XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 863
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ORLANDO
Modifiche al codice civile in materia di rinuncia all'azione
di restituzione di beni immobili oggetto di donazione
Presentata il 3 luglio 2018
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è finalizzata ad agevolare la circolazione dei beni provenienti da donazioni tipiche nonché a favorire l'accesso al credito ipotecario, senza incidere sui diritti che la legge riserva ai legittimari.
Come è noto, la tutela dei legittimari è garantita da tre azioni: di riduzione, prevista dall'articolo 557 codice civile, di restituzione contro i beneficiari diretti della donazione, prevista dall'articolo 561 codice civile, e, infine, di restituzione contro gli aventi causa dai donatari, prevista dall'articolo 563 del codice civile
Tale sistema ha da sempre penalizzato in modo eccessivo la circolazione e l'ipotecabilità di detti beni in considerazione del pericolo di evizione derivante dall'esercizio dell'azione di restituzione di cui all'articolo 563 del codice civile.
Con la riforma del 2005 (decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successivamente legge 28 dicembre 2005, n. 263) il legislatore ha apportato modifiche agli articoli 561 e 563 che, da un lato, hanno confermato che la tutela reale del legittimario può essere tramutata in un mero diritto di credito commisurato al valore del bene donato e, dall'altro, hanno sancito la disponibilità del diritto ad agire in restituzione contro gli aventi causa dal donatario e quindi la sua rinunciabilità.
Il legislatore del 2005, infatti, ha previsto che la perdita del diritto di agire in restituzione si prescrive in venti anni, anche se il donante è ancora in vita. In altri termini, a differenza dell'azione di riduzione (articolo 557) e di restituzione contro i beneficiari (articolo 561), l'azione di restituzione, disciplinata dall'articolo 563, è indipendente dall'evento morte.
Successivamente, la giurisprudenza (Cassazione 12 maggio 2010, n. 11496) ha aderito alla teoria della dottrina dominante e ha affermato che l'azione di restituzione di cui all'articolo 563 del codice civile non si applica alle liberalità indirette: in particolare, la Cassazione ha affermato che nel caso di donazione indiretta il legittimario che agisce in riduzione può conseguire solo il controvalore del bene intestato al beneficiario e non può agire in restituzione verso il terzo.
Allo stato, dunque, alla luce di quanto esposto, le provenienze da liberalità atipiche, non necessitando di una pubblicità successiva e autonoma rispetto a quella costituita dalla trascrizione dell'atto che le contiene, sono implicitamente stabili. Viceversa, per le donazioni tipiche, mancando la disciplina della pubblicità dell'atto di rinuncia all'azione di restituzione, la stabilità conseguita in virtù di tale rinuncia non è altrettanto implicita né agevolmente pubblicizzabile.
Difatti, alla luce del principio della tassatività degli atti da trascrivere o da annotare, alcuni conservatori si rifiutano di pubblicizzare tale atto, altri lo trascrivono ed altri ancora sono favorevoli all'annotazione della rinuncia a margine della trascrizione della donazione riducibile.
Il legislatore del 2005, quindi, in primo luogo ha introdotto implicitamente nel nostro sistema il principio della disponibilità dell'azione di restituzione e, in secondo luogo, ha testualmente confermato che la tutela reale del legittimario leso non è assoluta. Lo stesso legislatore, però, non enunciando espressamente la disponibilità dell'azione di restituzione, non ha regolato la pubblicità dell'eventuale atto di rinuncia. Inoltre, a differenza di quanto disposto in relazione alla tutela dei legittimari ulteriori nel patto di famiglia (articolo 768-sexies del codice civile), il legislatore ha omesso di precisare che agli stessi, a seguito dell'atto di rinuncia all'azione di restituzione, spetta un mero diritto di credito commisurato al valore del bene donato e trasferito a terzi.
La proposta di legge in oggetto si concretizza nell'aggiunta di due commi all'articolo 563 del codice civile volti ad esplicitare la rinunciabilità dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti e a precisare che i legittimari sopravvenuti a tale rinuncia avranno esclusivamente un mero diritto di credito commisurato al valore del bene donato.
Inoltre, per consentire al donatario il ricorso al credito, occorre apprestare tutela anche alla posizione di chi abbia iscritto ipoteca sul bene oggetto di donazione; a tal fine, si propone una modifica all'articolo 561 del codice civile, funzionale a conservare l'efficacia dell'iscrizione d'ipoteca concessa dal donatario in caso di rinuncia all'azione di restituzione effettuata dai legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione della garanzia.
Ancora, al fine di disciplinare la pubblicità dell'atto di rinuncia all'azione di restituzione in modo adeguato, nel rispetto del principio della verità dell'informazione pubblicitaria, la proposta di legge prevede l'annotazione dello stesso a margine della trascrizione dell'atto di donazione assoggettabile a riduzione. Tale obiettivo si persegue introducendo un nuovo comma, dopo il primo, all'articolo 2655 del codice civile.
I vantaggi di questa proposta di legge sono evidenti: si darebbe maggiore impulso alla circolazione immobiliare dei beni oggetto di donazione, stabilizzandone gli effetti nei confronti dei terzi con un'adeguata pubblicità, senza incidere sull'attuale sistema posto a protezione dei legittimari.
Va sottolineato il dato che nell'anno 2016 le donazioni immobiliari in Italia sono state 138.794 (fonte: dati statistici notarili 2016, pubblicati nel giugno 2017 dal Consiglio nazionale del notariato). Si tratta di immobili per i quali la successiva rivendita e il ricorso a finanziamenti garantiti da ipoteca sono gravemente ostacolati dall'attuale disciplina dell'azione di restituzione nei confronti dell'avente causa.
La proposta di legge, finalizzata ad agevolare la circolazione dei beni provenienti da donazioni tipiche nonché a favorire l'accesso al credito ipotecario, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anzi, determinerebbe un aumento delle entrate tributarie, sia in relazione all'incremento delle negoziazioni relative a detti beni (oggi quasi bloccate), sia per effetto delle entrate tributarie provenienti dalla stipula degli atti di rinuncia (all'imposta fissa di registro vanno sommate l'imposta di bollo di euro 155, l'imposta ipotecaria di euro 200 e la tassa ipotecaria di euro 35).
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili oggetto di donazione, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «n. 8 dell'articolo 2652» sono aggiunte le seguenti: «e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri dello stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione»;
b) all'articolo 563, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante.
Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri dello stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere proposta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario»;
c) all'articolo 2655, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563».
2. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 del codice civile sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.