FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 502

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RIZZETTO

Modifica all'articolo 612-bis del codice penale concernente il reato di atti persecutori commesso nell'esercizio di attività di recupero di crediti

Presentata l'11 aprile 2018

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  Onorevoli Colleghi! — In un Paese segnato da una perdurante crisi economica, il livello di sofferenza del credito, inevitabilmente, ha raggiunto una consistente diffusione, mettendo a dura prova cittadini, famiglie e imprenditori. Tra le dirette conseguenze di tale fenomeno vi è l'aumento delle società deputate al recupero di crediti per conto di banche, enti creditizi, società finanziarie, nonché altri soggetti, incluse le società di servizi operanti nei diversi comparti. I creditori e le società di recupero di crediti, anche per il fatto di affidarsi di sovente a personale privo di un preciso inquadramento professionale, sempre più frequentemente mettono in pratica condotte «aggressive» che possono arrivare a travalicare i limiti consentiti dalla legge e le procedure previste dal sistema codicistico vigente, allo scopo di conseguire più elevate percentuali di credito «recuperato».
  Sono numerosi i casi di persone che dopo aver stipulato contratti di finanziamento, spesso su proposta di banche e società finanziarie di fiducia, si sono poi trovate nell'impossibilità di fare fronte ai pagamenti, anche a causa di condizioni contrattuali troppo gravose, come l'applicazione di interessi superiori al tasso di soglia. Di conseguenza accade che il debitore subisca condotte scorrette da parte delle agenzie di recupero di crediti che vengono incaricate della riscossione dall'ente creditore e, in tali situazioni, diventa difficile anche eccepire le irregolarità riscontrate nell'accesso al credito, che hanno reso poi smisuratamente oneroso l'adempimento.
  Recenti e gravi fatti di cronaca che hanno registrato addirittura suicidi di persone che non hanno resistito alle continue e pressanti richieste di pagamento hanno messo in luce come le società addette alla riscossione dei crediti operino non di rado, indiscriminatamente, mediante l'utilizzo di tecniche che molestano i debitori e che, oltre a ledere la dignità e a violare la privacy, generano uno stato di paura e di disperazione in chi le subisce. Si tratta di veri e propri atti persecutori e, dunque, del cosiddetto stalking determinato dalla sconsiderata pressione psicologica alla quale viene sottoposto il debitore, con reiterate richieste di contatto da parte degli addetti alla società di recupero crediti, che determinano conseguenze negative sulla salute e sull'equilibrio psico-fisico.
  Nella prassi, tale fenomeno viene già denominato «stalking bancario» e viene identificato con una serie di condotte e pratiche illegittime che, a mero titolo di esempio, si concretizzano in: ripetute telefonate provenienti spesso da numeri anonimi; invio di missive con le quali viene intimato il pagamento di un importo, unilateralmente determinato, entro termini inferiori ai minimi di legge; mancato rispetto del divieto di violazione del domicilio senza il consenso, visite di incaricati della società presso il debitore, che sollecita il pagamento con minaccia di azioni legali sproporzionate e assolutamente vessatorie da parte della società di recupero di crediti (ad esempio dichiarare che al mancato pagamento può far seguito il fallimento, il pignoramento dello stipendio o la vendita immediata all'asta dell'abitazione, mentre il procedimento civile prevede molteplici passaggi intermedi); comunicazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dall'interessato (quali familiari, colleghi, vicini di casa del debitore) in palese violazione della normativa sulla privacy, affissione di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell'abitazione del debitore o recapito di cartoline postali o plichi recanti all'esterno la scritta «recupero di crediti» (o locuzioni simili); utilizzo di marchi quasi identici a quelli del tribunale o del Ministero della giustizia; utilizzo di terminologie improprie quali «lettera di decreto ingiuntivo», tali da creare ansia e preoccupazione nel debitore; condotte ostruzionistiche verso qualunque richiesta di chiarimento del presunto debitore che, in buona fede, voglia essere messo a conoscenza dei dati e delle informazioni su come si sia formato il debito.
  È, dunque, evidente la gravità delle condotte spesso messe in atto nell'esercizio dell'attività di recupero di crediti che, in particolare, violano palesemente l'incoercibilità psichica.
  Sotto il profilo giuridico, tali pratiche possono essere ricondotte al reato previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, rubricato «Atti persecutori», che al primo comma stabilisce che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».
  Pertanto, un atto di richiesta esercitato con ripetute insistenza e irrispettosità si configura come un'azione persecutoria violenta a carico di un soggetto che diventa a tutti gli effetti vittima e, come tale, posto in una condizione di grave stress psico-fisico, di oppressione, di crescenti debolezza e impotenza, tanto che potrebbe essere indotto a forti cedimenti, fino anche al compimento di gesti autosoppressivi.
  Ciò premesso, con la presente proposta di legge si intende inserire una specifica previsione normativa diretta a punire le pratiche illecite poste in essere dalle società che svolgono attività di recupero di crediti quando queste si concretizzino in vere e proprie situazioni di stalking, caratterizzate da atteggiamenti e comportamenti che si manifestano in atti persecutori e provocano uno stato d'ansia e di paura compromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita quotidiana da parte del debitore. Tale intervento normativo è anche coerente con la riconosciuta responsabilità penale, disciplinata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di società, enti e associazioni anche prive di personalità giuridica, per reati commessi nell'interesse o a vantaggio del soggetto stesso.
  Pertanto, all'articolo 1 della proposta di legge si prevede una nuova disposizione che va a integrare l'articolo 612-bis del codice penale e che stabilisce un aumento di pena qualora gli atti persecutori siano commessi nell'esercizio dell'attività di recupero nei confronti del debitore; all'articolo 2 si dispone l'istituzione di un centro anti-stalking presso ogni azienda sanitaria locale, volto a garantire un'adeguata assistenza alle vittime di atti persecutori derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero di crediti e, infine, all'articolo 3 si prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale anti-stalking sulle attività di recupero. Esso è istituito presso il Ministero dell'interno con il compito di monitorare l'andamento del fenomeno per la prevenzione di eventuali reati nel settore.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale).

  1. All'articolo 612-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «La pena è aumentata qualora le condotte di cui al primo comma siano commesse, nell'esercizio dell'attività di recupero di crediti, da istituti bancari, da società finanziarie, da agenzie di recupero di crediti o da qualsiasi altro ente o persona fisica che agisca in proprio o per conto di una persona giuridica».

Art. 2.
(Istituzione dei centri anti-stalking).

  1. È istituito un centro anti-stalking presso ogni azienda sanitaria locale, volto a garantire assistenza alle vittime di atti persecutori posti in essere nell'attività di recupero di crediti.
  2. Qualora i centri di cui al comma 1 del presente articolo accertino l'esistenza degli atti persecutori di cui all'articolo 1, entro dieci giorni dalla segnalazione della vittima, adottano iniziative per la tutela della stessa e in particolare:

   a) forniscono in prima istanza consulenza legale in ordine ai diritti esperibili nelle opportune sedi;

   b) avviano interventi di supporto psicologico.

Art. 3.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale anti-stalking).

  1. È istituito presso il Ministero dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio nazionale anti-stalking sulle attività di recupero di crediti con il compito di monitorare l'andamento del fenomeno e prevenire condotte che integrino le fattispecie di cui all'articolo 1.
  2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del Ministero dell'interno.

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