FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                Capo II
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                Capo III
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2905

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CENNI

Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e il sostegno delle attività agricole contadine e istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino e della Rete italiana della memoria della civiltà contadina

Presentata il 23 febbraio 2021

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  Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni, anche a seguito di Expo Milano 2015 «Nutrire il Pianeta. Energia per la vita», è stata promossa con forza la necessità di condividere con i popoli del mondo intero esperienze, progetti e strategie per assicurare la disponibilità di un cibo sano, sicuro, sostenibile e sufficiente per tutti. È emersa, quindi, l'esigenza di interventi legislativi in grado di sostenere e di migliorare il nostro rapporto con la terra e, pertanto, con l'agricoltura, in base a una nuova consapevolezza e una crescente sensibilità su beni e valori comuni.
  La presente proposta di legge cerca di rispondere a queste esigenze prevedendo una serie di norme suddivise in tre capi.
  Il capo I della presente proposta di legge comprende norme per migliorare la gestione della terra, considerata bene comune, attraverso lo sviluppo di forme, anche organizzative, quali le associazioni di promozione sociale e i gruppi di interesse, volti a migliorare e a socializzare l'accesso ai prodotti della terra e alla sicurezza alimentare.
  Il capo II della presente proposta di legge, nel quadro più generale della tutela della terra, prevede il riconoscimento e un particolare sostegno alle agricolture contadine. L'agricoltura contadina, che rappresenta una delle espressioni più significative dell'agricoltura familiare, quando quest'ultima è riferita ad aziende di piccole dimensioni, è un'antica forma di coltivazione dei campi e di allevamento degli animali che ha rischiato di scomparire a causa della concorrenza dell'agricoltura industriale e intensiva. Ma oggi l'agricoltura contadina suscita un rinnovato interesse in chi vorrebbe tornare alla terra e nei consumatori più attenti alla qualità degli alimenti e, inoltre, sia quando si configura come attività prevalente sia quando si configura come attività integrativa, rappresenta una risorsa importante in termini di auto-occupazione e di auto-sostentamento. L'agricoltura contadina si è salvata laddove è riuscita a mantenere produzioni e trasformazioni di nicchia, legate alle tradizioni locali o, nel caso di riconversione delle aziende, alle produzioni biologiche e biodinamiche. Esiste ancora un'agricoltura dimensionata sul lavoro contadino e sull'economia familiare, orientata all'autoconsumo e alla vendita diretta; un'agricoltura di basso o di nessun impatto ambientale, fondata su una scelta di vita legata a valori quali il benessere, l'ecologia e la solidarietà. Questa agricoltura, che rischia di essere invisibile per i grandi numeri dell'economia, è indispensabile per mantenere fertile e curata la terra, soprattutto nelle zone collinari, di montagna e nelle zone economicamente svantaggiate e marginali. Si tratta di un'agricoltura che in molti casi mantiene popolate zone rurali che sarebbero altrimenti abbandonate, conserva la ricchezza naturale dei paesaggi, la biodiversità delle piante e degli animali e mantiene vivi antichi saperi, tecniche e produzioni locali. L'agricoltura contadina, in quanto fenomeno che, evolvendosi costantemente, ha accompagnato l'esistenza umana fin da epoche antichissime, non può essere considerata solo un'attività economica, ma rappresenta una vera e propria dimensione di vita complessa e integrata, di interazione con gli ecosistemi, di gestione dei territori e di espressione di realtà socio-culturali, le cui valenze e ricadute collaterali sono, da un punto di vista economico, sociale e culturale, almeno altrettanto rilevanti del suo aspetto strettamente produttivo.
  La possibilità di avere un reddito o di integrare un proprio piccolo reddito in quest'epoca di crisi economica e occupazionale può costituire un importante apporto al bilancio delle famiglie, delle donne, dei giovani, dei disoccupati e dei pensionati, sia in termini non monetari con la produzione diretta di beni utili, sia in termini monetari con la vendita diretta dei prodotti.
  L'agricoltura contadina può ben integrarsi con altre fonti di reddito anche extra agricolo, contribuendo a valorizzare e a rendere più appetibili gli impieghi part time e moltiplicando, in tal modo, il numero dei posti di lavoro totali disponibili.
