FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 683

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COVOLO, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA, BITONCI, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMENCINI, DONINA, FERRARI, FOGLIANI, FRASSINI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, LO MONTE, LOCATELLI, LUCCHINI, MATURI, MOLINARI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, RIBOLLA, SEGNANA, TERZI, TIRAMANI, TOMBOLATO, VALLOTTO, VINCI, ZANOTELLI, ZIELLO, ZORDAN

Modifica dell'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, in materia di normale tollerabilità delle emissioni acustiche

Presentata il 1° giugno 2018

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  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha lo scopo di coordinare il concetto di «normale tollerabilità» delle immissioni acustiche, di cui all'articolo 844 del codice civile, con la normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
  La necessità di un coordinamento nasce dalla circostanza che l'articolo 844 assume come criterio per la tutela dei diritti del singolo cittadino quello della «tollerabilità» delle emissioni, mentre la legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, utilizza quello della «ammissibilità», indicando, attraverso i regolamenti, le diverse soglie in riferimento alle molteplici attività umane.
  Già nella XVI legislatura, con l'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il legislatore ha inteso ribadire la valenza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti, anche in caso di accertamento della normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile.
  Tuttavia, tale intervento non ha bloccato le controversie legali tra i cittadini, ovvero tra cittadini e imprese, in materia di disturbo da rumore. La magistratura applica l'articolo 844 del codice civile (in materia di immissioni di rumore, fumo, calore o altro dal fondo del vicino) senza tenere conto delle disposizioni della legge quadro sull'inquinamento acustico e dei successivi decreti attuativi, che impongono norme severe ma eque per tutelare i cittadini dal rumore.
  Spesso le imprese si trovano costrette ad affrontare sia un notevole impegno economico per rispettare i limiti territoriali di emissione e di immissione sonora e il criterio differenziale del rumore (stabiliti dalla citata legge quadro e dalla successiva zonizzazione comunale), sia le cause civili promosse dai vicini per chiedere di rispettare il limite della normale tollerabilità, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, valutato dai giudici con criteri soggettivi, non corrispondenti alla vera condizione dei luoghi.
  Nella maggior parte dei casi il giudice, applicando il criterio differenziale, ritiene intollerabile qualsiasi emissione sonora che superi di 3 decibel il valore del rumore di fondo, senza considerare minimamente i limiti inferiori di applicabilità di tale criterio differenziale, al di sotto dei quali «ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile», come stabilito dalle leggi vigenti.
  L'attuale sistema normativo limita fortemente anche la possibilità di frequentare gli spazi pubblici da parte dei ragazzi e di tutti coloro che utilizzano tali luoghi per socializzare, ostacolando l'aggregazione e la vita di comunità.
  Si cita, come esempio, un fatto del gennaio 2015 che ha avuto grande risonanza sui media: nel comune di Mason Vicentino il vociare dei bambini che giocavano ha determinato addirittura la chiusura del campo comunale. Le sentenze dei giudici in merito al superamento dei 3 decibel da parte delle voci dei bambini, registrate da alcuni residenti nelle vicinanze, hanno costretto il sindaco a recintare e a chiudere la «piattaforma polifunzionale in cemento, con porte per il gioco del pallone» costruita all'interno del «parco pubblico comunale Saint Germain la Blanche Herbe». I bambini si sono quindi trovati con uno spazio verde in parte inutilizzato e privati della possibilità di giocare nello spazio pubblico.
  Eppure, le norme vigenti e, in particolare, l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, relativo ai «Valori limite differenziali di immissione», in attuazione della legge quadro n. 447 del 1995, escludono l'applicazione del criterio differenziale alla rumorosità prodotta «da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali» e, quindi, da quella prodotta da uno spazio pubblico adibito al gioco e alla ricreazione dei bambini.
  Pertanto, la presente proposta di legge interviene sul citato articolo 6-ter del decreto-legge n. 208 del 2008 con l'intento di chiarire ulteriormente il quadro normativo ed evitare il ripetersi di situazioni assurde e inammissibili come quella verificatasi nel comune di Mason Vicentino che, in sostanza, ha comportato per i bambini il divieto di fare rumore durante il gioco.
  La proposta di legge, costituita da un unico articolo, oltre a riproporre – al comma 2 – il testo attuale del citato articolo 6-ter, attribuisce ai comuni la competenza di stabilire i limiti della normale tollerabilità dei rumori nell'ambito della classificazione in zone del territorio comunale e, inoltre, esclude espressamente dall'applicazione del criterio differenziale la rumorosità prodotta da strutture o impianti adibiti ad attività sportive o ricreative di carattere pubblico.
  Si ritiene indispensabile tale coordinamento tra le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia di inquinamento acustico ai fini della definizione di limiti certi che tengano conto della destinazione d'uso delle singole aree.
  Auspichiamo che le novelle normative proposte possano risolvere una serie di controversie del mondo imprenditoriale, attribuendo certezza all'operare quotidiano delle nostre imprese, nonché casi eclatanti di distorta applicazione della volontà del legislatore, come quello verificatosi nel parco pubblico del comune di Mason Vicentino.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. L'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è sostituito dal seguente:

   «Art . 6-ter. – (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). 1. I limiti di normale tollerabilità dei rumori, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono stabiliti nelle disposizioni recanti la classificazione in zone dei territori comunali emanate in conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.
   2. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
   3. Le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano al rumore prodotto da strutture o impianti adibiti ad attività sportive o ricreative su suolo pubblico, anche in deroga a vincoli urbanistici, ambientali o paesaggistici, in quanto le stesse costituiscono attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali».

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