FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 474

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NESCI, D'UVA, DIENI, MACINA, GRIPPA, BARBUTO, GALLO, SAPIA, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, BRESCIA, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, DADONE, D'AMBROSIO, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI, SURIANO, ELISA TRIPODI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

Presentata il 5 aprile 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Quella che portiamo oggi alla vostra attenzione è una proposta di legge non più differibile.
  A tutt'oggi sono molte le questioni irrisolte relativamente agli enti locali i cui organi vengono sciolti conseguentemente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso o similare.
  La normativa che istituiva originariamente questa fattispecie di scioglimento risale al 1991, più specificamente al decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che introduceva l'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, relativo alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Successivamente sono intervenute ulteriori modifiche e, da ultimo, quelle apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.
  Oggi, le norme che disciplinano lo scioglimento degli organi degli enti locali per infiltrazioni mafiose sono contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di seguito «testo unico», e in particolare nella parte prima «Ordinamento istituzionale», titolo VI «Controlli», capo II «Controllo sugli organi», articoli da 143 a 146.
  Da quando la normativa in materia è entrata in vigore ad oggi si possono contare ben più di duecento comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Tra questi spiccano anche alcuni comuni situati nel nord e nel centro Italia: si tratta di un importante segnale che mostra quanto la mafia riesca a infiltrarsi nelle istituzioni locali italiane senza distinzioni territoriali e come il fenomeno non sia assolutamente confinato alle regioni meridionali.
  La presente proposta di legge intende intervenire sugli aspetti che nel corso degli anni hanno presentato delle criticità:

   l'incandidabilità: rendendola effettiva e non più eludibile;

   il controllo democratico: istituendo un organo ad hoc di cittadini liberi;

   la trasparenza: stabilendo la pubblicità della relazione prefettizia anche nel caso in cui non sia disposto lo scioglimento;

   la commissione straordinaria: introducendo, tra l'altro, un apposito elenco di funzionari esperti;

   il personale dipendente: stabilendo norme più severe per i soggetti responsabili delle infiltrazioni;

   la concessione di incentivi economico-finanziari: al fine di migliorare le condizioni dell'ente e facilitare l'attività della commissione.

  In altre parole, si tratta di norme che tendono a ricostituire il buon funzionamento dell'ente, restituendo ai cittadini gli strumenti per amministrare in maniera sana e democratica la cosa pubblica a livello locale.

Incandidabilità.

  Sono ancora troppo blande le sanzioni che riguardano gli amministratori responsabili dell'infiltrazione o del condizionamento di tipo mafioso all'interno dell'ente. Attualmente la norma prevede l'incandidabilità limitatamente a circoscrizioni, comuni, province e regione dell'ente sciolto e solo nel caso in cui l'incandidabilità sia stata dichiarata con provvedimento definitivo.
  Questa disposizione viene elusa con estrema facilità, a causa di un'interpretazione troppo elastica per cui, non appena interviene un'elezione locale nella regione dell'ente sciolto, l'amministratore coinvolto è automaticamente esonerato dall'incandidabilità, anche se questa ancora non è stata sentenziata o è in attesa di un ricorso pendente.
  La presente proposta di legge si propone di rendere effettiva questa sanzione estendendo l'incandidabilità a qualsiasi tipo di elezione, sia essa relativa alle circoscrizioni, ai comuni, alle province, alle regioni, alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, anche al di fuori del territorio dell'ente sciolto e anche se l'incandidabilità è dichiarata con provvedimento non definitivo, vista la gravità degli atti compiuti e della contiguità con associazioni criminali di tipo mafioso. La presente proposta di legge si propone, inoltre, di modificare la durata dell'incandidabilità, stabilendola in venti anni.

Lavoratori dipendenti dell'ente sciolto.

