FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 394

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALLO, CARBONARO, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, CASA, FRATE, GIORDANO, LATTANZIO, MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NITTI, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e altre disposizioni concernenti i criteri per la ripartizione del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio

Presentata il 27 marzo 2018

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  Onorevoli Colleghi! — In base all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione è affidato alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione si prevede, inoltre, che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e si stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuiti per concorso.
  L'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della parte II della Costituzione, ha assegnato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nell'ambito di tale titolo, la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta poi esclusivamente alle regioni, non rientrando né tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente; la regione emana, dunque, per tali materie, norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
  L'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha conferito al Governo una delega per la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle università statali; in base a tale delega, è stato emanato il decreto legislativo n. 68 del 2012 le cui disposizioni hanno avuto effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013. In base all'articolo 3 del decreto legislativo n. 68 del 2012, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto. Nelle more dell'emanazione del provvedimento attuativo di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto decreto legislativo, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, recante «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390». L'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012 dispone che al fabbisogno finanziario necessario per garantire la concessione delle borse di studio si provvede attraverso:

   1) un nuovo Fondo integrativo statale (FIS) per la concessione di borse di studio, da ripartire tra le regioni;

   2) il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio versata da tutti gli studenti iscritti, il cui importo, a partire dall'anno accademico 2012/2013, si prevede articolato in tre fasce, a seconda della condizione economica dello studente, corrispondenti a euro 120, euro 140 ed euro 160, con quest'ultima elevabile fino a euro 200, e con euro 140 di quota fissa in caso di mancata diversa deliberazione da parte della regione;

   3) risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40 per cento dell'assegnazione del FIS.

  Ciononostante, il FIS per la concessione di borse di studio è attualmente ripartito tra le regioni in base all'articolo 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, sebbene esso fosse, in base alla rubrica dello stesso articolo, relativo al «triennio 2001-2003». Tale articolo, al comma 1, dispone che: «Nel triennio 2001-2003 il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome che concedono borse di studio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, sulla base dei seguenti criteri:

   a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle regioni, delle province autonome, ed eventualmente delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 15, erogate ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, agli studenti iscritti alle università con sede legale nel territorio regionale, per l'anno accademico in corso, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la mobilità internazionale degli studenti di cui all'articolo 10 nell'esercizio finanziario di riferimento;

   b) il 35 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2;

   c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione effettivamente disponibili al 31 ottobre dell'anno precedente».