  L'agricoltura contadina, inoltre, con la sua presenza attiva e diffusa è un elemento decisivo di presidio e di salvaguardia dei territori, con effetti virtuosi e in certi casi insostituibili sulla qualità del paesaggio, che a sua volta ha ricadute sul turismo, sulla manutenzione degli equilibri idrogeologici, sulla biodiversità e sulla conservazione dello strato fertile del suolo, contrastandone il dilavamento e l'erosione; ha, inoltre, effetti sulla preservazione e sull'evoluzione delle tipicità alimentari e gastronomiche italiane, come elemento culturale e didattico utile anche all'educazione ambientale e alimentare dei giovani e quale contesto ideale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale. Il carattere sfaccettato, molteplice, multifunzionale e complesso dell'agricoltura contadina non è adeguatamente riconosciuto dalla normativa vigente che, nei casi più fortunati, ne coglie solo alcuni aspetti parziali, isolandoli dalla ricchezza e dalla complessità che la caratterizzano.
  Il capo III della presente proposta di legge prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino e della Rete italiana della memoria della civiltà contadina.
  A differenza di altre analoghe iniziative legislative, volte a radicare nella coscienza pubblica eventi di rilievo tali da aver segnato e condizionato la storia del nostro Paese, soprattutto nel secolo passato, questo provvedimento è dedicato a un tema che, forse più di altri, sfuggendo a una periodizzazione puntuale, evoca la lunga durata e, in un'epoca di incessante mutamento dei rapporti sociali nonché di profonda crisi dei modelli economici e di sviluppo, ripropone la riflessione su realtà e su modi di vivere e di pensare che solo una nozione univoca e banalizzata di modernità considera ormai consegnati a un passato definitivamente trascorso.
  L'articolo 1 individua la finalità della presente proposta di legge, cioè quella di tutelare la terra quale fonte primaria di cibo per i suoi abitanti, contrastandone il consumo, lo spopolamento delle aree rurali, interne e montane, grazie al recupero di coltivazioni, prodotti della terra e trasformazioni antiche e tradizionali a rischio di scomparsa e al sostegno alle agricolture contadine.
  Lo Stato si assume i compiti di custodire la terra quale bene comune dell'umanità, di educare i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla protezione della terra e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di produzione agricola attento alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e alla qualità delle produzioni agricole, tale da garantire l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, attraverso la qualità dei beni salvaguardati e la capacità della terra stessa di produrre per le generazioni presenti e future.
  A tale fine lo Stato si impegna, altresì, a sostenere l'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo, alla manutenzione idrogeologica e al ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari; a sostenere il rinnovamento in agricoltura, promuovendo il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni, all'interno delle famiglie o al di fuori di esse; a mantenere in tutti i territori un numero adeguato di agricoltori contadini e di famiglie contadine per affrontare le sfide della manutenzione dei paesaggi, della biodiversità e della gestione del territorio; a promuovere la diversità dei sistemi di produzione agricoli, favorendo in particolare quelli che generano occupazione e valore aggiunto sul piano di un'elevata protezione sociale, dell'ambiente e della salute; a facilitare l'accesso ai terreni agricoli a condizioni trasparenti ed eque; a prevedere la formazione nei mestieri agricoli, della pastorizia e della trasformazione degli alimenti prodotti; a sostenere l'esercizio dell'agricoltura contadina per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole e pastorali-zootecniche.
  L'articolo 2 prevede che i comuni, singoli o associati, possano incentivare la creazione di unità gestionali uniche sufficientemente ampie da poter essere utilizzate da uno o più agricoltori contadini, al fine di valorizzare le potenzialità dei territori agricoli incolti o abbandonati, per il loro recupero e utilizzazione. Le unità gestionali sono costituite nella forma di associazioni di promozione sociale tra i proprietari di terreni gestibili in modo omogeneo attraverso il loro accorpamento. In Francia queste associazioni sono riconosciute ormai da decenni come associazioni fondiarie, libere associazioni tra i proprietari, dove il comune si fa garante nei confronti dei proprietari stessi per recuperare e utilizzare al meglio le proprietà oggi abbandonate o scarsamente utilizzate, creando un'unità gestionale unica, sufficientemente ampia.
