PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3373
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata CARDINALE
Disposizioni per sostenere lo sviluppo e la diffusione della telemedicina
Presentata il 16 novembre 2021
Onorevoli Colleghi! – Il Servizio sanitario nazionale (SSN), oggi più che mai, deve affrontare una sfida importante in termini di sostenibilità economica, di valorizzazione delle risorse e di rafforzamento dei servizi erogati ai cittadini, in quanto è soggetto a crescenti pressioni in termini di bilancio, soprattutto in una fase in cui la recrudescenza della pandemia da COVID-19 minaccia il nostro Paese e, più in generale, il mondo intero, ed è chiamato a garantire l'erogazione di servizi di cura e di assistenza in misura sempre più crescente e adeguata per soddisfare il diritto alla salute costituzionalmente garantito a ciascun cittadino.
La pandemia da COVID-19, da un lato, ha messo drasticamente in evidenza i limiti del SSN e, dall'altro lato, ha indubbiamente contribuito a rendere ancora più profonda la convinzione, in ciascuno di noi, circa l'importanza di un servizio sanitario efficiente e in grado di fronteggiare in maniera adeguata non solo gli eventi che sfuggono al controllo del singolo cittadino, ma anche le vere e proprie calamità, come le epidemie e le pandemie. La domanda che oggi molti di noi si pongono è: il sistema sanitario italiano come ha affrontato e come sta affrontando la pandemia da COVID-19? In che modo, dunque, ci prepariamo alle incertezze a cui saremo esposti nei prossimi mesi e anni?
Uno degli aspetti fondamentali messi in luce in questa fase storica è che la società ha l'obbligo di tutelare valori quali l'uguaglianza e l'equità territoriale non soltanto mediante la razionalizzazione della spesa pubblica e l'eliminazione degli sprechi ma anche con investimenti nelle moderne innovazioni scientifiche e tecnologiche. Il sistema sanitario deve, dunque, percorrere una strada obbligata, orientando i propri servizi verso i pazienti individuali e la comunità attraverso il rafforzamento della medicina territoriale e un maggiore sviluppo delle tecnologie legate alla telemedicina. Essa, infatti, rappresenta un insieme di tecniche mediche e informatiche che garantiscono l'assistenza a un paziente a distanza o, più in generale, danno la possibilità di erogare servizi sanitari da remoto. La telemedicina, inoltre, si rivela particolarmente efficace nei casi in cui le malattie croniche o cronicizzanti richiedono un'assistenza e un monitoraggio del paziente prolungati nel tempo, consentendo di superare i principali problemi connessi alla distanza.
A supporto di tali processi, in coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 che promuove la trasformazione digitale del Paese, con la Strategia per la crescita digitale 2014-2020, approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 e con il Patto per la sanità digitale di cui all'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, esistono numerosi strumenti sui quali il Ministero della salute ha fondato la cosiddetta «e-health information strategy» che comprendono non soltanto la telemedicina ma anche il fascicolo sanitario elettronico, la ricetta elettronica, la dematerializzazione dei referti medici e delle cartelle cliniche, nonché la digitalizzazione del centro unico di prenotazione.
Tale opera di modernizzazione può produrre molti benefìci in termini di appropriatezza della spesa e di qualità dell'assistenza, come avviene in molti Paesi europei, quali il Regno Unito o la Danimarca, e deve essere realizzata mediante una sistematica adozione delle tecnologie digitali più avanzate e la dematerializzazione dei servizi sanitari. Per quanto riguarda le risorse economiche, infatti, la pandemia ha avuto importanti ripercussioni anche in termini di spesa pubblica, ma già nel 2020 la spesa sanitaria italiana aveva raggiunto un'incidenza sul prodotto interno lordo pari al 7,5 per cento che equivale a 123,5 miliardi di euro. L'adozione degli strumenti di innovazione tecnologica potrebbe, senza ombra di dubbio, ridurre drasticamente la spesa e migliorare la qualità dei servizi e dell'assistenza offerti a ciascun cittadino.