  Se nei primi anni di applicazione della normativa erano soprattutto gli organi elettivi a essere responsabili delle infiltrazioni, col tempo è emerso come queste interessassero anche le figure dirigenziali e, infine, anche i semplici lavoratori dipendenti dell'ente. Attualmente, tuttavia, la normativa non prevede un adeguato trattamento della figura del dipendente a carico del quale sia stata accertata la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'articolo 143 del testo unico: a tale fine sono previsti l'obbligo di sospensione del dipendente, l'avvio di un procedimento disciplinare e l'eventuale licenziamento.
  Inoltre, per evitare che la sospensione o il licenziamento di dipendenti dell'ente vada ad inficiare il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione, è prevista la possibilità, da parte della commissione straordinaria, di attingere nuove risorse umane dalle liste di mobilità o da graduatorie preesistenti e, nel caso ciò non risulti sufficiente, di utilizzare l'istituto del comando tra pubbliche amministrazioni.
  Poiché spesso i contesti delle amministrazioni locali sottoposte a scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico e a commissariamento risultano essere molto poco attrattivi dal punto di vista lavorativo, è previsto che il Ministero dell'interno provveda a erogare un incentivo economico, seppur minimo, pari al 10 per cento della retribuzione complessiva dei lavoratori provenienti dalle liste di mobilità o graduatorie vigenti ovvero di personale comandato da altre amministrazioni.
  Infine, poiché è possibile che il prefetto, a seguito dei lavori della commissione d'indagine, non sia in possesso di tutti gli elementi necessari per valutare il comportamento di tutti i soggetti dell'ente, ovvero emergano nel corso del commissariamento nuovi elementi necessari, la commissione straordinaria può segnalare tali elementi al prefetto che provvederà ai sensi dell'articolo 143 del testo unico, inviando una relazione integrativa al Ministro dell'interno.
  Viene novellato il procedimento di scioglimento, introducendo la pubblicità, anche tramite il sito internet del Ministero dell'interno, della relazione prefettizia nel caso in cui il Ministro dell'interno decida di non procedere allo scioglimento dell'ente.

Elusione della normativa.

  Nel corso degli anni si sono verificati casi in cui l'ente, ove vi erano casi di sospetta infiltrazione mafiosa, è stato sciolto per cause differenti da quelle dell'articolo 143 del testo unico, ad esempio per le dimissioni della maggioranza degli organi elettivi.
  Infatti, non sono rari gli episodi di dimissioni da parte degli organi elettivi al fine di provocare lo scioglimento anticipato dell'ente, secondo le previsioni di legge, senza conseguenze per gli amministratori, e indire nuove elezioni alle quali gli stessi componenti possono liberamente candidarsi ed essere rieletti, perpetuando condotte che invece potrebbero portare allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico, con tutte le annesse conseguenze.
  Viene dunque introdotta una norma con la quale gli accertamenti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico, una volta iniziati, proseguono anche nel caso in cui intervenga lo scioglimento per motivi diversi da infiltrazioni mafiose e si applicano anche tutte le disposizioni previste a carico dei responsabili di eventuali infiltrazioni mafiose.

Commissione straordinaria e comitato di sostegno e monitoraggio.

  Sono introdotte nuove norme relative alla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del testo unico. In particolare, si prevede la costituzione di uno specifico elenco a cui si può accedere per titoli e da cui devono essere scelti i membri della commissione straordinaria, compatibilmente con i limiti numerici di tale elenco.
  Poiché la gestione di un ente locale sciolto per infiltrazioni mafiose costituisce un compito arduo ed estremamente delicato, si prevede che i tre commissari straordinari debbano dedicarsi in via esclusiva alla cura dell'ente e che almeno uno assicuri la propria presenza fisica durante i giorni lavorativi e la propria reperibilità in casi di urgenza nei giorni festivi, anche come rappresentante dello Stato all'interno di un contesto in cui la legalità è stata ripetutamente e brutalmente violata.
  Attualmente, infatti, si registra una sistematica assenza dei commissari straordinari dagli uffici degli enti locali commissariati, dovuta principalmente al fatto che questi soggetti devono amministrare più enti contemporaneamente.
  Relativamente al comitato di sostegno e di monitoraggio, si prevede che esso vigili sull'attività degli enti locali per i cinque anni successivi al termine del commissariamento, con riguardo al buon funzionamento e all'imparzialità dell'amministrazione.