  La diffusione dell'associazione fondiaria, in particolare nei contesti alpini caratterizzati da pericolose dinamiche di spopolamento e di elevato frazionamento fondiario, dipende dalla possibilità delle amministrazioni comunali di imporre una gestione oculata dei territori per mantenere il decoro del paesaggio e per garantire la sicurezza dei cittadini, prevedendo, ad esempio, norme contro gli incendi boschivi e attività di prevenzione del dissesto idrogeologico e di altri pericoli che possano derivare dall'incuria del territorio.
  Le finalità delle associazioni sono il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo, con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia; la conservazione della biodiversità; la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.
  Le associazioni operano sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune; i proprietari che non aderiscono sono comunque obbligati a gestire il terreno di loro proprietà, in modo autonomo, secondo le stesse regole stabilite nella convenzione; nel caso di terreni abbandonati il comune può delegare le associazioni alla loro gestione garantendo che nessuno possa usucapirne la proprietà.
  Le associazioni sono patrocinate da uno o più enti locali, costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividano gli obiettivi statutari, possiedono una struttura democratica secondo regole stabilite dal consiglio comunale o dai consigli comunali nel caso di associazioni tra comuni e le eventuali entrate non possono in alcun caso essere ripartite tra i soci; gestiscono attività economiche, purché marginali; stipulano contratti di affitto o di comodato d'uso gratuito con agricoltori contadini interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso; attivano servizi e realizzano produzioni destinati ai propri soci, purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili; possono essere costituite da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
  Le cariche sociali non possono essere oggetto di retribuzione, i soci possono essere rimborsati per le spese sostenute durante l'attività dell'associazione e svolgere attività lavorative retribuite dall'associazione purché a carattere occasionale. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni con lo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati, il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.
  L'articolo 3 prevede che le regioni, con propri provvedimenti, possano riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito di terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalità della loro gestione collettiva. Tali gruppi si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.
  I progetti pluriennali prevedono la promozione dell'occupazione in agricoltura e la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori; lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi; la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni; lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria; lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali; il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori.
  I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
  I gruppi di interesse sono riconosciuti dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati ai princìpi della legge riconoscendo priorità ai progetti presentati da gruppi caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni. Le associazioni che partecipano alla selezione devono dotarsi di uno statuto i cui princìpi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari.
  Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse attraverso la pubblicizzazione dei medesimi nei siti internet istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte delle associazioni e dei gruppi medesimi.
  Il capo II definisce le agricolture contadine e prevede misure di sostegno adeguate alle loro peculiarità.
  L'articolo 4 reca la definizione di agricolture contadine. Le attività agricole contadine sono microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, esercitate nella forma di azienda individuale, familiare o cooperativa e condotte direttamente dai partecipanti, su fondi in proprietà, concessi in locazione o in comodato d'uso gratuito, senza limiti di superficie, intese a creare o ricostituire sistemi locali basati sulla cura del territorio e su pratiche conservative a basso o nullo impatto ambientale, per la produzione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della pastorizia e dell'acquacoltura e ogni altra attività connessa, che rientrino in un insieme di caratteristiche e di pratiche e sono regolamentate dalle regioni secondo una serie di princìpi: ubicazione dell'azienda nello stesso comune di residenza del titolare o in uno dei comuni nei quali sono situati i terreni aziendali e operatività limitata alla regione di residenza o, al massimo, alle