Nell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 dicembre 2020 concernente il documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina» le medesime prestazioni sono state inserite formalmente all'interno del Servizio sanitario nazionale con l'auspicio che le singole regioni possano dare attuazione all'accordo in tempi brevi. Tra le principali prestazioni inserite nel medesimo accordo vi sono il teleconsulto medico, la televisita, la teleassistenza domiciliare, la telerefertazione, la teleriabilitazione e la teleradiologia. Non solo tali prestazioni possono essere assimilate ai servizi sanitari in presenza ma possono, al tempo stesso, supportare, integrare o sostituire completamente tali servizi. Al fine, dunque, di uniformare la disciplina a livello nazionale e di valorizzare lo strumento della telemedicina quale opportunità ineludibile per il futuro del nostro Paese e del Servizio sanitario nazionale, occorre dar seguito a tale accordo con l'adozione di disposizioni legislative specifiche in materia di strategicità, di obiettivi e di governance dei processi di telemedicina. È indubbio che i sistemi di sviluppo della telemedicina e la sanità digitale pongano questioni di privacy e di sicurezza molto ampie e complesse che non rientrano negli ambiti di intervento della presente proposta di legge e che dovranno essere adeguatamente disciplinati in futuro. Alle innovazioni più propriamente ascrivibili alla telemedicina, inoltre, si aggiungono quelle legate all'affermazione dell'intelligenza artificiale, come ad esempio la robotica in chirurgia o le nuove opportunità della protesica attraverso l'utilizzo delle stampanti in 3D.
Un'ultima, ma non meno fondamentale, questione da affrontare riguarda la governance di sistema e di una specifica strategia da adottare ad ogni livello sia centrale che locale. È fondamentale coinvolgere i diversi livelli regionali e territoriali, oltre che centrali, al fine di definire una griglia di indicatori che risulti utile a misurare l'efficacia degli investimenti nel campo della telemedicina sia in termini di output sanitari (i servizi offerti e la loro qualità), sia in termini di livello organizzativo, (la governance).
Le ragioni che sostengono la presentazione della presente proposta di legge si fondano sulla consapevolezza della sfida che abbiamo davanti, soprattutto in una fase dominata da un'importante pandemia che da quasi due anni sta fortemente influenzando la crescita e le prospettive sociali non solo del nostro Paese e del continente europeo, ma anche del mondo intero. L'obiettivo, dunque, è quello di tracciare un percorso di semplificazione della governance nella gestione dei nuovi strumenti di telemedicina e di contribuire alla promozione dell'uso delle tecnologie nella medicina moderna.
La presente proposta di legge si compone di nove articoli.
L'articolo 1 reca le definizioni di telemedicina e delle relative applicazioni mobili.
L'articolo 2 riconosce il carattere strategico della telemedicina e della sanità digitale e fissa le finalità e l'oggetto della legge.
L'articolo 3 prevede le azioni per la diffusione della telemedicina.
L'articolo 4 individua i limiti posti dalla normativa sulla tutela dei dati personali.
L'articolo 5 definisce l'ambito di applicazione.
L'articolo 6 istituisce presso il Ministero della salute il Dipartimento di telemedicina.
L'articolo 7 individua le strutture della governance a livello regionale e locale.
L'articolo 8 dispone in materia di finanziamento per l'innovazione e lo sviluppo della telemedicina.
L'articolo 9 reca le disposizioni di attuazione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Telemedicina e myHealth app)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) telemedicina, l'insieme delle tecniche mediche e informatiche destinate alla cura e all'assistenza dei pazienti a distanza e la contestuale erogazione di prestazioni sanitarie in via esclusivamente telematica tramite processi di digitalizzazione dei servizi;
b) «myHealth app», l'insieme delle applicazioni e dei contenuti digitali creati per i dispositivi mobili per finalità sanitarie che comprendono la fornitura di servizi di telemedicina per la gestione di determinate patologie dalla fase di diagnosi alla fase di trattamento e per il monitoraggio del paziente.
Art. 2.
(Finalità e oggetto)
1. La Repubblica riconosce e sostiene la telemedicina, al fine di garantire una maggiore qualità ed economicità del sistema sanitario mediante le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Lo sviluppo e la diffusione della telemedicina sono attuati attraverso la sistematica diffusione di myHealth app, lo sviluppo di servizi di assistenza sanitaria digitale e la costituzione e l'utilizzo di banche di dati, anche avvalendosi del fascicolo sanitario elettronico nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
3. La presente legge promuove e agevola la diffusione programmata e sistematica dei servizi di assistenza sanitaria digitale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, favorendo il ricorso alle attività di telemedicina.
Art. 3.
(Azioni per la diffusione della telemedicina)
1. Le attività di telemedicina hanno come obiettivo primario il miglioramento della qualità della salute dei cittadini attraverso la valorizzazione delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali e dal potenziamento del fascicolo sanitario elettronico, al fine di assicurare il contenimento e la rimodulazione della spesa sanitaria e di garantirne l'appropriatezza.
