FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 644

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI, PRISCO,
DONZELLI, CIABURRO, LUCA DE CARLO

Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio

Presentata il 18 maggio 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina la riscossione delle imposte sul reddito, all'articolo 15 dispone in merito alle «Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi», prevedendo specificatamente che «Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati».
  La norma dispone, quindi, che nelle more del ricorso eventualmente depositato dal contribuente in commissione tributaria avverso la somma contestata e l'iscrizione della stessa a ruolo, l'agente della riscossione possa comunque già provvedere alla riscossione provvisoria di un terzo dell'importo contestato.
  Al contrario, l'erario, stando al combinato disposto del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2017, n. 22, laddove soccombente, è tenuto a rimborsare il credito d'imposta di cui al contenzioso instauratosi in caso di diniego di rimborso solo in sede di sentenza provvisoriamente esecutiva.
  Disposizioni specifiche in materia di riscossione provvisoria sono previste non solo nel citato decreto del Presidente della Repubblica, ma anche nelle norme che regolano alcune tasse e imposte determinate, quali la tassa sulle successioni, l'imposta di registro e l'IVA, mentre alcune disposizioni generali sono contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sul processo tributario.
  La normativa in materia di riscossione provvisoria negli ultimi decenni ha subìto un'evoluzione che l'ha resa sempre meno favorevole al contribuente e, anzi, sempre più penalizzante per lo stesso, in ragione di una accresciuta necessità di «fare cassa» da parte delle amministrazioni. Si ritiene, tuttavia, che pur a fronte di tali mutate esigenze non sia tollerabile aggravare i contribuenti con il pagamento di una imposta, o parte di essa, finché non sia accertato, e non solo meramente presunto, che il pagamento sia dovuto. Ciò appare palesemente in contrasto con i princìpi cardine che presiedono all'esercizio del potere giudiziario nel nostro ordinamento, e l'iniquità della riscossione provvisoria è tanto più palese ove si consideri che essa, esponendo il contribuente ad un'anticipazione finanziaria prima ancora che la controversia sia decisa, viola sia il principio di effettività del diritto di difesa, sia il principio della tutela giurisdizionale piena ed incondizionata, sanciti, rispettivamente, dagli articoli 24 e 113 della Costituzione.
  A ciò si aggiunge la impietosa statistica inerente alle richieste di sospensione avanzate dai contribuenti, sia in via amministrativa, ad esempio all'Agenzia delle entrate, sia in via giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, alla commissione tributaria, che evidenzia come nella grande maggioranza dei casi il petitum degli istanti sia respinto.
  In un processo nel quale le parti, contribuente ed erario, sono formalmente e giuridicamente alla pari e assoggettate alle decisioni di un giudice terzo, imporre ex lege a una delle due, e, segnatamente, al contribuente, di «anticipare», sic et simpliciter, un importo all'erario, da un lato rende il senso di una profonda disparità di trattamento e, dall'altro, spesso impedisce il libero accesso al giudice di prime cure, tenuto conto che spesso, in fase amministrativa, ad esempio durante la procedura di accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'amministrazione informa il contribuente di questo «carico» possibile.
  Non si può, infine, neanche affermare che gli importi iscritti provvisoriamente a ruolo e versati all'erario migliorino le condizioni del bilancio dello Stato, tenuto conto che quanto incassato in via provvisoria, se il soccombente sarà il contribuente, costituisce un mero acconto sulle imposte dovute e, se il soccombente sarà l'erario, si trasforma in un debito di quest'ultimo verso il ricorrente.
  Appare, pertanto, opportuno modificare la normativa illustrata al fine di risolvere la grave situazione di danno ai contribuenti che essa sta arrecando, mettendoli nell'impossibilità di fare ricorso verso provvedimenti di accertamento basati su procedimenti meramente deduttivi e impedendo, quindi, l'accertamento in sede giudiziale del quantum eventualmente davvero dovuto.
  Gli articoli da 1 a 5 della proposta di legge modificano quindi, rispettivamente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che regola la riscossione delle imposte sul reddito, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l'IVA, il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e il decreto legislativo n. 546 del 1992, che disciplina il processo tributario.
  Con riferimento a ciascuna di queste norme si interviene al fine di ripristinare o prevedere ex novo una disciplina più favorevole nei confronti del contribuente, che permetta allo stesso di non dover corrispondere alcun importo all'erario sulla base di un processo meramente deduttivo, ma di poter attendere la pronuncia della magistratura tributaria che confermi l'attendibilità della richiesta avanzata dall'agente della riscossione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:

  «Se il contribuente ha prodotto ricorso, le imposte di cui al primo comma sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

   a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;

   b) dopo la decisione della commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

   c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato»;

   b) l'articolo 15-bis è abrogato.

Art. 2.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

  1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

  «Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:

   a) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;

   b) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria regionale, entro i termini previsti per proporre appello;

   c) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.

  Sulle somme dovute ai sensi dei commi primo e secondo si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare ai sensi del secondo comma e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
  Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi delle lettere a), b) o c) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla data della notifica della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento effettuato dal contribuente».

Art. 3.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131).

  1. All'articolo 56 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della commissione tributaria regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla data della notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;

   b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo che l'ultima decisione giurisdizionale è divenuta definitiva»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva».

Art. 4.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346).

  1. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale»;

   c) al comma 4, le parole da: «dopo la decisione della Commissione tributaria centrale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dopo che l'ultima decisione giurisdizionale è divenuta definitiva».

Art. 5.
(Modifica al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario).

  1. All'articolo 68, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «i due terzi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

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