regioni limitrofe; conduzione diretta da parte del titolare, dei familiari o dei soci cooperatori e prevalenza del lavoro dei medesimi sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia rispetto a un eventuale apporto di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi; cura del territorio e produzione secondo tecniche di coltivazione e di allevamento non intensive, conservative, sostenibili e basate sulla promozione della biodiversità animale e vegetale, che escludano l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, eccetto quelli ammessi in agricoltura biologica; allevamento di animali al pascolo o, nel caso di piccoli terreni almeno parzialmente al pascolo, divieto di allevare animali al chiuso; trasformazione dei prodotti agricoli di propria produzione esclusivamente nei locali di abitazione o nelle strutture dell'azienda o in alternativa in laboratori artigianali consorziati tra le aziende individuate dalla legge; produzione in proprio con l'ausilio di tecniche artigianali ed esclusione di lavorazioni in serie automatizzate; produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; vendita diretta, anche con l'utilizzo di internet, al consumatore finale avvalendosi, al massimo, di un intermediario, nei locali dell'azienda o dell'abitazione familiare, nei mercati, ai dettaglianti locali, a gruppi di acquisto solidale su base al massimo interregionale, di prodotti provenienti dall'azienda stessa o provenienti per almeno il 75 per cento dall'azienda stessa nel caso di prodotti trasformati. Il restante 25 per cento può essere di origine extra aziendale ma esclusivamente proveniente da aziende contadine di prossimità; utilizzo di conservanti tradizionali; possibilità di ospitare turisti negli edifici dell'azienda; possibilità di somministrare alimenti e bevande di propria produzione presso l'azienda o nei mercati locali; se cooperativa, un minimo di tre soci contadini e un massimo di otto soci contadini; nel caso di soggetti che al reddito da attività agricole e connesse sommano altro reddito di origine extra agricola, il reddito complessivo totale non deve comunque superare i 40.000 euro annui lordi; obbligo di non possedere o svolgere altre attività agricole a titolo proprio né altrui, divieto di concedere l'uso dei propri terreni a qualsiasi titolo ad altre aziende agricole; possibilità di effettuare acquisti collettivi di mezzi e prodotti per l'attività agricola e di scambiare la manodopera.
  L'ospitalità di turisti si considera attività connessa e non prevalente per la quale non sono necessarie autorizzazioni se effettuata con un massimo di quattro camere e otto posti letto nei locali dell'azienda. La somministrazione si considera attività connessa e non prevalente per la quale non sono necessarie autorizzazioni se effettuata con un massimo di quindici coperti nei locali dell'azienda o all'aperto e con alimenti prodotti per almeno il 75 per cento dall'azienda stessa.
  Le regioni possono individuare, ove necessario, prodotti caratteristici, colture e forme di allevamento tipiche dei propri territori, purché non intensive; dettare regole semplificate per le trasformazioni dei prodotti da agricoltura contadina, volte in particolare a garantire l'adeguata aerazione dei locali ove si produce e norme igieniche di base per la trasformazione e la somministrazione dei prodotti; organizzare corsi specifichi gratuiti per gli agricoltori contadini, volti anche ad assicurare la loro preparazione nel campo della trasformazione e della somministrazione degli alimenti.
  L'articolo 5 contiene una serie di semplificazioni dirette a rendere più agevoli le attività previste dalla legge.
  L'attività di trasformazione, di lavorazione e di somministrazione consentita agli agricoltori contadini è limitata alle confetture e alle conserve di origine vegetale, ad eccezione di quelle a base di tartufo; al miele; alle erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano; ai cereali e legumi, comprese le farine; alla lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti della tradizione locale; al pane e affini; al vino; all'olio d'oliva.
  Le regioni provvedono a integrare l'elenco sulla base delle usanze e tradizioni locali, individuando le lavorazioni tipiche della tradizione locale. I requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione, lavorazione e somministrazione dei prodotti e destinati alle attività di ospitalità sono quelli previsti per le case di civile abitazione del comune in cui ha sede l'impresa. I requisiti igienici dei locali e delle attrezzature adibiti alla trasformazione, lavorazione e somministrazione dei prodotti e dei locali adibiti alle attività di ospitalità sono individuati con regolamento regionale. Le aziende agricole contadine sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono registrate gratuitamente nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e in un apposito elenco che le regioni istituiscono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'elenco è pubblicato nei siti internet istituzionali delle regioni, delle province e dei comuni. Ai fini dell'avvio delle attività di cui alla legge si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
