FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 803

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
STEFANI, MOLINARI, BASINI, BELOTTI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE, LATINI, PATELLI, RACCHELLA, SASSO, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA, BOLDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COLLA, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DONINA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PRETTO, RIBOLLA, SEGNANA, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, ZANOTELLI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZORDAN

Riconoscimento della figura dello studente caregiver familiare

Presentata il 27 giugno 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Il caregiver è una persona che, gratuitamente, si prende cura, o aiuta a prendersi cura, di un altro individuo che non può svolgere in maniera autonoma le attività quotidiane. La persona che ha bisogno di cura di solito è un familiare, affetto da disabilità fisica o mentale o da una dipendenza da droga o alcool ovvero da una malattia terminale o cronica.
  Quando parliamo di studenti caregiver familiari facciamo riferimento a soggetti fino a 24 anni, anche se le diversità culturali e nazionali riscontrate in alcuni Paesi rendono questa fascia di età estendibile fino a 30 anni.
  Identificare gli studenti caregiver familiari, coinvolgendo le scuole, le università e, in generale, il mondo dell'istruzione e della formazione, è il primo passo per comprendere i bisogni che queste persone hanno e rispondere ad essi con un appropriato supporto.
  Per l'ISTAT i ragazzi fra i 15 e i 24 anni che nel nostro Paese si prendono cura di un familiare adulto fragile sono circa 170.000, pari al 2,8 per cento della popolazione di questa fascia di età.
  L'impatto dell'attività di cura nei confronti di un familiare su un giovane caregiver può essere molto pesante e può comportare minor tempo a disposizione per lo studio, ansia, preoccupazione, solitudine e assenze scolastiche. Tutto ciò può compromettere il rendimento a scuola e minare la serenità di questi giovani, già provati da gravi responsabilità.
  Gli studenti caregiver familiari nello svolgere questo ruolo si assumono delle responsabilità che normalmente sono proprie degli adulti e, naturalmente, questo ha degli impatti significativi sulla loro vita quotidiana. Le ricerche hanno rilevato che essi possono avere difficoltà a frequentare le lezioni e hanno un basso rendimento scolastico. Spesso arrivano in ritardo a scuola o non hanno il tempo sufficiente per fare i compiti e questo fa sì che i loro risultati scolastici siano inferiori rispetto alle loro potenzialità. Spesso non riescono a far capire ai loro coetanei i problemi che hanno e questo riduce le già scarse opportunità di socializzazione che il poco tempo libero che hanno concede loro e anche per questo spesso hanno un maggior rischio di essere vittime di bullismo rispetto ai loro coetanei. Presentano problemi emotivi (preoccupazione, stress, ansia, depressione, rabbia, risentimento) e problemi di salute (legati alla carenza di sonno o al sollevamento di pesi).
  Le famiglie dove ci sono ragazzini o giovani adulti con un ruolo di cura sono spesso nuclei monogenitoriali e quindi non esistono alternative e il ragazzo deve prendersi cura del genitore con una malattia cronica o psichiatrica, oppure sono famiglie dove c'è un componente disabile – magari il fratello – e in cui i genitori non riescono a coprire completamente il fabbisogno assistenziale. Spesso accade che per motivi economici non ci si può permettere un aiuto a pagamento, così è l'altro figlio che supporta i genitori: questa, fra le due, è ovviamente la situazione più semplice perché il carico assistenziale è ripartito, mentre le situazioni più difficili sono quelle in cui c'è solo il figlio con un genitore.
  L'impatto che il ruolo di caregiver familiare ha su un ragazzo che va a scuola o all'università è molto forte, molto più di quello che può essere su un adulto. È facile immaginare come la stanchezza possa avere conseguenze sul rendimento scolastico, che poi ha conseguenze sul futuro, in una spirale negativa: magari il giovane caregiver sceglierà per la scuola superiore una che richieda un impegno minore, oppure dopo la scuola superiore sceglierà di andare a lavorare e rinuncerà all'università, oppure sceglierà una facoltà che non lo obblighi ad allontanarsi troppo da casa. Inoltre si devono tenere in considerazione l'aspetto emotivo, lo stress e la difficoltà nelle relazioni: il tempo dedicato alla cura viene sottratto a quello dedicato allo svago e al tempo libero, per cui i giovani caregiver sono spesso costretti a rinunciare alle attività a cui si dedicano normalmente i coetanei, come gite, uscite e attività sportive.
  Con la presente proposta di legge si intende sostenere il più possibile questi ragazzi e agevolarli nel loro percorso formativo, vista la grande responsabilità che si assumono nell'assistere i loro familiari. Per questo è importante riconoscere e valorizzare le competenze trasversali che questi ragazzi sviluppano, al fine anche di sostenerli nel percorso di inserimento lavorativo, prevedendo il riconoscimento dell'esperienza di cura come credito formativo, un po’ come già accade per il volontariato o per le attività sportive, con l'impegno di rendere applicabile questo riconoscimento anche nei contesti universitari.
  La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 concernente gli «Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica» riporta che: «ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta».
  Proprio in base a queste indicazioni riteniamo possibile inserire la categoria degli studenti caregiver familiari tra quelle con bisogni educativi speciali (BES). Di conseguenza si prevede che i consigli di classe adottino un «piano educativo personalizzato» per quei giovani che si trovano per una fase momentanea o prolungata ad assistere un proprio caro. Concretamente, gli studenti che hanno un piano didattico personalizzato possono avere interrogazioni programmate, se necessario vedersi fissati obiettivi minimi per alcune discipline, recuperare le verifiche saltate e contare su un compagno tutor per trasmettere loro i compiti. Ove necessario è altresì possibile derogare al limite massimo di assenze dalla scuola senza conseguenze sulla validità dell'anno scolastico.
  All'atto dell'iscrizione viene somministrato un questionario per quantificare il carico di cura che sostiene lo studente e la scuola poi s'impegna ad esaminare con le famiglie le singole situazioni, con l'ausilio di uno psicologo di riferimento.
  La proposta di legge intende inoltre agire su due fronti ugualmente importanti, il primo è quello degli insegnanti e degli educatori che, se adeguatamente formati, possono svolgere un ruolo fondamentale nell'identificazione precoce e nel supporto al caregiver aiutandolo a conciliare al meglio istruzione e vita sociale. Il secondo è quello degli altri ragazzi: i giovani caregiver familiari, tramite i laboratori, possono autoidentificarsi come tali ed essere quindi indotti a cercare aiuto e a rendere visibile una situazione familiare non esplicitata fino a quel momento, mentre i giovani privi di responsabilità di cura, se sensibilizzati in tal senso, possono dare un adeguato supporto ai compagni caregiver in termini di comprensione, accoglienza, aiuto e superamento degli stereotipi associati alla malattia e alla disabilità. Questo è tra i compiti principali della scuola: proteggere e insieme far crescere i giovani per dare a tutti le stesse possibilità, in linea con quanto sancito dalla Carta costituzionale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