Consiglio dei cittadini.

  È prevista l'istituzione di un organo, il consiglio dei cittadini, il cui scopo è coadiuvare la commissione straordinaria nel proprio lavoro attraverso l'esercizio di funzioni consultive e propositive, in particolare rendendo l'operato della commissione straordinaria più rispondente alle esigenze della cittadinanza; inoltre, la presenza di questo nuovo organo costituisce un ulteriore fattore di trasparenza delle decisioni prese dalla commissione straordinaria e di ripristino del processo democratico dopo la sua sottomissione al volere della criminalità organizzata e la sua rottura a seguito del commissariamento.
  Il consiglio dei cittadini è composto da sette cittadini scelti tra i residenti nel comune al momento dello scioglimento degli organi, aventi i requisiti per la nomina a giudice popolare delle corti di assise d'appello, cioè avere la cittadinanza italiana, un'età compresa tra 30 e 65 anni, godere pienamente dei diritti civili e politici, avere una buona condotta morale e possedere la licenza di scuola secondaria di primo grado. I membri di questo organo, inoltre, devono essere estranei ai fatti e agli elementi che hanno comportato lo scioglimento dell'ente e non legati da rapporto di parentela né di affinità con il personale dell'ente. Essi assumono il ruolo di incaricati di pubblico servizio.
  La selezione dei membri del consiglio dei cittadini avviene tramite estrazione a sorte in forma pubblica da parte della commissione straordinaria il giorno stesso del suo insediamento, in modo che il consiglio dei cittadini possa subito esercitare le proprie funzioni. È anche prevista la possibilità di sostituzione dei membri, con le dovute garanzie e comunque con il consenso collegiale del consiglio stesso.
  Le sedute e gli atti prodotti dal consiglio, compresi i pareri consultivi e le proposte, sono pubblici. All'ente locale sciolto spetta il compito di mettere a disposizione del consiglio dei cittadini appositi locali per la consultazione. Ai componenti del consiglio dei cittadini spetta il gettone di presenza come ai consiglieri comunali.

Incentivi finanziari.

  Allo scopo di ricostituire il buon funzionamento dell'amministrazione, sono previsti agevolazioni e incentivi economici. In particolare, con riguardo al patto di stabilità interno, è prevista la sua disapplicazione per l'esercizio finanziario in cui è emanato il decreto di scioglimento e per quello successivo, mentre per l'esercizio precedente, nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, non si applicano le relative sanzioni.
  Oltre a ciò sono previsti incentivi nell'ambito del patto di stabilità verticale regionale e la possibilità di accedere a forme di finanziamento agevolato, previa presentazione di un piano degli interventi.
  È inoltre disposto che, per cinque anni dalla fine del commissariamento, gli enti locali precedentemente sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico sono tenuti a ricorrere alle centrali di committenza unica regionale, ove costituita, ovvero alla Consip Spa per le procedure che riguardano appalti di opere, lavori, forniture o servizi, compresi i bandi di gara e le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi, anche sotto forma di trattativa privata.

Società partecipate.

  Viene ampliato il numero dei soggetti a cui si applica la normativa, aggiungendo tutte le società, gli enti o i consorzi comunque denominati partecipati dagli enti locali, anche se unitamente a soggetti privati. Sono escluse le società con azioni quotate in mercati regolamentati, soggette a una disciplina speciale e a controlli di autorità pubbliche di vigilanza e, comunque, per la loro struttura e organizzazione, più difficilmente assoggettabili a infiltrazioni criminali locali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose)