  Infine, le aziende che svolgono direttamente in economia lavori privati in edilizia realizzati sugli immobili facenti parte dell'azienda contadina sono esonerate dall'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, secondo cui per gli appalti conferiti da committenti privati il DURC non è richiesto in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati, senza ricorso a imprese, direttamente in economia dal proprietario dell'immobile. Per lavori in economia si intendono quelli in cui il committente privato ricorre a maestranze o lavoratori autonomi senza la presenza di aziende edili per ristrutturare o apportare piccole modifiche alla sua proprietà.
  L'articolo 6 reca una serie di agevolazioni fiscali per le aziende contadine. In particolare, il comma 1 prevede che alle aziende contadine che si insediano sui terreni o nelle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari si applichi il regime di esonero dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino a un massimo di 40.000 euro di ricavi annui pro capite per ciascuno dei partecipanti all'impresa contadina o alla cooperativa.
  I commi 2 e 3 prevedono che l'imposta di registro all'1 per cento (l'imposta di registro ordinaria per l'acquisto di terreni agricoli è attualmente fissata al 12 per cento) prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole, per l'acquisto di terreni agricoli e di fabbricati pertinenziali si applichi oltre che alle aziende contadine anche ai gruppi di interesse di cui all'articolo 3. La predetta agevolazione si applica anche all'acquisto di terreni edificabili o comunque non agricoli, qualora l'acquirente si impegni a destinarli alle attività di cui agli articoli 3 e 4.
  Il comma 4 dell'articolo 6 prevede che il credito d'imposta per il sostegno alle reti di impresa in agricoltura sia riconosciuto anche ai gruppi di interesse di cui all'articolo 3 e alle aziende contadine di cui all'articolo 4 nella misura del 70 per cento delle spese sostenute. Il credito d'imposta non può superare i 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e nei due successivi e può essere erogato nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023.
  Il comma 5 dell'articolo 6 prevede che la detrazione delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli sia riconosciuta, a decorrere dall'anno 2021, anche ai gruppi di interesse di cui all'articolo 3 e alle aziende contadine di cui all'articolo 4 nella misura prevista.
  L'articolo 7 sancisce che il giorno 11 novembre, in cui ricorrono le celebrazioni di San Martino (data particolarmente rilevante per la vita economica e sociale delle campagne italiane), è riconosciuto dalla Repubblica italiana come Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino. La Giornata viene così a rappresentare, ai sensi dell'articolo 8 (che esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), una scadenza per tutti coloro i quali, a vario titolo, si occupano delle problematiche inerenti alla cultura contadina: le istituzioni, il mondo agricolo, gli istituti culturali pubblici e privati, i singoli studiosi impegnati direttamente nella conservazione e nella diffusione della memoria che l'11 novembre intende celebrare, pure attraverso una consistente rete di musei, archivi e biblioteche, ma anche le associazioni dei produttori, i cooperatori, gli imprenditori, la scuola, l'università e la ricerca. Le tematiche che possono caratterizzare la Giornata sono infatti molte, offrono spunti diversi e si prestano a essere affrontate da differenti punti di vista: è auspicabile, quindi, che una simile scadenza sia utilizzata al meglio e favorisca, quanto meno, l'incontro, il ricordo e la proposta su quello che è stato e sui possibili scenari economici e sociali di un futuro sempre più complesso e sempre meno prevedibile. L'articolo 8, considerate la straordinarietà del materiale storico, documentario e didattico raccolto e le numerosissime iniziative locali in essere, prevede la messa in rete di tutte le realtà (centri di documentazione, raccolte di testimonianze, centri didattici eccetera) che nella loro complessità daranno vita alla Rete italiana della memoria della civiltà contadina.
  L'articolo 9, infine, prevede la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME PER LA TUTELA DELLA TERRA E IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI ABBANDONATI