  Tali criteri di ripartizione, tuttavia, non appaiono adeguati alla tutela del dettame costituzionale per cui «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi»: le risorse, de facto, risultano distribuite tra le regioni non sulla base del fabbisogno dei territori, ossia sul reale numero di studenti che necessitano di adeguate provvidenze, ma sulla base di parametri meramente premiali; tale metodologia contribuisce a determinare ulteriormente la difficoltà di determinate regioni e, nello specifico, degli studenti iscritti presso atenei di tali regioni, specie nel Mezzogiorno. I criteri di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, infatti, comportano una metodologia di distribuzione delle risorse di tipo parziale destinata a favorire solamente le regioni che già hanno una consolidata tradizione nel diritto allo studio (soprattutto quelle del centro e del nord) penalizzando le regioni già in difficoltà anche con altri aspetti del benessere sociale e accrescendo un divario, destinato solo ad aumentare negli anni, relativamente ai servizi di alloggio, ristorazione, erogazione delle borse di studio per gli idonei aventi diritto eccetera. La situazione di sfavore non fa altro che spopolare gli atenei del sud a favore di quelli del centro e del nord.
  Negli ultimi dieci anni, le università italiane, anche a causa degli scarsi e spesso inefficaci investimenti sul diritto allo studio, hanno subìto un drammatico calo degli immatricolati, pari circa al 20 per cento e corrispondente a circa 65.000 studenti, di cui 35.000 al sud. L'anno accademico 2015/2016 è parso mostrare un'inversione di tendenza, anche se molto disaggregata tra il nord, con il 3,2 per cento di iscritti in più, e il sud, con il solo 0,4 per cento di iscritti in più. [Fonti: «L'università italiana al nord e al sud» della Fondazione RES; Secondo rapporto biennale dell'ANVUR, 2016]. Tale inversione di tendenza pare confermata nell'anno accademico 2016/2017 con un numero complessivo di 283.000 immatricolati; rispetto all'anno precedente dunque si registra nei nuovi ingressi un aumento di circa 11.500 studenti (+4,5 per cento). Tuttavia, tale ripresa caratterizza in modo differenziato le diverse aree del Paese e cambia in base all'area geografica in cui è situato l'ateneo, con il valore massimo nel centro (+5,8 per cento) e il valore minimo nel nord-est (+1,2 per cento). Dal confronto con l'anno precedente emerge una stabilità negli accessi al sistema universitario: il tasso di passaggio dalla scuola all'università mostra che più della metà dei diplomati si iscrive ad un corso di laurea subito dopo l'esame di Stato. Benché nel complesso il tasso di passaggio sia rimasto invariato, rispetto al precedente anno accademico, il valore risulta differenziato nelle diverse aree del Paese e cambia in base all'area geografica di provenienza dello studente, con il massimo nel nord-ovest (53,9 per cento) e il minimo nelle isole (44,7 per cento). Analizzando in modo dettagliato i dati disaggregati per regione, si evidenzia ancora una certa variabilità anche tra regioni appartenenti alla medesima area geografica. Le regioni che mostrano il tasso di passaggio più elevato sono la Lombardia, la Liguria, le Marche, l'Abruzzo e il Molise; invece le regioni in cui i ragazzi sono meno propensi a proseguire gli studi universitari sono la Sardegna, la Sicilia, la Campania e la Puglia. In base alle informazioni contenute negli archivi informatici ministeriali, anche nell'anno accademico 2017/2018 emerge un lieve incremento delle immatricolazioni, che risultano essere di 290.131 unità. Tuttavia, secondo i dati giunti dai singoli atenei e non ancora definitivi, continua a rimanere costante e invariato il divario tra le università del nord e le università del sud. [Fonte: sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca].
  Un nuovo criterio di riparto, accompagnato da accorte politiche regionali a favore del potenziamento dei servizi per il diritto allo studio destinati agli studenti, potrebbe riportare gli atenei del sud a essere competitivi con gli atenei del centro e del nord, evitando il fenomeno degli «idonei senza borsa di studio» e, di conseguenza, la perdita di immatricolati osservata negli ultimi dieci anni, che rimane drammatica nonostante la lieve inversione di tendenza registrata negli ultimi tre anni accademici. Per questi motivi la presente proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012, prevedendo l'eliminazione dei criteri di riparto del FIS per le borse di studio di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001. Il comma 2 prevede che il Governo modifichi l'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 e, in particolare, ne conformi i commi 1 e 4 alla modificazione apportata al decreto legislativo n. 68 del 2012 e abroghi i commi 3, 6 e 7, in quanto recanti limitazioni comportanti riduzioni nell'assegnazione del FIS alle regioni in base all'ammontare di risorse proprie impegnate o in base all'andamento storico del riparto stanziato nell'anno accademico precedente. Questi ultimi criteri di riduzione degli importi, poiché non concernenti il numero degli idonei iscritti negli atenei di ciascuna regione, si ritengono iniqui e quindi da eliminare.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il fondo è ripartito tra le regioni in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2».
  2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo modifica l'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, secondo i seguenti princìpi:

   a) adeguare il comma 1 alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo;

   b) abrogare i commi 3, 6 e 7;

   c) modificare l'alinea del comma 4 prevedendo che, ai fini del riparto del Fondo integrativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, il numero degli idonei sia convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento e del 300 per cento per gli organismi regionali di gestione che, nell'anno accademico in corso, abbiano rispettato uno, due o tutti i termini previsti dallo stesso comma 4.

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