecipano comparendo innanzi all'agente della riscossione il giorno, all'ora e nel luogo indicati per lo svolgimento della gara nell'avviso di vendita e nella pagina web dedicata alla procedura. I dati contenuti nelle offerte su supporto analogico nonché i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al referente della procedura sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche. Se è stata presentata un'unica offerta, la stessa è senz'altro accolta e l'immobile è aggiudicato dall'agente della riscossione all'unico offerente; non trova applicazione l'articolo 572, terzo comma, del codice di procedura civile. Se vi sono più offerte, l'agente della riscossione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta; il rilancio nella gara non può essere inferiore a euro 1.000. Qualora sia trascorso un minuto dall'ultimo rilancio senza che ne segua un altro maggiore, l'immobile è aggiudicato dall'agente della riscossione all'ultimo offerente; se vi sono più offerte di acquisto e non può farsi luogo alla gara per la mancata adesione degli offerenti, l'agente della riscossione aggiudica l'immobile al maggiore offerente; se vi sono più offerte di acquisto a prezzo identico e non può farsi luogo alla gara per la mancata adesione degli offerenti, l'agente della riscossione aggiudica l'immobile all'offerente che ha per primo presentato l'offerta. All'aggiudicazione pronunciata dall'agente della riscossione si applica l'articolo 187-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; al termine dalla gara la cauzione deve essere restituita immediatamente all'offerente non resosi aggiudicatario.
   3. I verbali di tutti gli esperimenti di vendita sono sempre depositati dall'agente della riscossione presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione»;

   p) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

   «Art. 81. – (Incanti successivi). – 1. Se la vendita non ha luogo al primo tentativo, l'agente della riscossione fissa immediatamente un secondo esperimento di vendita da svolgere non prima di sessanta giorni e non oltre novanta giorni dal primo tentativo stabilendo un prezzo base inferiore di un quarto al precedente, dandone atto nel verbale del primo esperimento. Entro cinque giorni, a pena di estinzione della procedura, l'agente della riscossione pubblica la data della nuova gara e le relative informazioni nel portale delle vendite pubbliche e nella pagina web dedicata alla procedura.
   2. Qualora l'aggiudicazione non abbia luogo nemmeno al secondo esperimento di vendita, l'agente della riscossione provvede alla fissazione di ulteriori tentativi di vendita, ciascuno da svolgere non prima di sessanta giorni e non oltre novanta giorni da quello precedente e a un prezzo base ribassato ogni volta in misura fissa di un quarto, a meno che il ribasso non riduca il prezzo base al di sotto dell'importo di euro 20.000. Della fissazione di un ulteriore tentativo di vendita si dà atto nel verbale dell'esperimento infruttuoso ed entro cinque giorni, a pena di estinzione della procedura, l'agente della riscossione pubblica la data della nuova gara e le relative informazioni nel portale delle vendite pubbliche e nella pagina web dedicata alla procedura. In ogni caso, il custode dà attuazione all'ordine di liberazione entro sessanta giorni dalla data fissata per lo svolgimento del primo esperimento di vendita secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione, sempre che non risulti dall'elaborato peritale e dagli accertamenti del custode la titolarità di un diritto personale di godimento del bene opponibile alla procedura; l'attuazione dell'ordine di liberazione è regolata dall'articolo 560 del codice di procedura civile.
   3. Il giudice dell'esecuzione può disporre che le spese necessarie per le attività del custode siano anticipate dall'agente della riscossione.
   4. Il giudice dell'esecuzione provvede entro sette giorni sulle istanze del custode giudiziario di specificazione di ulteriori modalità di attuazione dell'ordine di liberazione, di nomina di ulteriori ausiliari, di affiancamento della forza pubblica e di anticipazione delle spese di custodia.
   5. Il giudice dell'esecuzione liquida il compenso del custode, ponendo provvisoriamente la spesa a carico dell'agente della riscossione, quando emette il decreto di trasferimento se il provvedimento di liberazione è stato attuato o se il custode è stato esonerato dalla liberazione a norma dell'articolo 560 del codice di procedura civile. In caso di estinzione del processo, il giudice dell'esecuzione liquida il compenso del custode per le attività svolte ponendo la spesa a carico dell'agente della riscossione»;