Art. 1.
(Finalità generali)

  1. La presente legge ha la finalità di tutelare la terra quale fonte primaria di cibo per i suoi abitanti e di contrastare il consumo di terra e lo spopolamento delle aree rurali, interne e montane, tramite il recupero di coltivazioni antiche e tradizionali e delle loro trasformazioni a rischio di scomparsa, sostenendo le agricolture contadine come definite dall'articolo 4.
  2. All'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede, altresì, in conformità alle Linee guida volontarie per un utilizzo responsabile della terra, delle risorse ittiche e delle foreste, adottate dal Comitato per la sicurezza alimentare mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura l'11 maggio 2012.
  3. Lo Stato custodisce la terra quale bene comune dell'umanità, educa i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla protezione della terra e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di produzione agricola attento alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e alla qualità delle produzioni agricole, allo scopo di garantire l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, attraverso la qualità dei beni salvaguardati e la capacità della terra di produrre per le generazioni presenti e future.
  4. Ai fini di cui ai commi 1 e 3, lo Stato si impegna, altresì:

   a) a sostenere l'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo e della biodiversità, alla manutenzione idrogeologica e al ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;

   b) a sostenere il rinnovamento in agricoltura promuovendo il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni, all'interno delle famiglie o al di fuori di esse;

   c) a mantenere in tutti i territori un numero adeguato di agricoltori contadini ai fini della manutenzione dei paesaggi, della biodiversità e della gestione del territorio;

   d) a promuovere la diversità dei sistemi di produzione agricoli, favorendo in particolare quelli che generano occupazione e valore aggiunto nell'ambito di un'elevata protezione sociale, dell'ambiente e della salute;

   e) a facilitare l'accesso ai terreni agricoli a condizioni trasparenti ed eque;

   f) a prevedere la formazione nei mestieri agricoli, della pastorizia e della trasformazione degli alimenti prodotti;

   g) a sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole e pastorali-zootecniche.

Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale tra proprietari di terreni)

  1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, nonché di recuperare e di utilizzare i terreni abbandonati o incolti i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali uniche sufficientemente ampie da poter essere utilizzate da uno o più agricoltori contadini attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra i proprietari dei terreni medesimi. Le finalità di tali associazioni sono:

   a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

   b) la conservazione della biodiversità;

   c) la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

   d) la sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

  2. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», operano sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune. I proprietari che non aderiscono alle associazioni sono comunque obbligati a gestire il terreno di loro proprietà, in modo autonomo, secondo le stesse regole stabilite nella convenzione di cui al primo periodo. Nel caso di terreni abbandonati il comune può delegare le associazioni alla loro gestione garantendo che nessuno possa usucapirne la proprietà.
  3. Le associazioni, nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

   a) sono patrocinate da uno o più enti locali;

   b) sono costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;

   c) possiedono una struttura democratica secondo regole stabilite dal consiglio comunale o dai consigli comunali nel caso di associazioni tra comuni, che garantisce una rappresentanza di genere paritaria negli organismi;

   e) gestiscono attività economiche purché marginali ed eventuali entrate economiche non possono in alcun caso essere ripartite tra i soci;

   f) stipulano contratti di affitto o di comodato d'uso gratuito con agricoltori contadini interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

   g) attivano servizi e realizzano produzioni rivolti ai propri soci, purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;

   h) possono essere costituite da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

  4. Le cariche sociali delle associazioni non possono essere oggetto di retribuzione, i soci possono essere rimborsati per le spese sostenute durante l'attività dell'associazione e svolgere attività lavorative retribuite dall'associazione purché a carattere occasionale.
  5. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.

Art. 3.
(Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali)

  1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito denominati «gruppi di interesse», che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, ai fini della loro gestione collettiva.
  2. I gruppi di interesse si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.
  3. I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono:

   a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori;

   b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi ai sensi di quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 final della Commissione, del 6 maggio 2013;

   c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 4, comma 1, con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni;

   d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria;

   e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali;

   f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.

  4. I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
  5. Il riconoscimento dei gruppi di interesse è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalità di cui al comma 2 riconoscendo priorità ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni.
  6. Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui princìpi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari.
  7. Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti internet istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei medesimi gruppi.

Capo II
NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE CONTADINE

Art. 4.
(Definizione di agricolture contadine)

  1. Ai fini di cui alla presente legge si considerano agricolture contadine le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 e i coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile, esercitate nella forma di azienda individuale, familiare o cooperativa e condotte direttamente dai partecipanti, su fondi in proprietà, concessi in locazione o in comodato d'uso gratuito, senza limiti di superficie, intese a costituire o ricostituire sistemi locali basati sulla cura del territorio e su pratiche conservative a basso o a nullo impatto ambientale, per la produzione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della pastorizia e dell'acquacoltura e ogni altra attività connessa, che rientri nell'insieme delle caratteristiche e delle pratiche di cui al comma 2.
  2. Le attività che rientrano nel modello agricolo contadino di cui al comma 1 sono regolamentate dalle regioni secondo i seguenti princìpi:

   a) ubicazione dell'azienda nello stesso comune di residenza del titolare o in uno dei comuni nei quali sono situati i terreni aziendali e operatività limitata alla regione di residenza o, al massimo, alle regioni limitrofe;

   b) conduzione diretta da parte del titolare, dei familiari o dei soci della cooperativa e prevalenza del lavoro dei medesimi sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale apporto di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;

   c) cura del territorio e produzione secondo tecniche di coltivazione o di allevamento non intensive, conservative e sostenibili, basate sulla promozione della biodiversità animale e vegetale e che escludano l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, eccetto quelli ammessi in agricoltura biologica;

   d) allevamento di animali al pascolo o, nel caso di piccoli terreni, almeno parzialmente al pascolo, divieto di allevare animali al chiuso;

   e) trasformazione dei prodotti agricoli di propria produzione esclusivamente nei locali di abitazione o nelle strutture dell'azienda o in alternativa in laboratori artigianali consorziati tra le aziende di cui alla presente legge;

   f) produzione in proprio con l'ausilio di tecniche artigianali ed esclusione di lavorazioni in serie automatizzate;

   g) produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;

   h) vendita diretta, anche con l'utilizzo di internet, al consumatore finale con un massimo di un intermediario, nei locali dell'azienda o dell'abitazione familiare, nei mercati, ai dettaglianti locali, a gruppi di acquisto solidale su base al massimo interregionale, di prodotti provenienti dall'azienda stessa o provenienti per almeno il 75 per cento dall'azienda stessa nel caso di prodotti trasformati. Il restante 25 per cento può essere di origine extra aziendale ma deve provenire esclusivamente da aziende contadine di prossimità;

   i) utilizzo di conservanti tradizionali esclusi dal computo del 25 per cento di prodotti extra aziendali di cui alla lettera h) del presente comma, quali sale, pepe, zucchero, olio, aceto e altri conservanti tipici locali individuati ai sensi del comma 5;

   l) possibilità di ospitare turisti negli edifici dell'azienda;

   m) possibilità di somministrare alimenti e bevande di propria produzione presso l'azienda o nei mercati locali;

   n) se cooperativa, un minimo di tre soci contadini e un massimo di otto soci contadini ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

   o) nel caso di soggetti che al reddito da attività agricole e connesse sommano un altro reddito di origine extra agricola, il reddito complessivo totale non deve comunque superare 40.000 euro annui lordi;

   p) obbligo di non possedere o svolgere altre attività agricole a titolo proprio né altrui e divieto di concedere l'uso dei propri terreni a qualsiasi titolo ad altre aziende agricole;

   q) possibilità di effettuare acquisti collettivi di mezzi e di prodotti per l'attività agricola e di scambiare la manodopera.

  3. L'ospitalità di cui al comma 2, lettera l), si considera attività connessa e non prevalente per la quale non sono necessarie autorizzazioni se è effettuata con un massimo di quattro camere e di otto posti letto nei locali dell'azienda. Qualora l'attività di ospitalità sia effettuata nei limiti previsti dal primo periodo non si applica la disciplina vigente in materia di esercizi di agriturismo, di affittacamere e di bed and breakfast.
  4. La somministrazione di cui al comma 2, lettera m), si considera attività connessa e non prevalente per la quale non sono necessarie autorizzazioni se è effettuata con un massimo di quindici coperti nei locali dell'azienda o all'aperto e con alimenti prodotti per almeno il 75 per cento dall'azienda stessa. Qualora l'attività di somministrazione sia effettuata nei limiti previsti dal primo periodo non si applica la disciplina vigente in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
  5. I requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alle attività di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.
  6. Le regioni, al fine di adeguare la disciplina di cui al comma 2 alle tradizioni locali possono:

   a) individuare, ove necessario, prodotti caratteristici, colture e forme di allevamento tipiche dei propri territori, purché non intensive e rispettose del benessere animale;

   b) dettare regole semplificate per la trasformazione dei prodotti derivanti dall'agricoltura contadina, volte in particolare a garantire l'adeguata aerazione dei locali ove si produce, e norme igieniche di base per la trasformazione e la somministrazione dei prodotti;

   c) organizzare corsi specifici gratuiti per gli agricoltori contadini, volti anche ad assicurare la loro preparazione nel campo della trasformazione e della somministrazione degli alimenti e delle bevande.