  1. L'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

   «Art. 143. – (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti) – 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, del presente testo unico ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi a esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
   2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, scelti tra i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 144, comma 1-bis, che non esercitano le proprie funzioni nel territorio della provincia dell'ente, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, prorogabili una sola volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
   3. Entro trenta giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 su collegamenti con la criminalità organizzata ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale dà conto dell'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono altresì indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
   4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente comunicato alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica altresì, in modo specifico, gli amministratori e il personale dell'ente ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e da ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
   5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, provvedendo alla sospensione cautelare del dipendente dall'impiego, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del dirigente dal rapporto di diritto pubblico o privato in essere, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente. L'accertamento delle condotte pregiudizievoli da parte di funzionari e dipendenti dell'ente costituisce giusta causa di licenziamento.
   6. La commissione straordinaria, d'intesa con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, può chiedere la sostituzione dei lavoratori dipendenti dell'ente sospesi o licenziati ai sensi del comma 5, tramite l'utilizzo di liste di mobilità o di graduatorie vigenti.
   7. Qualora, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 6, non sia possibile sostituire tutti o parte dei lavoratori dipendenti dell'ente sospesi ai sensi del comma 5, la commissione straordinaria può ricorrere, per le posizioni lavorative rimanenti, all'istituto del comando tra enti, ai sensi degli articoli 30, comma 2-sexies, e 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   8. I lavoratori dipendenti provenienti dalle liste di mobilità o da graduatorie vigenti ai sensi del comma 6 ovvero comandati da altre amministrazioni ai sensi del comma 7, ricevono un incentivo economico pari al 10 per cento della retribuzione complessiva, per la sola durata della sospensione cautelare di cui al comma 5.
   9. La commissione straordinaria può segnalare al prefetto la sussistenza di nuovi e ulteriori elementi ai sensi dei commi 1 e 2. In tale caso, il prefetto, con le modalità di cui al comma 3, invia al Ministero dell'interno una relazione integrativa ai fini dell'adozione di ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente ogni ulteriore pregiudizio.
   10. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
   11. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. La relazione e il decreto sono resi pubblici nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno.
   12. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
   13. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
   14. Il decreto di scioglimento ha effetto per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi, prorogabile fino al massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.
   15. Fatta salva ogni altra misura interdittiva e accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati ad alcuna competizione elettorale che si svolga nel territorio nazionale, per la durata di venti anni, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento anche non definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
   16. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende i titolari degli organi dalla carica ricoperta nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 14 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
   17. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, ai sensi del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141. Gli accertamenti in ordine alle condotte degli amministratori e del personale dell'ente, ai sensi del presente articolo, non sono in alcun modo preclusi dallo scioglimento dell'ente per motivi diversi da quelli di cui al medesimo articolo.
   18. Con la sentenza definitiva di condanna degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, conseguente alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'ente, il giudice applica la sanzione accessoria della restituzione del complesso degli emolumenti percepiti a decorrere dall'inizio del mandato nel corso del quale è stato emanato il decreto di scioglimento».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 261, in materia di commissione straordinaria e comitato di sostegno e monitoraggio)

  1. All'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Presso il Ministero dell'interno è costituito uno speciale elenco a cui possono accedere, per titoli, funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza, tra i quali sono scelti i commissari componenti delle commissioni di indagine, dei comitati di sostegno e monitoraggio e i tre componenti delle commissioni straordinarie. In caso di insufficienza numerica dei soggetti iscritti nell'elenco medesimo i commissari sono scelti tra i funzionari della carriera prefettizia non iscritti nell'elenco. L'elenco è trasmesso, anche in caso di aggiornamento, alle Camere.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità, i criteri e i requisiti per la costituzione dell'elenco di cui al comma 1-bis.
   1-quater. I membri della commissione straordinaria devono dedicarsi in via esclusiva alle funzioni loro assegnate e almeno uno, anche a turno, deve assicurare la propria presenza presso la sede dell'ente locale durante il normale orario lavorativo e la sua reperibilità in caso di urgenza fuori di tale orario»;

   c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comitato di sostegno e monitoraggio verifica, per i cinque anni successivi alla conclusione della gestione straordinaria, il buon andamento e l'imparzialità degli enti locali, in particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi e la correttezza delle procedure per l'assegnazione di incarichi, servizi, appalti e altri compiti».