2. La diffusione delle attività di telemedicina è realizzata mediante azioni finalizzate a sostenere la prevenzione, la tutela e la promozione di stili di vita salutari della popolazione, permettere l'utilizzo dei dati del fascicolo sanitario elettronico favorendo la modernizzazione del Servizio sanitario nazionale, potenziare la capacità di gestione delle malattie croniche e delle prestazioni sanitarie da remoto, rafforzare la trasparenza delle reti sanitarie, sostenere le aggregazioni tra pazienti e la libera e puntuale circolazione delle informazioni sanitarie contribuendo alla crescita e allo sviluppo del cittadino, garantire una maggiore equità di accesso alle cure e la disponibilità di un'assistenza sanitaria qualificata nelle aree remote e difficilmente raggiungibili con le procedure tradizionali del Servizio sanitario nazionale, concorrere a migliorare l'assistenza sanitaria nelle carceri e garantire un'adeguata qualità della vita attraverso soluzioni di auto-gestione del paziente idonee a favorire processi di de-ospedalizzazione precoce.
3. Le azioni di cui al comma 2 sono attuate anche mediante misure di promozione sistematica della cultura digitale tra i professionisti sanitari e socio-sanitari e di diffusione della conoscenza degli strumenti tecnologici a supporto dell'innovazione del sistema sanitario tra gli utenti del Servizio sanitario nazionale.
Art. 4.
(Protezione dei dati personali)
1. Le attività di telemedicina sono esercitate in conformità con le disposizioni nazionali ed europee in materia di trattamento dei dati personali, garantendo la riservatezza dei dati personali sensibili, la protezione e la certificazione dei dati sanitari, nonché la verifica e la sicurezza dei canali di trasmissione dei dati personali.
Art. 5.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano al personale, ai professionisti e ai ricercatori del Servizio sanitario nazionale e degli enti sanitari, alle imprese tecnologiche e farmaceutiche, alle società scientifiche, alle associazioni e ai gruppi di tutela dei cittadini in ambito sanitario.
2. I soggetti di cui al comma 1 accedono alle piattaforme digitali dell'area medico-sanitaria e concorrono al loro sviluppo.
Art. 6.
(Istituzione del Dipartimento di telemedicina)
1. Il Ministero della salute, mediante il Dipartimento di cui al comma 2, svolge le funzioni di coordinamento dell'organizzazione delle attività di innovazione e dei processi di sviluppo dei servizi di telemedicina, comprese le attività di promozione della sanità digitale. Tale attività è svolta in conformità al Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022, previsto dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per promuovere la trasformazione digitale del Paese, e al Patto per la sanità digitale, di cui all'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016.
2. Presso il Ministero della salute è istituto il Dipartimento di telemedicina che ha il compito di redigere linee guida omogenee, aggiornate ogni anno, sui livelli essenziali di assistenza attinenti ai processi di promozione della telemedicina, nonché sulle attività sperimentali affidate ai singoli sistemi sanitari regionali.
3. Il Dipartimento di telemedicina si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell'Istituto superiore di sanità per la redazione dei protocolli da comunicare alle regioni per la raccolta dei dati sullo stato di attuazione delle azioni di cui all'articolo 3. Il Dipartimento di telemedicina cura, in particolare, le attività di formazione del personale operante nelle aziende sanitarie locali e per conto delle medesime aziende, valutando e verificando l'attuazione delle migliori pratiche internazionali in materia di telemedicina.
4. Presso il Dipartimento di telemedicina è istituita una commissione composta da esperti con compiti di supporto tecnico alle azioni e alle funzioni di competenza del medesimo dipartimento, dotata di regolamento interno. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e i criteri di funzionamento della commissione di cui al primo periodo.
Art. 7.
(Governance regionale e locale)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un'unità per il raccordo con il Dipartimento di telemedicina con il compito di comunicare alle aziende sanitarie locali le linee guida adottate a livello nazionale. L'unità svolge attività di coordinamento e di supporto delle aziende sanitarie locali e invia al medesimo Dipartimento un rapporto semestrale sullo stato di attuazione, a livello regionale e nelle medesime aziende, dei progetti di innovazione volti allo sviluppo dei servizi di telemedicina.
2. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinata l'istituzione di un'unità operativa di telemedicina presso ciascuna azienda sanitaria locale. L'unità ha il compito di realizzare nel territorio di competenza le attività programmate e coordinate a livello centrale, di effettuare il monitoraggio dei progetti di innovazione in corso e di autorizzare le eventuali attività sperimentali aggiuntive, comunicandone l'esito all'unità istituita ai sensi del comma 1.
Art. 8.
(Finanziamento per l'innovazione e lo sviluppo della telemedicina)
1. In sede di determinazione delle risorse del Fondo sanitario nazionale è annualmente prevista una quota aggiuntiva, da iscrivere in apposito capitolo di spesa, per il finanziamento dei progetti di innovazione e di sviluppo dei servizi di telemedicina.
Art. 9.
(Disposizioni di attuazione)
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le modalità e le risorse per l'attuazione delle disposizioni della medesima legge.