Art. 5.
(Norme di semplificazione per le agricolture contadine)

  1. L'attività di trasformazione, di lavorazione e di somministrazione di cui all'articolo 4 è svolta per i seguenti prodotti:

   a) confetture e conserve di origine vegetale, ad eccezione di quelle a base di tartufo;

   b) miele;

   c) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;

   d) cereali e legumi, comprese le farine;

   e) lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti della tradizione locale;

   f) pane e affini;

   g) vino;

   h) olio d'oliva.

  2. Le regioni provvedono a integrare l'elenco dei prodotti di cui al comma 1 sulla base delle usanze e delle tradizioni locali, individuando le lavorazioni tipiche della tradizione locale.
  3. I requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui al presente articolo e destinati alle attività di ospitalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l), sono quelli previsti per gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione del comune in cui ha sede l'impresa.
  4. I requisiti igienici dei locali e delle attrezzature adibiti alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui al presente articolo e dei locali adibiti alle attività di ospitalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l), sono individuati con regolamento della regione.
  5. Le aziende agricole di cui all'articolo 4, comma 1, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono registrate gratuitamente nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e in un apposito elenco che le regioni istituiscono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'elenco è pubblicato nei siti internet istituzionali delle regioni, delle province e dei comuni.
  6. Ai fini dell'avvio delle attività di cui all'articolo 4 della presente legge si applica la disciplina prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  7. In deroga al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le aziende di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, che svolgono direttamente in economia lavori privati in edilizia realizzati sugli immobili facenti parte dell'azienda contadina, sono esonerate dall'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, qualora tali lavori siano finalizzati alla ricostruzione dei fabbricati esistenti ovvero a interventi di manutenzione o di restauro conservativo, esclusa la realizzazione di nuovi manufatti. Per lavori in economia si intendono quelli in cui il committente privato ricorre a maestranze o a lavoratori autonomi senza avvalersi di personale dipendente da aziende edili.

Art. 6.
(Agevolazioni fiscali per le agricolture contadine)

  1. Alle aziende di cui all'articolo 4, comma 1, insediate o che si insediano nelle zone e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della presente legge si applica, a decorrere dall'anno 2021, il regime di esonero dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino a un massimo di 40.000 euro di ricavi annui pro capite per ciascuno dei partecipanti all'impresa contadina.
  2. Le agevolazioni per la piccola agricoltura contadina di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applicano, oltre che alle aziende di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche ai gruppi di interesse.
  3. L'agevolazione di cui al comma 2 del presente articolo è applicabile ai soggetti ivi indicati anche per l'acquisto di terreni edificabili o comunque non agricoli qualora l'acquirente si impegni a destinarli alle attività di cui agli articoli 3 e 4.
  4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è riconosciuto ai gruppi di interesse e alle aziende di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge che creano nuove reti di impresa, nella misura del 70 per cento delle spese sostenute. Il credito d'imposta non può superare i 400.000 euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e nei due periodi successivi e può essere erogato nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023.
  5. La detrazione delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli prevista dall'articolo 16, comma 1-quinquies.1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2021, anche ai gruppi di interesse e alle aziende di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, nella misura ivi prevista.

Capo III
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEDICATA ALLA CULTURA DEL MONDO CONTADINO E DELLA RETE ITALIANA DELLA MEMORIA DELLA CIVILTÀ CONTADINA

Art. 7.
(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino.
  2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo contadino nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica; di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi; di promuovere su di essi attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.

Art. 8.
(Istituzione della Rete italiana della memoria della civiltà contadina)

  1. È istituita la Rete italiana della memoria della civiltà contadina, composta dai centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati di cui all'articolo 7, comma 2.
  2. La Rete di cui al comma 1 è coordinata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo che, con indirizzi condivisi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono, nell'ambito dei rispettivi siti internet istituzionali, a realizzare una pagina dedicata a essa.

Art. 9.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, commi 1, 2 e 5, quantificati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e agli oneri derivanti dal medesimo articolo 6, comma 4, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 3 milioni di euro per l'anno 2022 e in 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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