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 144-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consiglio dei cittadini)

  1. Dopo l'articolo 144 del testo unico di cui al datore legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 144-bis. – (Consiglio dei cittadini) – 1. La commissione straordinaria di cui all'articolo 144 è coadiuvata per tutto il periodo del commissariamento da un consiglio dei cittadini, composto da sette cittadini scelti dalla commissione medesima tramite estrazione a sorte in forma pubblica tra i cittadini residenti nel comune alla data dello scioglimento degli organi, aventi i requisiti per la nomina a giudice popolare delle corti di assise di appello, estranei ai fatti e agli elementi che hanno comportato lo scioglimento dell'ente e non legati da rapporto di parentela né di affinità con gli amministratori e il personale dell'ente. L'estrazione a sorte avviene il giorno stesso dell'insediamento della commissione straordinaria.
   2. I componenti del consiglio dei cittadini possono rinunciare all'incarico in qualunque momento, dichiarandone la motivazione. In caso di rinunzia si procede immediatamente, con le modalità di cui al comma 1, all'estrazione a sorte di un sostituto.
   3. Il consiglio dei cittadini può essere consultato dalla commissione straordinaria e dal comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144 e può presentare proprie proposte. Esso rimane in carica nei tre anni successivi al termine del commissariamento e svolge le medesime funzioni nei confronti degli organi dell'ente locale eletto al termine del commissariamento.
   4. Tutti gli atti di cui al presente articolo e tutti gli atti del consiglio dei cittadini sono pubblici e accessibili anche tramite la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale sciolto.
   5. Le sedute del consiglio dei cittadini sono pubbliche. A tale fine, l'ente locale sottoposto a scioglimento ai sensi dell'articolo 143 garantisce appositi spazi.
   6. La sostituzione di un componente del consiglio dei cittadini può essere deliberata dal consiglio medesimo su proposta motivata di almeno due componenti di esso. L'approvazione della proposta di sostituzione comporta l'estrazione a sorte del sostituto con le modalità di cui al comma 1.
   7. Ai componenti del consiglio dei cittadini spetta il gettone di presenza di cui al comma 2 dell'articolo 82».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incentivi in caso di scioglimento di enti locali)

  1. All'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «4-bis. Per l'esercizio finanziario in cui è stato emanato il decreto di scioglimento e per quello successivo, l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 non è sottoposto ai vincoli del patto di stabilità interno. Non sono inoltre applicate eventuali sanzioni qualora lo stesso ente non abbia rispettato, per l'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato emanato il decreto di scioglimento, i vincoli del patto di stabilità interno.
   4-ter. La commissione straordinaria, d'intesa con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione dell'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143, può chiedere un finanziamento alla società Cassa depositi e prestiti Spa. L'importo di tale finanziamento deve essere determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche e le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti.
   4-quater. Agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 le regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale.
   4-quinquies. Gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per la durata di cinque anni dal termine della gestione straordinaria di cui al medesimo articolo 143, per le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, compresi i bandi di gara e le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi, anche sotto forma di trattativa privata, si avvalgono della centrale di committenza della regione di appartenenza, ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero della società Consip Spa.
   4-sexies. I contratti stipulati dagli enti locali in violazione degli obblighi di cui al comma 4-quinquies sono nulli».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di società partecipate)

  1. Al comma 1 dell'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: «e ai consigli circoscrizionali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, ai consigli circoscrizionali e alle società, consorzi o enti, comunque denominati, partecipati dai comuni, dalle province e dagli altri enti di cui al presente comma, anche unitamente a soggetti privati, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti. Sono escluse le società con azioni quotate in mercati regolamentati».

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