FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 740

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIACHETTI

Introduzione dell'articolo 25-bis del codice civile, in materia di redazione e pubblicità dei bilanci annuali delle fondazioni

Presentata il 15 giugno 2018

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  Onorevoli Colleghi! — La trasparenza è un valore fortemente sentito dal corpo sociale che, forse anche a seguito di purtroppo sempre più frequenti episodi di malaffare, tollera con difficoltà zone franche di anonimato e di completa protezione della riservatezza, soprattutto in contesti che possono avere un rilievo sulle istituzioni, sulla vita politica e sull'amministrazione della cosa pubblica in generale.
  Certo, non è compito del legislatore assecondare indiscriminatamente le istanze, anche diffuse, che provengono dalla società per tradurle in legge senza vaglio alcuno; è compito però del legislatore attento non ignorare le pulsioni sociali e riuscire a capire se queste indicano uno spostamento di sensibilità, una ricollocazione dei valori e un nuovo disegno degli equilibri assiologici della comunità, di cui il diritto deve prendere atto.
  Quest'ultimo crediamo sia il caso della sempre più diffusa esigenza di trasparenza finanziaria, certezza e pubblicità dei finanziamenti di soggetti che, se pur privati, operano in settori di interesse fortemente pubblico: le norme attualmente in vigore privilegiano in materia il diritto all'anonimato, la riservatezza e la semplicità amministrativa dell'ente.
  Crediamo che sia giunto il momento di riscrivere in parte queste norme nella direzione di una più attenta valutazione delle esigenze di trasparenza.
  La proposta di legge che vi sottoponiamo si articola in due sintetici interventi, entrambi racchiusi nel testo del nuovo articolo 25-bis del codice civile, rubricato «Bilancio delle fondazioni», che andrebbe ad inserirsi ex novo e dunque a novellare il corpus del codice dedicato alle associazioni riconosciute e alle fondazioni.
  Primo intervento: rendere obbligatoria per le fondazioni (ad esclusione delle fondazioni bancarie per le quali esiste già una specifica disciplina) la redazione del bilancio annuale – secondo uno schema mutuato da quello già previsto dal codice civile per le società e che preveda tanto il prospetto di movimentazione dei fondi, quanto la relazione di missione – e la sua pubblicazione, che si propone dover avvenire mediante deposito dell'atto presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
  Secondo intervento: rendere altresì obbligatorie sia l'esposizione in bilancio degli atti di liberalità ricevuti, con analitica indicazione degli importi, sia la pubblicazione di un elenco – separato e non necessariamente indicante gli importi – dei soggetti che a qualsiasi titolo abbiano finanziato la fondazione e le sue attività.
  I due elenchi (il primo relativo alle liberalità ricevute, inserito nel bilancio; il secondo riguardante i nomi dei finanziatori) saranno così distinti sia per natura che per contenuto, il primo riportando gli importi, il secondo i soli nomi, di modo che non sia immediatamente e direttamente riconducibile l'importo al nome del finanziatore e viceversa, allo scopo di ottenere un ragionevole contemperamento tra esigenze di trasparenza e diritto alla riservatezza.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 25 del codice civile è inserito il seguente:

   «Art. 25-bis. – (Bilancio delle fondazioni). – Le fondazioni hanno l'obbligo di predisporre annualmente il bilancio di esercizio.
   Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata del verbale di approvazione, è depositata, a cura degli amministratori, presso il registro delle persone giuridiche, tenuto dalla competente prefettura – ufficio territoriale del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
   Il bilancio deve essere redatto secondo uno schema che preveda almeno l'esposizione dello stato patrimoniale, il rendiconto della gestione, la nota integrativa, il prospetto di movimentazione dei fondi, la relazione di missione nonché l'indicazione specifica delle liberalità, anche non monetarie, ricevute, oltre a un separato elenco dei soggetti pubblici o privati che, a qualsiasi titolo, abbiano finanziato le attività della fondazione nell'anno di esercizio.
   Il bilancio, in ogni sua parte, compreso l'elenco dei finanziatori di cui al terzo comma, deve essere pubblicato, entro trenta giorni dalla sua approvazione, nel sito internet della fondazione, ove esistente, o, alternativamente, su un quotidiano avente diffusione nazionale.
   Per la formazione del bilancio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2423 a 2435.
   Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

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