  1. Il sistema scolastico riconosce e valorizza la figura dello studente caregiver familiare, ne riconosce la valenza sociale e ne tutela i bisogni, attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto volti al miglioramento della qualità di vita e all'integrazione a pieno titolo dello stesso nel contesto scolastico.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Il caregiver familiare è la persona che, volontariamente, in modo gratuito e responsabile si prende cura di un familiare in condizioni di non autosufficienza assistendolo nel suo ambiente domestico, supportandolo nella vita di relazione, concorrendo al suo benessere psico-fisico e aiutandolo nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative.
  2. Per studenti caregiver familiari si intendono i soggetti fino a 24 anni di età.

Art. 3.
(Inserimento degli studenti caregiver fra le categorie con bisogni educativi speciali).

  1. Nella scuola secondaria di secondo grado il consiglio di classe adotta tutti gli interventi didattici necessari, tra cui anche misure compensative e dispensative e piani didattici personalizzati, per garantire agli studenti caregiver familiari interventi che consentano loro di raggiungere, al pari degli altri studenti, il successo scolastico, come previsto dalla direttiva del 27 dicembre 2012 sugli strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica e dalla circolare n. 8 del 6 marzo 2013 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.
  2. Il consiglio di classe decide se la situazione personale dello studente caregiver familiare possa giustificare la deroga al limite minimo di frequenza stabilito dall'articolo 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, a condizione, comunque, che l'elevato numero di assenze non pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione del medesimo studente.
  3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, le scuole invitano gli studenti caregiver familiari a compilare un questionario per misurare il loro impegno di cura.
  4. Nelle università la Direzione didattica adotta gli interventi necessari, tra cui misure dispensative nel limite minimo di presenze nelle facoltà con obbligo di frequenza e piani di studio personalizzati per l'inserimento e l'integrazione degli studenti caregiver familiari.
  5. Per favorire l'attività di cui al comma 4, le università promuovono servizi di inclusione gestiti da personale amministrativo con il supporto di psicologi. Questo servizio si avvale anche della collaborazione di studenti universitari appositamente selezionati nell'ambito dell'attività di tutorato.
  6. La Direzione didattica si adopera per favorire la partecipazione degli studenti caregiver familiari alle iniziative promosse dagli atenei in tema di informazione e orientamento al mondo del lavoro, agli incontri formativi sugli strumenti di ricerca di lavoro e ad eventuali servizi di mediazione tra domanda e offerta di stage e di lavoro.

Art. 4.
(Crediti formativi da attività di studente caregiver familiare).

  1. Nel caso di studenti caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici, l'attività di cura contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
  2. Nel caso di studenti caregiver familiari inseriti in percorsi universitari, l'attività di cura contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e costituisce motivo di deroga all'obbligo di frequenza.

Art. 5.
(Laboratori per docenti e laboratori
per studenti).

  1. Nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere attivati laboratori di informazione e sensibilizzazione per i docenti in materia di caregiving, sull'impatto che questo ha sulle prospettive di vita e di formazione e su come riconoscere gli studenti caregiver familiari.
  2. Nelle scuole di cui al comma 1 possono altresì essere attivati laboratori per gli studenti che mirano a sollecitare l'autoidentificazione degli stessi studenti caregiver familiari e l'empatia da parte degli altri studenti che non hanno responsabilità di tipo assistenziale, al fine di progettare azioni di aiuto e supporto per gli studenti caregiver familiari e di sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'attività di cura, che può tradursi in azioni di volontariato o di cittadinanza attiva.

Art. 6.
(Norme finanziarie e attuative).

  1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

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