   q) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

   «Art. 82. – (Versamento del prezzo). – 1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di centoventi giorni dall'aggiudicazione con le modalità telematiche specificate nella pagina web dedicata alla procedura e nel portale delle vendite giudiziarie; a tale termine non si applica la sospensione nel periodo feriale ai sensi della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
   2. L'agente della riscossione, entro dieci giorni dal versamento del prezzo di aggiudicazione, a pena di estinzione della procedura, fatti salvi gli effetti dell'articolo 187-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, chiede al giudice dell'esecuzione l'emissione del decreto di cui all'articolo 586 del codice di procedura civile, depositando nella cancelleria del giudice gli atti del procedimento. Se il prezzo non è versato nel termine, entro cinque giorni, a pena di estinzione della procedura, l'agente della riscossione chiede al giudice dell'esecuzione di pronunciare con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa. Entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto del giudice dell'esecuzione, a pena di estinzione della procedura, l'agente della riscossione fissa un nuovo tentativo di vendita, da svolgere non prima di sessanta giorni e non oltre novanta giorni, fissando lo stesso prezzo base dell'esperimento a cui si riferisce la decadenza dall'aggiudicazione. Se il prezzo ricavato dalla successiva alienazione, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza»;

   r) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

   «Art. 85. – (Assegnazione dell'immobile allo Stato). – 1. Qualora per effetto di ribasso il prezzo base scenda al di sotto della soglia di euro 20.000, entro dieci giorni dal tentativo di vendita infruttuoso, a pena di estinzione della procedura, l'agente della riscossione offre il bene in assegnazione agli enti creditori al valore minimo del prezzo base dell'ultimo esperimento di vendita andato deserto e comunque a un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'ente offerente. Gli enti creditori, entro sei mesi dalla comunicazione, possono richiedere l'assegnazione al valore del prezzo base o a un valore superiore versando, entro lo stesso termine, l'eventuale conguaglio. Entro dieci giorni dalla scadenza del semestre, a pena di estinzione della procedura, l'agente della riscossione deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento e chiede al giudice di provvedere all'assegnazione dell'immobile all'ente che ha formulato l'offerta maggiore e versato il conguaglio. Se alla scadenza del semestre non è richiesta l'assegnazione, il processo si estingue per antieconomicità; in caso di estinzione del processo per antieconomicità, sono rifuse dall'ente creditore all'agente della riscossione le spese sostenute per le attività di custodia e per i compensi dell'esperto stimatore e del custode. In deroga all'articolo 95 del codice di procedura civile, il provvedimento di liquidazione dei compensi o quello con cui è stata disposta l'anticipazione delle spese da parte dell'agente della riscossione costituisce titolo esecutivo a favore dell'ente creditore e contro chi ha subìto l'esecuzione»;

   s) alla sezione IV del capo II del titolo II, dopo l'articolo 85 è aggiunto il seguente:

   «Art. 85-bis(Sospensione dei termini). – 1. I termini fissati per gli adempimenti dell'agente della riscossione dagli articoli 78, 79, 80, 81, 82, a esclusione del comma 1, e 85 sono soggetti a sospensione nel periodo feriale ai sensi della legge 7 ottobre 1969, n. 742».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 2953-bis
del codice civile)

  1. Al libro sesto, titolo V, capo I, sezione IV, paragrafo 2, del codice civile, dopo l'articolo 2953 è aggiunto il seguente:

   «Art. 2953-bis. – (Effetti della mancata impugnazione sulle prescrizioni brevi nella riscossione coattiva). – La decadenza dall'impugnazione per effetto della scadenza dei termini prescritti dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dagli articoli 6, comma 6, e 7, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, determina l'irretrattabilità del credito, il quale si prescrive ai sensi dell'articolo 2953.

  La disposizione del primo comma si applica anche in caso di estinzione del giudizio di impugnazione».

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 39-bis del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

  1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è inserito il seguente:

   «Art. 39-bis. – (Spese di lite). – 1. Salva l'applicazione dell'articolo 92 del codice di procedura civile, in caso di soccombenza per ragioni interamente ascrivibili all'ente creditore che è parte della causa, il giudice compensa per intero le spese tra la parte vincitrice e il concessionario».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

  1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserita la seguente:

   «d-bis) l'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639;».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265)

  1. All'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia trascorso un anno dalla notificazione dell'ingiunzione senza che sia stata iniziata l'espropriazione, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica di un atto di precetto secondo le disposizioni del codice di procedura civile, oppure dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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